Dossier Tecnojus » Testo Unico Edilizia » definziioni

Legale - art. 3, lettera d, d.p.r. n. 380/2001

"gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica". impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio".

Legale - art. 10, lettera c, d.p.r. n. 380/2001

"gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso".

Giurisprudenziale

Cass. Pen., sez. III, 23-1-2007 n. 1893
... dalle disposizioni legislative dianzi ricordate si deduce che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nell'art. 10, 1° comma - lett. c), che possono incidere sul carico urbanistico).

Cass. Pen., sez. III, 6-12-2006 n. 40189
In tema di interventi di ristrutturazione - di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002 - sono subordinati a permesso di costruire o, in alternativa, a D.I.A. gli interventi che "portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d'uso". Qualora interventi siffatti, comportino la preventiva demolizione dell'edificio, il risultato finale deve coincidere nella volumetria e nella sagoma con l'edificio precedente. In ogni caso, per aversi ristrutturazione, l'immobile preesistente non deve essere abusivo.

Cass. Pen. sez. III 15-06-2006 n. 20776 (idem Cass. Pen. 23-1-2007 n. 1813)
.. La ristrutturazione edilizia non è vincolata, pertanto, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, nè modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato).
La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dinanzi enunciati.
L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente am valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.

Il T.U. n. 380/2001 ha introdotto, in sostanza, uno sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dall'art. 31, 1° comma - lett. d), della legge n. 457/1978, riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume.
Deve ritenersi, però, che le modifiche del "volume", ora previste dall'art. 10 del T.U., possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poichè, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione".

... è stato eliminato, dunque, il riferimento alla "fedele" ricostruzione ed è stato specificato che la ricostruzione costituisce ristrutturazione se il risultato finale coicnide nella volumetria e nella sagoma con il preesistente edificio demolito.
L'identità della volumetria e della sagoma non costituisce, invece, un limite per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione dell'edificio.

.. In ogni caso, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè un organismo dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. (ndr: concetto ulteriormente ribadito anche in Cass. Pen. Sez. III 5-12-2007 n. 45240)

La demolizione - per essere ricondotta anche alla nuova nozione legislativa di "ristrutturazione edilizia" - deve essere contestualizzata temporalmente nell'ambito di un intervento unitario, volto, nel suo complesso, alla conservazione di un edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell'inizio dei lavori (c.d. principio della contiguità temporale).

Cass. Pen., sez. III, 18-05-2006 n. 17084
.. La contestazione concerne sostanzialmente la diversità dell'area di sedime su cui è in corso la nuova costruzione rispetto a quella occupata dal preesistente manufatto.
Su queste questioni occorre, tuttavia, ricordare che questa Corte è già intervenuta affermando che nonostante l'assentibilità con DIA della demolizione e ricostruzione, che non comportino modificazioni di volume e sagoma, qualora la ricostruzione postuli uno spostamento, seppure lieve del nuovo manufatto, ditalchè le nuove opere non risultano realizzate sulla stessa area di sedime, è ugualmente necessario il permesso di costruire.
Si è osservato, infatti, con motivazione assolutamente condivisibile, che, se è vero che il d.l.vo n. 301 del 2002 nell'adeguare il T.U. cit. alle modificazioni introdotte successivamente (l. n. 443 del 2001) ha escluso la necessità della ricostruzione identica all'opera demolita quanto ad area di sedime e materiali, ritenendo sufficiente l'identità di sagoma e volumi, e che, inoltre ha anche eliminato il riferimento alla "successiva fedele ricostruzione", le soppressioni operate dal d.l.vo n. 301 del 2002, riguardano, in realtà, solo l'identità dei materiali dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.
Ciò, si è detto, poichè la necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria è un requisito insito nella nozione di ristrutturazione edilizia, in quanto - si è osservato - sarebbe veramente strano poter ristrutturare il fabbricato altrove.

Consiglio di Stato, sez. V, 12.06.1996 n. 861
Deve rilevarsi, pertanto, come la tipologia della ristrutturazione edilizia sia stata dilatata dalla giurisprudenza amministrativa, finendo per comprendere ogni intervento di “trasformazione fisica, strutturale e funzionale di un organismo edilizio preesistente, ammettendo nella nozione anche le ipotesi di demolizione e ricostruzione, poco importa se la demolizione sia avvenuta ad opera dell’uomo, semprechè assentita dal comune, totale o parziale (Consiglio di Stato, sez. V,  24.03.1997 n. 291). Il limite previsto, in caso di demolizione e ricostruzione, è costituito dalla ricostruzione del fabbricato in modo “fedele”, cioè con caratteristiche volumetriche di ubicazione e di ingombro corrispondenti a quelle del precedente fabbricato ().

Consiglio di Stato, sez. V,  17.12.1996 n. 1551
la ristrutturazione si distingue dagli interventi di recupero del risanamento conservativo e del restauro, poiché a differenza di questi che devono rispettare e quindi lasciare inalterata la struttura anche interna dell’edificio, il primo comporta la modifica della struttura anche solo parziale dell’edificio in modo da far derivare comunque un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.”


Consiglio di Stato, sez. V,  10.03.1997 n. 230 e n. 240
il concetto di ristrutturazione ... postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, e quindi un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; pertanto, la ricostruzione su ruderi costituisce nuova costruzione, la quale richiede un’apposita concessione edilizia

Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.1997 n. 291
il crollo del manufatto e la sua ricostruzione con caratteristiche volumetriche, di ingombro e ubicazionali corrispondenti a quelle sussistenti in precedenza non impediscono di qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia”.

 

Inizio pagina