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Denuncia Inizio Attività

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali relative all'attività edilizia che trova organica disciplina nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Premessa

La denuncia di inizio attività (DIA) è a tutti gli effetti un titolo abilitativo edilizio e, al contempo, il regime edilizio cui risultano subordinati i seguenti interventi:

Può essere altresì presentata:

Gli interventi subordinati a DIA possono essere ampliati o ridotti con legge da parte delle regioni a statuto ordinario, ferme restando le sanzioni penali previste.

Natura giuridica ed amministrativa della DIA

Sotto il profilo amministrativo la DIA sembra ormai pacifico che si tratti di un'autorizzazione tacita, ossia di un provvedimento amministrativo che si forma tacitamente per decorrenza dei termini previsti, riferito alla Pubblica Amministrazione (specificatamente competente in forza alla legge). Infatti la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività presentata allo sportello unico, da cui risulti la data di ricevimento da parte dello stesso.

In capo all'ammnistrazione rimane la funzione autoritativa relativa all'attività di controllo di conformità ovvero di inibizione dell'intervento nel caso di assenza dei presupposti prescritti (condizioni) ovvero in caso di falsa attestazione da parte del progettista.

Alcuni autori ed espressioni giurisprudenziali ribadiscono che la DIA non costituisce un atto di liberalizzazione di taluni interventi edilizi bensì un mera semplificazione procedimentale.

Fatta eccezione per la c.d. SuperDIA (art. 22, comma 3, quale DIA alternativa al permesso di costruire), la DIA non è onerosa, fatta salva la facoltà concessa alle regioni di individuare con legge gli altri interventi soggetti a DIA diversi da quelli "alternativi al permesso di costruire del comma 3", assoggettati al contributo di costruzione (ved. art. 22, comma 5).

Parimenti la DIA non comporta generalmente sanzioni penali (ved. art. 22, comma 7, secondo periodo), nel senso che la violazione della disciplina urbanistica-edilizia non comporta le sanzioni penali previste all'articolo 44 del testo unico, confinate agli interventi subordinati a permesso di costruire.

Condizioni indispensabili per procedere alla DIA sono:

L'importanza della natura giuridica della DIA è data da due aspetti:

- la possibilità della P.A. di agire in autotutela, ovvero il comportamento della P.A. successivamente ai 30 giorni assegnati per il riscontro di legittimità e di inibizione a dar corso ai lavori;

- la possibilità di impugnare il provvedimento da parte di terzi interessati.

Se fosse un atto del provato (e cioè di parte) come sostenuto inizalmente dalla giurisprudenza maggioritaria (CdS, IV, 22-7-2005 n. 3916) la DIA non sarebbe impugnabile nè potrebbe essere oggetto di autotutela da parte della P.A..

Sulla scia del TAR Veneto n. 4722/2003 si è poi delineato quello che si ritiene essere oggi l'indirizzo prevalente (cfr. anche T.A.R. Napoli, VII, 26-4-06 n. 7221, TAR Veneto, II, 7-3-07 n. 711, CdS, VI, 5-4-07 n. 1550) e cioè che la DIA è un titolo abilitativo tacito.

Nota: sotto il profilo professionale la "denuncia di inizio attività " costituisce l'oggetto della prestazione del progettista, dunque una obbligazione che la giurisprudenza ha definitivamente qualificato di risultato (ved. dossier "professione").

Il procedimento ordinario

Per procedimento ordinario si intende quello disciplinato all'art. 23 del testo unico edilizia, norma di rango regolamentare avente il c.d. carattere cedevole alla legislazione regionale (che deve comunque rispettare, in ogni caso, i principi contenuti), applicabile agli interventi "ordinariamente" subordinati a denuncia.

Il procedimento prevede che almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, sia presentata allo sportello unico (per l'edilizia o per le attività produttive a seconda dei casi):

La decorrenza del termine di 30 giorni, quando ne ricorrano i presupposti, decorre dal rilascio degli atti di assenso relativi al vincolo cui fosse sottoposto l'intervento (es. bene culturale o bene paesaggistico, ente parco, ecc..), ovvero, nei casi ammessi, all'esito della conferenza di servizi.

Entro il termine di efficacia in cui si forma il titolo (30 gg), il dirigente o responsabile dell'ufficio comunale può notificare agli interessati di non dar luogo all'intervento per l'assenza delle condizioni previste. Tra le condizioni può assumere rilievo l'asseverazione del progettista in caso di falsità ideologica di cui all'art. 481 del Codice Penale (ved. art. 23, comma 6 e art. 29, comma 3).

La P.A., secondo un indirizzo giurisprudenziale che sembra prevalente, può inibire l'intervento denunciato anche dopo lo scadere dei 30 gg, assumendo l'atto inibitorio natura ricognitiva, ferme restando l'abusività delle opere nel frattempo realizzate per le quali si applicano le procedure previste per la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (di cui al titolo IV, capi I e II).

Altri autori ritengono superfluo l'ordine inibitorio conseguente ad un'attività di riscontro di legittimità esercitata oltre i termini, in quanto ricorrono i presupposti previsti per la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Anzi viene ritenuto illegittimo in quanto trascorsi i 30 giorni si forma il titolo abilitativo tacito per cui si rende necessario non un provvedimento inibitorio all'esecuzione dei lavori bensì un provvedimento di annullamento (per autotutela).

La DIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. Secondo alcuni autori i tre anni decorrono dalla data di presentazione della denuncia; altri, invece, ritengono debbano decorrere dal momento in cui si forma il titolo tacito, ovvero decorsi i 30 giorni dalla presentazione.

Al termine dell'attività va dichiarata la fine lavori allegando un collaudo (amministrativo) a firma dello stesso progettista asserverante o di altro tecnico abilitato (all'esercizio professionale secondo competenza), unitamente alle richieste e/o documentazioni necessarie in relazione al tipo di intervento intrapreso.

Il testo unico non prevede esplicitamente la nomina del direttore dei lavori per gli interventi subordinati a DIA (infatti il collaudo, inteso come certificazione di corrispondenza tra stao realizzato e stato autorizzato, può essere a firma di tecnico estraneo ai lavori). Non si esclude che tale previsione possa essere stabilita non solo dalle legislazioni regionali bensì anche dal regolamento edilizio comunale, al quale può essere affidato non solo il controllo in itinere ma anche il collaudo finale.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo di nominare il direttore dei lavori in pendenza di norme tecniche specifiche (cfr. disposizioni relative alle opere strutturali soggette a denuncia, alle zone sismiche, ai requisiti e prescrizioni termotecniche, ...).

Il procedimento "speciale"

Per procedimento "speciale" si intende quello relativo alla c.d. DIA alternativa o SuperDIA di cui al comma 3 dell'art. 22, ciò in ragione:

Controversa è la sussistenza o meno dell'obbligatorietà di nomina del direttore dei lavori per i fini previsti all'art. 29, comma 1: l'esistenza di un professionista iscritto all'albo, responsabile della conformità di quanto in esecuzione alle previsioni del titolo abilitativo e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

Approfondimenti sul procedimento amministrativo, sui silenzi, la titolarità dei soggetti ed altre informazioni e nozioni sono disponibili nella Guida FOAV-TECNOJUS (sezione "Conformità & Procedure", categoria di menu "Regimi e Procedimenti", sottovoce "Procedure e provvedimenti")

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