Legale - art. 3, lettera b, d.p.r. n. 380/2001
"le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".Giurisprudenziale
Secondo la giurisprudenza (Cass. Pen. sez. III, 6-12-2006 n. 40189), questo tipo di interventi sono caratterizzati da un duplice limite:
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uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio;
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l'altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.
Per cui la manutenzione straordinaria non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso (Cass. Pen. 26-01-2007 n. 2881, Cass. Pen. 15-6-2006 n. 20776).
Secondo la giurisprudenza penale, inoltre:
- gli interventi di manutenzione e di risanamento conservativo devono comunque accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente, poiché l'assenza originaria di un titolo abilitativo priva il Comune del parametro di legalità al quale deve riferirsi il potere di autorizzare la realizzazione di opere strettamente connesse a quanto conserva caratteristiche di contrarietà all'assetto urbanistico del territorio;
- l'intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente abusiva costituisce ripresa dell'attività illecita, integrando un nuovo reato edilizio (vedi Cass, Sez. 3, 11.10.2005, Daniele).