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Legale - art. 3, lettera e, d.p.r. n. 380/2001

gli interventi "di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (vedi clip);

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale (vedi clip);

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

Giurisprudenziale

Cass. Pen. Sez. III, 11-2-2008 n. 6428
La costruzione di un muro di contenimento in c.a., a fronte della linea di battigia, già nella vigenza della legge 47/85 era assoggettata a concessione edilizia, in quanto "attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale" ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/1977.
Attualmente le categorie di interventi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e che sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire sono definite dall'art. 10 del T.U. n. 380/2001 e ricomprendono "gli interventi di nuova costruzione".
La definizione delle opere nuova costruzione è data, a sua volta, dall'art. 3, lett. e), dello stesso T.U., con indicazione di carattere residuale comprendente tutti quegli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo.

Cass. Pen. Sez. III 13-11-2007 n. 41613
La realizzazione di un piazzale mediante spianamento di terreno agricolo è intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in quanto nella nozione rientra qualsiasi attività, non solo edilizia, idonea a mutare l'assetto urbanistico dei luoghi.
Pertanto lo spianamento di un terreno agricolo al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento autocarri è intervento di nuova costruzione per il quale è necessario il permesso di costruire.

Cass. Pen. Sez. III 27-09-2007 n. 35629
La realizzazione di un terrapieno di rilevanti dimensioni, sia in ampiezza che altezza, è intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per il quale è necessario il permesso di costruire.

Cass. Pen. Sez. III 21-06-2007 n. 24464
La realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali è necessario il permesso di costruire, trattandosi di intervento in relazione al quale l'autorità amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio.

Cass. Pen. Sez. III 18-09-2007 n. 35011
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costantemente orientata nel senso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (vedi, tra le molteplici e più recenti pronunzie, Cass.; Sez. III 28.10.2004 D'Amelio; 13.1.2000, Spaventi).
Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. V: 8.4.1999 n. 394, 22.7.1992 n. 675, ..).
In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durate nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Né può sostenersi che tale manufatto sia destinato alla protezione dagli agenti atmosferici allorché sia stato ottenuto in concreto "un nuovo vano adibito ad ufficio ed in tal senso arredato", sicché con la c.d. "veranda" sia stato posto in essere un aumento della volumetria abitativa ed assicurato nuovo spazio al corpo immobiliare preesistente.

 

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