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Normativa tecnica

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali relative all'attività edilizia che trova organica disciplina nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Premessa

L'attività costruttiva e trasformativa, sia del territorio che dei manufatti (edifici, infrastrutture, ecc..), non soggiace soltanto ad una disciplina "amministrativa", propria del moderno concetto di "governo del territorio",e cioè procedure, permessi, indici, distanze, funzioni, ed altre norme al fine di un "ordinato" sviluppo, di un corretto inserimento "ambientale", ecc.., bensì soggiace anche alla normativa tecnica riferita a quelle modalità esecutive/costruttive necessarie per garantire determinati requisiti "prestazionali".

Si tratta di requisiti esigenziali-prestazionali posti a tutela di rilevante e preminenti (quinidi irrinunciabili) interessi pubblici o generali quali la sicurezza, la non discriminazione, l'economicità e la sostenibilità.

Questa specifica disciplina è contenuta in una serie di disposizioni (precettive e/o ordinatorie) di varia origine e rango (direttive comunitarie, leggi/regolamenti nazionali, regionali, regolamenti locali), e può riguardare l'insieme o singole componenti.

Le norme tecniche, infatti, possiamo distinguerle nelle seguenti categorie:

  1. sicurezza: statico-strutturale, impiantistica, d'uso (protezione da vari rischi, fruibilità senza barriere pisco-fisiche ecc.), antincendio, e alle quali si ritiene aggiungere la sicurezza urbana e quella idrogeologica;
  2. igiene e salubrità: psico-fiscia da garantire attraverso il controllo di più fattori c.d. "micro-ambientali" in termini di utilizzo di materiali non nocivi, protezione dall'umidità, dal rumore, dai gas, garanzia di adeguati gradienti termo-igrometrici, visivo-illuminotecnici, percettivo-sensoriali, inquinamento indoor, quindi ventilazione, sistema di evacuazione fumi, scarichi, "volumi" d'aria adeguati (in rapporto all'affollamento) ed espressi sottoforma di standard minimi (altezza, superifice, ecc..). Ovvero di ogni altra misura incidente sull'igiene e sulla salubrità;
  3. economicità e sostenibilità: risparmio energetico per la climatizzazione invernale ed estiva, per l'illuminazione e la ventilazione artificiale (quindi livelli di isolamento, illuminamento, efficienza, ecc.), risparmio idrico, smaltimenti, ecc..

Di riflesso il rispetto e le finalità della normativa tecnica determinano da un lato un livello minimo di qualità (standard) atteso anche nei rapporti "privati" (ciivilistici) e dall'altro un requisito comune imprescindibile: la durabilità.

Questo significa che la patologia costruttiva edilizia (errate soluzioni progettuali, errate esecuzioni), sottoforma di vizi e difetti, anomalie e guasti, non si ripercuotono soltanto nell'ambito civilistico ma, inevitabilmente, anche su quello pubblicistico tutelato dalla normativa tecnica.

Il testo unico, ad ogni modo, considera(va) quattro fattispecie di normativa tecnica:

a) sicurezza costruttiva: in senso statico - opere strutturali e zone sismiche;

b) fruibilità d'uso senza barriere;

c) sicurezza impiantistica;

d) risparmio energetico.

Al 2009 si può dire che, a parte i principi generali, la sicurezza impiantistica risulta totalmente espianta dal testo unico (cfr. D.M. 37/2008), così come, di fatto, lo è anche quella termotecnica o energetica (cfr. d.lgs 192/2005).

Le regole costruttive (principi generali)

Il precetto fondamentale espresso alll'art. 52, è che le "costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi".

Le norme tecniche, infatti, definiscono:

  1. i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
  2. i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
  3. le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
  4. la protezione delle costruzioni dagli incendi.

 

Opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica

La disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prevede che le stesse siano realizzate in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza per evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Il principio di stabilità e sicurezza è applicabile sempre e non solo alla categoria di opere soggette a denuncia, quindi indipendentemente dal sistema costruttivo prescelto e ai tipi di materiali impiegati (è buona norma che le verifiche in tal senso siano sempre presenti nei progetti).

Per le opere soggette a denuncia è confermata la disciplina previgente (legge n. 1086/71) quanto ad obblighi in capo a progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, costruttori; si tratta di obblighi riferiti ad un sistema di tutela parellelo a quello urbanistico-edilizio.

Questo significa che i reati contravvenzionali previsti dalla disciplina possono sussistere a prescindere da ogni conformità urbanistico-edilizia dell'intervento.

Significativa appare la definizione delle opere considerate:

  1. opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
  2. opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
  3. opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;

La circolare n. 11951 del 14-2-1974, illustrativa degli obblighi connessi con la legge n. 1086/71, precisava che, in seno alla definizione delle opere in conglomerato cementizion armato normale, che ai sensi della legge sono da considerarsi "quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un «complesso di strutture», ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4 della legge (oggi art. 65 d.p.r. 380/01), oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in semento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera".

Costruzioni in zona sismica

Nelle zone sismiche permane l'obbligo di richiedere la specifica autorizzazione regionale, la cui violazione è sanzionata penalmente, come già era previsto nella legge n. 64/1974.

Si ritiene rilevante l'obbligo di vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche stabilito all'art. 103, gravante sugli ufficiali di polizia giuridiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e i sottoufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato.

Tali soggetti, infatti, "sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilascaita dal competente ufficio tecnico della regione (art. 103 comma 1).... e debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme" (art. 103 comma 2).

Tali obblghi portano a ritenere, specie l'obbligo di cui al comma 2 del predetto art. 103, che vi debbano essere agli atti (dei permessi rilasciati) debiti riscontri dell'attività di vigilanza esercitata.

La giurisprudenza civile (ved. Cass. Civ. sez. II, 04-06-2008 n. 14812) pare orientata a ritenere che "le violazioni delle prescrizioni dettate per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti di cui l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. e, come tali, costituiscono presunzioni normative assolute rispetto alle quali il giudice non può sovrapporre una diversa specifica valutazione".

Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

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