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La Professione

NON ATTIVOApprofondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. Professione ed esercizi professionali: architetti, ingegneri, geometri, periti, ...

Premessa

Il dossier è una sintesi del corso di aggiornamento professionale curato da Tecnojus per conto dei soggetti partner dal titolo "obblighi, doveri e responsabilità del professionista", attivabile su richiesta degli interessati (circa 16-20 ore).

Scopo del corso è trasmettere quelle conoscenze fondamentali che consentono al professionista di predisporre, concludere e svolgere contratti professionali consapevolmente in ordine alla natura della propria professione, della/e prestazione/i professionale/i oggetto di obbligazione e, quindi dei propri obblighi, doveri e diritti a fronte delle responsabilità cui è possibile incorrere.

Professione: caratteristiche fondamentali

La professione di architetto, ingegnere, geometra, perito industriale, geologo, agronomo e ogni altra professione avente natura "tecnica", è generalmente identificata come professione intellettuale regolamentata e riservata, ovvero come professione liberale (c.d. libere professioni).

La semantica legislativa e quella comune confonde spesso termini e nozioni al punto da rendere difficile e complessa la comprensione anche ai diretti interesati; ad esempio spesso al termine "libero professionista" si associa il significato di professionista esercente una professione intellettuale in forma autonoma, la quale è però una delle forme di possibile esercizio insieme alla subordinata (dipendente).

Occorre pertanto ricostruire il significato tencico-giuridico degli elementi distintivi della professione che, come si è introdotto, sono 3; si tratta infatti di una professione:

Circa il carattere "intellettuale" il codice civile si limita a dire che si tratta di un contratto avente "per oggetto una prestazione d'opera intellettuale", senza dare alcuna definizione in merito, definizione che sarebbe alquanto opportuna visto che si tratta di un connotato distintivo dalle altre professioni.

Infatti tutte le professioni hanno momenti intellettuali e momenti manuali, per cui è lecito chiedersi se la natura intellettuale sia da identificarsi con criterio quantitativo o qualitativo.

Nel progetto di legge n. 804/2001, avente ad oggetto "disciplina delle professioni intellettuale", si trova menzionato un intervento del giurista (prof. Natalino Irti) secondo il quale «Le prestazioni dei professionisti si distinguono da altri servizi per una decisiva caratteristica: di implicare sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere, e, quindi, di rivelare un contenuto creativo o inventivo ...La prestazione intellettuale non è una semplice prestazione tecnica, applicativa e ripetitiva, ma una prestazione che confronta un sapere ad un problema... Il profilo economico (cioè, lo scambio tra prestazione e corrispettivo pecuniario) non può eliminare il contenuto intellettuale ed inventivo delle professioni; il mercato e la concorrenza sono, per così dire, giudici di secondo grado, poiché presuppongono previ controlli sulla capacità di rendere la prestazione intellettuale. L’interesse del cittadino è garantito, non soltanto dalla quantità dell’offerta, ma dalla accertata qualità di essa. Quando si replica che la piena e libera concorrenza eliminerebbe, di per sé, i professionisti meno capaci e meritevoli, si dimentica di indicare il costo di questa selezione: cioè, il sacrificio di cittadini delusi nelle loro attese e insoddisfatti nei loro bisogni: di cittadini, che confidarono vanamente nella qualità della prestazione professionale».

Secondo la sentenza n. 2542 del 14.4.83 della S.C. di Cassazione "l'opera intellettuale consiste nell'applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche nell'opera stessa che è l'oggetto della prestazione".

Il criterio quanitativo/qualitativo pare non doversi escludersi nel riconscere il carattere intellettuale di una professione, per cui è necessario che "l'impiego delle facoltà intellettuali sia prevalente sui momenti manuali o tecnici", ovvero che "l'uso dell'intelligenza, della cultura, o delle facoltà artistiche" abbia "un'importanza molto superiore del lavoro manuale prestato".

La professione si dice "regolamentata" laddove risulta disciplinata da specifiche normative riguardanti tanto l'accesso alla professione che al suo esercizio. Generalmente si tratta di legislazioni che ordinano la professione stabilendo l'albo professionale (requisiti di iscrizione e di mantenimento della stessa), competenze tipiche riservate, codici di autodiscipina (deontologici).

