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Certificato di Agibilità

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali relative all'attività edilizia che trova organica disciplina nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Premessa

Con il testo unico dell'edilizia vien unificato il provvedimento amministrativo prescritto per l'uso degli immobili previo l'accertamento dei necessari requisiti igienico-sanitari: certificato di abitabilità per gli edifici residenziali, certificato di agibilità per gli immobili a destinazione diversa da quella residenziale.

La giurisprudenza era pressochè unanime nell'affermare che l'agibilità/abitabilità attestava il solo riscontro dei requisiti igienico-sanitari degli edifici o di loro parti, e non anche la conformità o "regolarità" del manufatto stesso sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Si trovano pertanto edifici legittimamente "agibili/abitabili" anche se "amministrativamente abusivi". Probabilmente i casi di abusività totale sono limitati, contrariamente a quelli riferibili alle c.d. difformità parziali, anche sostanziali (es. un diverso posizionamento sul lotto), generando non poche questioni partiche.

La questione ancora aperta pare sia quella della "validità" temporale del certificato, nel senso che da più parti vien sostenuta l'opportunità di prevedere il "rinnovo" del certificato in seguito ad accertamento di permanenza dei requisiti che il certificato stesso attesta come sussistenti e legittimanti il suo rilascio.

Natura giuridica ed amministrativa dell'Agibilità

Sotto il profilo amministrativo l'agibilità sembra appartenere al genus dell'autorizzazione, ossia essere un provvedimento amministrativo di rimozione di un limite legale (il divieto di utilizzare gli edifici in assenza dell'accertamento dei requisiti prescritti) e di "certificazione" della sussistenza dei requisiti medesimi.

Per espressa previsione legislativa il certificato "attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quandto dispone la normativa vigente".

Nonostante l'ampliamento dei requisiti in attestazione, la revisione normativa dell'istituto mantiene l'esclusione dell'attestazione di rispondenza del realizzato con quanto autorizzato, circostanza facente parte del procedimento e costituita dalla c.d. dichiarazione di conformità tra, per l'appunto, quanto realizzato e quanto autorizzato (cfr. art. 25, comma 1, lett. b)).

Il certificato di agibilità oltre che col provvedimento espresso si può formare anche tacitamente, per silenzio assenso (ved. art. 25, comma 5 - di rango regolamentare); in tal caso il certificato rilasciato successivamente sembra assumere valore ricognitivo di un titolo già formatosi.

Il certificato vien rilasciato con riferimento ai seguenti interventi:

La mancata richiesta del certificato di agibilità è sanzionata amministrativamente.

Il procedimento

Il procedimento è quello disciplinato all'art. 25 del testo unico edilizia, ovvero della norma regionale di dettaglio, visto che si tratta di articolo di rango regolamentare avente cioè il c.d. carattere cedevole alla legislazione locale.

  1. richiesta del certificato di agibilità da parte del titolare del permesso di costruire o del presentatore della DIA, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, corredata, principalmente, dai seguenti documenti:
    1. dichiarazione di accatastamento;
    2. dichiarazioni di conformità di esecuzione impianti a regola d'arte da parte delle ditte installatrici;
    3. dichiarazione del richiedente circa la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonchè in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
    4. collaudi tecnico-specialistici eventualmente dovuti ovvero:
      1. collaudo statico;
      2. collaudo impianti speciali;
    5. certificazione di conformità delle opere eseguite in zona sismica;
    6. dichirazione di conformità delle opere realizzate alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

L'agibilità viene rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (nel solo caso in cui sia stato rilasciato il parere ASL, altrimenti il termine è di 60 gg). Decorso tale termine l'agibilità si intende attestata.

Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

Approfondimenti sul procedimento amministrativo, sui silenzi, la titolarità dei soggetti ed altre informazioni e nozioni sono disponibili nella Guida FOAV-TECNOJUS (sezione "Conformità & Procedure", categoria di menu "Regimi e Procedimenti", sottovoce "Procedure e provvedimenti")

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