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Responsabilità

NON ATTIVATOApprofondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. Professione ed esercizi professionali: architetti, ingegneri, geometri, periti, ...

Premessa

Se dal punto di vista etico la responsabilità può essere un concetto astratto, nel senso di riguardare la consapevolezza "delle finalità e delle conseguenze positive o negative di ogni propria azione volontaria", in campo giuridico assume significati propri in relazione all'ambito di riferimento: civile, penale, amministrativo o deontolgoico.

In questi ambiti, infatti, la responsabilità può consistere "nella verifica di congruità dell'operato del professionista sulla base dell'adeguatezza delle sue conoscenze costantemente aggiornate, delle stesse sue capacità professionali e tecniche espresse nella prestazione e nella diligenza adottata in tutte le fasi della sua opera professionale ivi compresa l'osservanza delle regole e delle norme di settore".

Considerato

è fondamentale per il professionista "la conoscenza esatta dei propri doveri e delle norme e regole alle quali attenersi, anche nell'ottica degli orientamenti giurisprudenziali, con tutte le sfaccettature e le variabili che l'esercizio professionale può oggi presentare.

La conoscenza di queste regole, lungi dal farne una gabbia comportamentale, è finalizzata invece a regolare, e dunque a dare maggiore sicurezza e guidare con maggiore serenità le scelte nell'esercizio professionale".

Responsabilità civile

La responsabilità civile si distingue in:

In buona sostanza è la responsabilità che impone al soggetto responsabile di risarcire il danno ingiusto causato o per il quale si è concorso a cagionare.

Sono elementi di responsabilità civile:

Responsabilità penale

Si incorre nella responsabilità penale in violazione di norme penali.

Sono elementi di responsabilità penale:

Per quanto riguarda il professionista la responsabilità penale può riguardare sia i delitti che le contravvenzioni.

Tra i delitti (nei quali l'elemento psicologico necessario è il dolo - generico, eventuale o intenzionale) assumono rilievo quelli contro la pubblica amministrazione, commessi con la qualifica di pubblici ufficiali (es. art. 323 c.p.) o di privati ()es. art. 348 c.p.), quelli contro l'amministrazione della giustizia (es. art. 373 c.p.), quelli contro la fede pubblica (es. della falsità in atti - solitamente ideologica - da parte del pubblico ufficiale o di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Fanno eccezione i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali gravi e gravissime (cui possono incorrere maggiormente i coordinatori per la sicurezza) per il fatto che l'elemento psicologico sufficiente per configurare la responsabilità è la colpa.

Per le contravvenzioni (cui può incorrere ad esempio il direttore dei lavori) è sufficiente il ricorrere della colpa (negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, ordini e discipline - ved. art. 43 c.p.).

Responsabilità amministrativa

Sotto il profilo tencico-giuridico la responsabilità amministrativa "insorge a carico dei responsabile che, per azione od omissione, anche solo colposa, cagionano un danno economico all'amministrazione che sono tenuti a risarcire".

Gli elementi costitutivi non differiscono da quelli della responsabilità civile, hanno però in aggiunta il rapporto di servizio che caratterizza questo tipo di responsabilità. Pertanto sono elementi di responsabilità amministrativa:

Responsabilità deontologica

Gli esercenti una professione regolamentata possono incorrere nella c.d. responsabilità deontologica sia in conseguenza di condotte proprie dell'ambito deontologico (disciplinate dal codice etico-deontologico proprio di ogni professione) che in conseguenza di condotte relative ad altri ambiti (specie quello penale).

La responsabilità deontologica comporta sanzioni deontologiche generalmente di tre livelli:

Tuttavia sussiste sempre anche la possibilità che la sanzione riguarda la radiazione dall'albo.

Quando la sanzione disciplinare deontologica interessa l'Albo, influisce sulla capacità del professionista di svolgere la professione/attività riservate. Consegue che il professionista sospeso o radiato non può contrarre e svolgere incarichi professionali riservati in quanto privi della necessaria efficacia tanto da configurare il delitto di esercizio abusivo di professione regolamentata.

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