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Definizioni interventi

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali relative all'attività edilizia che trova organica disciplina nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Premessa

Gli interventi edilizi sono sempre stati ricondotti ad azioni specifiche o a categorie (cfr. art. 31 legge 1150/42) quali "nuove costrzuioni", "ampliamento", "modificazione", "ricostruzione", "sopraelevazione" al fine di determinare l'assoggettamento al regime di controllo e rilascio del titolo abilitativo edilizio, in particolar modo quando questo risultava diifferenziato (licenza edilizia, poi concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia).

Riferimento utile per la "categorizzazione" era costituito dalle circolari ministeriali ll.pp., una prima, la n. 3210/1967, punto 9, ad esempio, stabiliva che "nella dizione «nuove costruzioni» sono sempre comprese le ricostruzioni, ma non gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le modifiche."

La giurisprudenza, sia amministrativa che penale, non è stata affatto concorde facendo rientrare nella nozione di "nuove costruzioni" anche gli ampliamenti e le sopraelevazioni.

Una seconda circolare, la n. 1517 del 6-7-1973, in seguito ad un parere espresso dal Consiglio di Stato, circa l'obbligo di subordinare a licenza edilizia gli interventi di modificazione, precisò che la licenza edilizia non era "necessaria per tutte quelle opere di modifica degli edifici esistenti che, comunque e in qualsiasi modo, incidono apprezzabilmente sulla struttura anche interna di essi, oltre che sull'aspetto. Restano, perciò, esclude solo quelle categorie di lavoro che concernendo piccole modifiche interne, insuscettibili, comunque, di incidere su tutte le parti interessate alla salvaguardia della struttura dell'edifcio, possano considerarsi realizzabili indipendentemente dalla necessità di una nuova valutazione da parte dell'Autorità comunale."

Gli interventi di modifica dell'esistente hanno poi trovato definizione specifica con la legge n. 457/1978 (art. 31), definizioni che, però, trovavano esclusiva applicazione nell'ambito dell'edilizia residenziale.

Per gli interventi da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, infatti, vigeva una disciplina diversa, riportata nella circolare ministeriale ll.pp. 16-11-1977 n. 1918, successiva alla legge n. 10/1977 che escludeva dalla subordinazione al regime della concessione edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria.

Secondo il ministero gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in "piccole modifiche interne che non riguardano la struttura dell'edificio", tali da non richiedere neppure la concessione edilizia, manutenzione ordinaria che nell'ambito degli impianti industriali riguarda gli "intervetni intesi ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico; semprechè tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto".

Ai fini della legittimità degli interventi esistenti, è utile ricordare che negli ambiti industriali, le opere non soggette a concessione edilizia dovevano rispondere ad altri requisiti, e alcuni interventi, pur a titolo esemplificativo, risultavano specificatamente elencati (es. tettoie di protezione dei mezzi meccanici, opere a carattere precairo o facilmente amovibili).

Altra particolarità era costituita dal fatto che le eventuali definizioni degli interventi presenti sulla normativa speciale aveva preminenza su quelle generali: è il caso, ad esempio, degli interventi sui beni vincolati (quelli oggi identificati come beni culturali e del paesaggio - ved. dossier tecnojus ).

Le definizioni legali degli interventi edilizi vigenti dal luglio 2003 (definizione che per espressa previsione legislativa "revalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi", fatta eccezione della definizione di restauro contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio), sono le seguenti:

Manutenzione Ordinaria

"gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

Manutenzione Straordinaria

"le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".

Restauro e risanamento conservativo

"gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio".

Ristrutturazione edilizia

"gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica".

Nuova costruzione

gli interventi "di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (vedi clip);

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale (vedi clip);

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

Ristrutturazione urbanistica

gli interventi "rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".

Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

Approfondimenti sul procedimento amministrativo, sui silenzi, la titolarità dei soggetti ed altre informazioni e nozioni sono disponibili nella Guida FOAV-TECNOJUS (sezione "Conformità & Procedure", categoria di menu "Regimi e Procedimenti", sottovoce "Procedure e provvedimenti")

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