Testo unico edilizia

Interventi pertinenziali (pertinenze)

Il testo unico edilizia (art. 3, comma 1, lett. e.1 ed e.6) del D.P.R. 380/01) non considera interventi di nuova costruzione "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale".

Tali opere sono generalmente qualificate come "pertinenze urbanistiche o edilizie" sul cui concetto è interventua più volte la giurisprudenza, sia amministrativa che penale, addivenendo ad un consolidato orientamento.

La giurisprudenza, come noto, ritiene che i connotati della pertinenza urbanistica porta a distinguerla da quella civilistica di cui all'art. 817 del codice civile.

Per poter qualificare un'opera come pertinenza urbanistica, deve trattarsi di un'opera:

  • preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale;
  • sfornita di un autonomo valore di mercato;
  • dotata di un volume che non consenta, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede;
  • non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, quindi non può considerarsi tale l'ampliamento di un edificio;
  • la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, di servizio, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale);
  • deve accedere ad un edificio preesistente costruito legittimamente, poichè il bene accessorio ripete le sue caratteristiche dall'opera principale a cui è intimamente connesso.

Per tutte Rif. Cass. Pen. 07-02-2008 n. 6109



Riferimento

Varie sentenze sia della Giustizia Amministrativa che Penale.

 

In preparazione un approfondimento Tecnojus