tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Tecnojus - Centro Studi tecnico-giuridici affronta in chiave interdisciplinare le relazioni tra il sistema di regole, con relative interpretazioni giurisprudenziali, e le attività professionali (progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze tecniche, di parte o d'ufficio...) assumendo il seguente principio ispiratore:

"si assoggettano a regola delle finalità da perseguire"

SERVIZI TECNOJUS

 

speciali redazionali attività edilizia libera: nuovo articolo 6 testo unico edilizia
Agenzia delle Entrate: agevolazioni fiscali in edilizia
legge 122/2010: SCIA e DIA in edilizia
d.p.r. 139/2010: autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
il piano casa della Regione Veneto

Speciale redazionale: ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Attività edilizia libera

Quali possibili ruoli dei Comuni?

Il nuovo art. 6 del TUED prescrive che, liimitatamente agli interventi di cui al comma 2, sia presentata "all'amministrazione comunale" (rectius sportello unico per l'edilizia) la "comunicazione di inizio dei lavori", eventualmente corredata degli altri atti di assenso necessari, compreso la relazione tecnica di asseverazione redatta da tecnico abilitato. La mancata comunicazione dell'inizio lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tra le diverse domande che sovvengono, una in particolare fa riflettere:

  • cosa deve fare il Comune se l'interessato presenta una DIA o un permesso di costruire in luogo della comunicazione? E in tali casi quali regimi devono essere osservati?

Attività edilizia libera

Valutazioni di sicurezza, relazione e competenze professionali

Il Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, sentenza n. 1457 del 12-3-2010) sembra confermare un indirizzo pressochè consolidato secondo il quale la PA deve valutare tutti i presupposti di legittimità per l'adozione dell'atto finale, compreso quello inerente la capacità e legittimazione a firmare un progetto in relazione alle caratteristiche dello stesso (la disciplina della professione e la capacità progettuale assume rilievo meramente incidentale nell'ambito del procedimento amministrativo e la relativa valutazione fatta dalla PA un effetto meramente strumentale all'odozione del provvedimento concessorio finale).

 

Commento Tecnojus

Prime riflessioni in materia di violazioni art. 6 TUED

Sul sito BosettieGatti risulta pubblicato un "contributo" dell'avv. Viviani sul nuovo articolo 6 del testo unico edilizia, nel quale viene dato evidenza al fatto che la mancata conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (e regolamenti edilizi, compreso il regolamento locale d'igiene) degli interventi "liberalizzati", questi "vanno considerati illeciti". Su tale assunto nulla quaestio, qualche perplessità, invece, sussiste in ordine al convincimento che "in relazione alle caratteristiche ed alla consistenza degli interventi nonchè alla specifica violazione dagli stessi integrata, opere, quali, ad esempio, quelle di cui alle lettere c), e del menzionato comma 2, potranno essere soggetto anche a sanzione penale (almeno quella di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 del d.p.r. n. 380/2001".

 

Attività edilizia libera dopo il novellato art. 6 del TUED

I "casi" Lombardia e Friuli Venezia Giulia

Lombardia: L.R. 12/2005

La Regione Lombardia, con il combinato disposto dell'articolo 33 e dell'articolo 41 nel subordianre, indifferentemente, a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività "tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" ha disciplinato anche l'attività edilizia libera per riferirla ad un numero maggiore di interventi rispetto a quelli previsti nell'originario art. 6 del TUED. Il "caso" Lombardia potrebbe essere limitato all'intervento di manutenzione straordinaria in ragione della particolare definizione data dalla legge regionale. ...  Continua

 

Friuli Venezia Giulia: L.R. 19/2009

La Regione Friulia Venezia Giulia si è dotata di un proprio "codice regionale dell'edilizia", un corpus normativo recentissimo (approvato l'11-11-2009) "dedicato" esclusivamente all'attività edilizia, forse uno dei testi più completi e, per certi versi, innovativo, del panorama nazionale. Il "caso" friuli Venezia Giulia, invece, pur se riferito ad una regione a statuto speciale, è da riferire all'art. 16 del codice, in quanto contempla un nutrito elenco di attività edilizie libere, tra le quali non è ricompresa la manutenzione straordinaria. ...  Continua

 

Decreto legge 40/2010 convertito in legge con modifiche

Pubblicata in GU n. 120 del 25.5.2010 la legge di conversione

Pubblicata in G.U. di ieri 25 maggio la legge 22 maggio 2010, n. 73 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

La legge è in vigore dali 26 maggio 2010.

