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Permessi di Costruire

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali relative all'attività edilizia che trova organica disciplina nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Premessa

Il permesso di costruire è il titolo abilitativo oneroso ed espresso, e, al contempo, può essere ritenuto il regime edilizio cui risultano subordinati i seguenti interventi:

Può essere altresì richiesto e rilasciato:

Natura giuridica ed amministrativa del permesso di costruire

Sotto il profilo amministrativo il permesso di costruire è un'autorizzazione, ossia un provvedimento amministrativo emanato dalla Pubblica Amministrazione (specificatamente competente in forza alla legge), la quale agisce in funzione autoritativa (presupponente un'attività di controllo e di acclaramento della pretesa conformità) finalizzata a rimuovere il limite legale sussistente all'esercizio di un'attività privata.

Il limite legale sussiste per quelle attività che anche solo potenzialmente possono ledere gli interessi pubblici (o generali) tutelati nell'ordinamento giuridico e che, conseguentemente, non devono essere contrastanti ovvero devono risultare conformi alla disciplina di tutela.

Sempre sotto il profilo amministrativo il permesso di costruire non è attributivo o ampliativo di interessi in capo ad un soggetto, in quanto questo deve essere già titolare di un interesse legittimo (ved. jus aedificandi, jus utendi, ...).

Si tratta di un interesse legittimo inerente a dei diritti soggettivi (es. il diritto di proprietà), interesse incidente sul territorio, ovvero sulle condizioni sussistenti sul territorio al fine della possibilità d'esercizio. Ciò significa che il titolare deve partecipare agli oneri "urbanizzativi" nelle forme previste, quale condizione necessaria ed inderogabile.

Per altri versi il permesso di costruire è il provvedimento acclarante la conformità alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente e il non contrasto con quella adottata delle opere per cui è chiesto.

Verosimilmente per questi motivi l'atto è condizionato nell'efficacia temporale (validità) in ordine a due profili: il primo relativo ai c.d. termini decadenziali (inizio e fine lavori - in alcune regioni sussiste anche il termine per il ritiro dell'atto in seguito a notifica di rilascio), il secondo all'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche/edilizie contrastanti.

Il provvedimento non è dunque revocabile (l'interesse non è della P.A. che rilascia l'atto) bensì annullabile, sempre in via autoritativa, quindi da un'Autorità competente (la stessa P.A. per autotutela, altra P.A. gerarchicamente superiore, in sede giurisdizionale) esclusivamente quando vi è lesione di un interesse pubblico attuale.

Condizione indispensabile per il rilascio del permesso di costruire è l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di preocedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso (-Accedi a NOTA-).

Nota: sotto il profilo professionale il "permesso di costruire" costituisce l'oggetto della prestazione del progettista, dunque una obbligazione che la giurisprudenza ha definitivamente qualificato di risultato (ved. dossier "professione"). Per il professionista "responsabile del procedimento" e "dirigente o responsabile del competente ufficio comunale" il titolo abilitativo costituisce pur sempre l'oggetto del proprio lavoro/servizio pubblico subordinato alle "regole" di efficenza, efficacia ed economicità del procedimento amministrativo. Eventuali aggravi del procedimento, con conseguente dilatazione dei tempi (e quindi dell'introito degli oneri "permessori") potrebbero anadare a costituire un danno erariale.

Il procedimento generale

Per procedimento generale si intende quello disciplinato all'art. 20 del testo unico edilizia, norma di rango regolamentare avente il c.d. carattere cedevole alla legislazione regionale (che deve comunque rispettare, in ogni caso, i principi contenuti).

Si tratta del procediemento relativo sia a permessi di costruire inerenti interventi a ciò esplicitamente subordinati (ved. art. 10) ovvero relativo a varianti di permessi di costruire già rilasciati ma non costituenti le c.d. "varianti in corso d'opera" subordinate a DIA (ved. art. 22, comma 2).

Il permesso di costruire è un provvedimento che si caratterizza per delle fasi procedimentali che si possono definere principali ed altre eventuali.

Si ritiengono fasi principali:

Per fasi eventuali si intendono quelle definibili come "integrative dell'efficacia" del permesso di costruire: vi sono casi, infatti, in cui l'intervento può essere eseguito concretamente solo dopo l'evasione di determinati adempimenti in relazione al tipo di intervento stesso (es. denuncia delle opere strutturali, denuncia dei lavori da eseguirsi in zone sismiche, presentazione della relazione/progetto termotecnico, impiantistico, DURC, terre e rocce da scavo, ecc..).

Sia per ragioni di semplificazione che di coordinamento tra le varie fasi, il testo unico edilizia ha disposto l'istituzione dello Sportello unico per l'edilizia (siglato spesso come SUE o SUED). Diversamente dal SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) allo sportello unico per l'edilizia non viene associato un'istanza unica e un provvedimento unico. Pertanto vanno acquisti tutti i titoli abilitativi autonomi relativi alle c.d. tutele parallele (es. autorizzazione paesaggistica, ecc.).

Il procedimento generale è "temporizzato", nel senso che, in base alla norma generale sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), sono stati assegnati dei tempi entro cui questo deve concludersi con un provvedimento espresso (rilascio/diniego).

Tuttavia il decorso del tempo assegnato (60+15 o 120+15 gg, salvo interruzioni ammesse) senza il provvedimento finale determina la formazione del "silenzio-rifiuto".

I procedimenti "speciali"

Per procedimenti "speciali" si intendono quelli relativi a:

La "specialità" del procedimento, fatta eccezione del permesso costruire in deroga e quello per varianti significative, è rinvenibile nei tempi dello stesso, previsti in 60 gg complessivi (ved. art. 20 comma 10-bis e art. 36, comma 3) e, almeno per quanto riguarda il permesso di costruire in sanatoria per accertamento di conformità, la natura del "silenzio" che si determina decorsi i termini: "...entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata" (si tratta di un silenzio significativo e non di un silenzio inadempimento)

Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

Approfondimenti sul procedimento amministrativo, sui silenzi amministrativi, la titolarità dei soggetti ed altre informazioni e nozioni sono disponibili nella Guida FOAV-TECNOJUS (sezione "Conformità & Procedure", categoria di menu "Regimi e Procedimenti", sottovoce "Procedure e provvedimenti")

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