Introduzione

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L'attività costruttiva edilizia e/o urbanistica, sin dalla progettazione deve risultare:

Se le prime due conformità sono dovute al fine che l'intervento non risulti contrastante con gli interessi pubblici tutelati con le normeative, regole e norme, la seconda conformità assume un particolare significato nell'ambito contrattuale perchè si impone al fine di evitare vizi e difetti delle opere.

Ne consegue che su chi progetta ed esegue opere di architettura o di ingegneria, grava l'onere di rispettare un insieme di regole, le quali, di fatto, costituiscono un "limite" all'autonomia creativa-inventiva da una parte (il progettista), realizzativa, dall'altra (costruttore).

le regole pubblicistiche

Il legislatore impone di osservare regole in due direzioni:

  1. nella concezione e realizzazione strutturale dell'edificio
    1. sistema costruttivo (ved. pag. 5);
    2. carichi e sovraccarichi da considerare nel calcolo;
    3. modalità di calcolo e verifica;
    4. adempimenti amministrativi e tecnici prima dell'inizio dei lavori, durante e alla fine degli stessi.
  2. nell'uso di materiali e prodotti da costruzione idonei e/o conformi a requisiti essenziali definiti nel quadro normativo nazionale e/o comunitario:
    1. marcatura CE
    2. altre certificazioni

Regole codicistiche

Il committente ha diritto ad ottenere un'opera esente da vizi e difetti, atta all'uso a cui è destinata, senza alcuna limitazione. Alle regole codicistiche si affiancano sempre più le aspettative e le richieste di standard qualitativi sulla qualità della vita in termini di

anche con l'introduzione della domotica (smart home) che consiste nell'integrazione di tecnologie e servizi all'interno della costruzione con l'obiettivo di migliorare sicurezza alla pesona e alla casa, comfort, organizzazione tecnica e comunicazione.

 

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