Il fatto che la legge di regolamentazione di una professione stabilisca le attività in competenza, significa che quelle attività sono riservate a quella professione in termini di esclusiva. Infatti l'esercizio dell'attività professionale riservata senza averne i requisiti costituisce reato, mentre sotto il profilo civilistico la mancata iscrizione all'albo, ove prescritta, per l'interessato non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

Non tutte le prestazioni/attività professionali di una data professione sono esclusive o tipiche, riservate cioè agli iscritti all'apposito albo, ma possono riguardare prestazioni/attività non esclusive o atipiche, le quali ben possono essere svolte da chiunque (es. talune consulenze).

La regolamentazione, quale particolare connotato della professione intellettuale, attribuisce un profilo pubblicistico agli esercenti.

Ulteriore caratteristica fondamentale della prestazione d'opera intellettuale è la personalità dell'esecuzione: il professionista può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Natura giuridica della professione

Sotto un primo profilo la professione regolamentata (intendosi per tale quella per l'esercizio della quale è necessario il possesso dei requisiti prescritti dalla legge - abilitazione professionale, iscrizione all'albo, .. - e il pubblico è costretto ad avvalersi dell'opera dei professionisti in possesso di tali requisiti) porta a qualificare il professionista (agli effetti della legge penale) come:

La professione, pertanto, assume (o assorbe) una natura "pubblicistica" versoimilmente a tutela della fede pubblica.

Per altri versi la professione intellettuale, sotto il profilo civilistico, appartiene al genus del lavoro autonomo, o contratto d'opera, al quale pare accomunata per il solo fatto che la prestazione deve essere svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente quanto ad organizzazione e modalità di svolgimento.

Se ne discosta per l'oggetto della prestazione, avente natura intellettuale, prestazione professionale, tipica o atipica, che, sua volta, costituisce l'oggetto dell'obbligazione tra il professionista (debitore) e il committente (creditore).

Come ogni obbligazione, (nella specie deriva generalemente da contratto più che da fatti illeciti), è suscettibile di valutazione economica (carattere patrimoniale) e deve corrispondere ad un interesse.

L'obbligazione professionale appartiene al genus delle obbligazioni del fare (facere), le quali sogliono distinguersi, generalmente, in:

In linea generale la prestazione d'opera intellettuale è sempre stata qualificata una obbligazione di mezzi ossia di comportamento, un contesto dove assume importanza, ai fini dell'adempimento, la diligenza, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. Questo significa che il professionista potrà essere ritenuto responsabile soltanto quando il suo comportamento negligente, imprudente e/o imperituro o inosservante (elementi che qualificano la nozione giuridica di colpa) è causale nel mancato raggiungimento del risultato perseguito dal committente; nel caso in cui la prestazione d'opera implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave.

Tuttavia la giurisprudenza pare proprio concorde (per tutte ved. Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 15781/2005, Cass. Civ. SS.UU. Ordinanza n. 7446/2008, Cass. Civ. sentenza n. 10728/2008) nel ritenere che talune attività professionali (sanitarie e tecniche) sostanziano, di fatto, una obbligazione di risultato: in questo caso la condotta del professionista assume rilievo secondario (a volte marginale) rispetto al risultato che qualifica l'adempimento dell'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico.

Costituiscono, sulla scorta di tale autorebole giurisprudenza, obbligazione di risultato l'attività di progettazione e quella di progettazione e direzione lavori. In questi casi si dice (comunemente) che è invertito l'onere dalla prova, come dire che compete al professionista-debiotre provare di non aver colpa al fine di non dover risarcire il committente-creditore dei danni subiti, per il quale risulta, perc osì dire "sufficiente" non aver conseguito il risultato. A quanto sembra, però, la qualifica di obbligazione di risultato assume significato particolare per il fatto che comporterebbe non solo una responsabilità contrattuale (ved. art. 1218 C.C.) bensì anche extracontrattuale o aquiliana (ved. art. 2043 C.C.).

Competenze professionali

Sotto il profilo tencico-giuridico si ritiene che per "competenze professionali" si debbano intendere quelle attività riservate dalla legge ad una o più professioni, ovvero negli eventuali limiti stabiliti dalla medesima.

Questi ultimi raramente sono espressi in modo categorico stante la natura evolutiva delle conoscenze e delle capacità necessarie per lo svolgimento dell'opera oggetto di prestazione.

Con R.D. 2537/1925 sono state individuate le seguenti competenze professionali (o riserve professionali):

 

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