Testo unico edilizia

Opere precarie o meramente temporanee

Il testo unico edilizia (art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. 380/01) non considera interventi di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni,... che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Tali opere sono generalmente qualificate come "precarie" sul cui concetto è interventua più volte la giurisprudenza, sia amministrativa che penale, addivenendo ad un consolidato orientamento.

Infatti il requisito della precarietà non può essere desunto dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e termporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione.

Ai fini del riscontro del connotato della precarietà dell'opera e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva.

La natura precria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigene che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impiego effettivo e durevole del territorio; a tale fine, inoltre, l'opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti.

Il carattere stagionale di una struttura non significa assoluta precarietà dell'opera, in quanto la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura.

La precarietà di un manufatto, pertanto, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto stesso è destinato; consegue che va esclusa la precarietà quando trattasi di struttura destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all'opera dal proprietario, in quanto occorre valutare la stess alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale.

Per tutte Rif. Cass. Pen. 20-03-2008 n. 12428

Riferimento

Varie sentenze sia della Giustizia Amministrativa che Penale.

 

In preparazione un approfondimento Tecnojus