 

 Commento Tecnojus: sono state eliminate le restrizioni regionali?
 DocumentoNews di schematizzazione dell'articolo 6 TUED

 

decreto legge 40/2010 e progetto di legge 3350 di conversione

Riflessioni sulle "liberalizzazioni" edilizie

Come noto il decreto legge n. 40/2010 ha assunto notorietà per il fatto che ha liberalizzato gli interventi di manutenzione straordinaria, non riguardanti le parti strutturali degli edifici, non comportanti aumento del numero delle unità immobiliari e non implicanti incrementi dei parametri urbanistici (superfici, volumi, altezze, ecc..).

Occorre premettere che gli interventi di manutenzione straordinaria ...

 

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV - 22 aprile 2010, n. 1133

Ristrutturazione per D/R e disciplina di riferimento

... la giurisprudenza (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004 , n. 3210) ha chiarito che ai fini della conformità urbanistica della ristrutturazione edilizia - laddove realizzata mediante ricostruzione dell'edificio demolito ed il mantenimento di tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l'area di sedime ed il numero delle unità immobiliari - il parametro di riferimento è rappresentato dalla disciplina vigente all'epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio e non da quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dovendosi fare salvo, in capo all'interessato, il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione dell'immobile esistente giacché la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito.

 

Riflessione su: definizione degli interventi e regimi edilizi

Criteri base per la qualificazione tecnico-giuridica

Il decreto legge 40/10 (ri)porta in emersione la problematica della qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi e regimi loro corrispondenti, con relative conseguenze immediate e/o future sotto il profilo sanzionatorio (rilevanza penale o meno, obbligo di demolizione/rimessioni in pristino, applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ecc..).

Infatti sembra che l'intervento di manutenzione straordinaria "liberalizzato" venga inteso (o si voglia farlo intendere) come una vera e propria ristrutturazione edilizia "interna" (magari in memoria del "vecchio" articolo 26 della legge 47/85 relativo alle "opere interne"); in altri termini pare stia passando un concetto molto ampio e dilatato di questo tipo di intervento edilizio, tanto che viene equiparato alla ristrutturazione edilizia addirittura nel titolo di un articolo edito da una nota e referenziale testata giornalistica: attività edilizia libera - Ristrutturazioni edilizie senza DIA - Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (G.U. del 26 marzo 2010, n. 81) - Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge n. 40/2010 diviene operativa la norma che consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione straordinaria).

Appare evidente e logico ritenere che la ristrutturazione sia un qualcosa di diverso dalla manutenzione, per quanto straordinaria possa essere!

Ma se una delle maggiori testate editoriali nazionali mischia i due concetti potrebbe essere il sintomo della confusione esistente in materia, verosimilmente agevolata sia a livello normativo (sovrapporsi di norme statali, regionali e regolmentari locali) che giurisprudenziale.

Come staranno effettivamente le cose? Forse lo diranno i Giudici a spese dei malcapitati, al momento potrebbe risultare utile riflettere su alcuni interrogativi:

  • perchè mai il legislatore ha ritenuto di classificare/suddividere gli interventi edilizi in ben 6 categorie?
    • [manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, con ulteriori "sottospecie": opere pertinenziali ed opere precarie o temporanee];
  • perchè mai il legislatore ha ritenuto di persistere nella distinzione di alcuni interventi edilizi dal momento che risultano subordinati al medesimo regime edilizio? quali gli effetti pratici sia sul piano degli interessi pubblici in tutela che sul sistema sanzionatorio?
    • [sono generalmente subordinati a DIA, ad esempio - senza considerare il d.l. 40/10 e/o le più restrittive norme regionali - sia gli interventi di manutenzione straordinaria, sia quelli di restauro e risanamento conservativo che quelli di ristrutturazione edilizia di portata minore - in proposito giova ricordare che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il testo unico edilizio ha "sdoppiato" questo tipo di intervento:
      • ristrutturazione edilizia da art. 10, comma 1, lettera c);
      • ristrutturazione edilizia di portata minore di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nell'art. 10, 1° comma - lett, c, che possono incidere sul carico urbanistico)].
  • perchè mai gli interventi edilizi si possono qualificare (o classificare ... o distinguere) in più modi che non si eslcudono a vicenda?
    • in proposito, infatti, gli interventi si possono qualificare:
      • con riferimento alla finalità perseguita/sottesa:
        • interventi conservativi;
        • interventi trasformativi.
        • e ciò avendo riguardo sia dell'organismo edilizio (in senso morfologico e/o funzionale) che del territorio, quale bene oggetto di specifica tutela, considerato che il testo normativo si riferisce (principalmente) alle trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio.
      • con riferimento alle modalità:
        • opere/interventi considerati e da considerare singolarmente, partitamente;
        • opere/interventi considerati e da considerare nel loro complesso in quanto costituenti (o formanti) un insieme sistematico di opere.
      • con riferimento all'edificio:
        • interventi su edifici esistenti (o patrimonio edilizio esistente - non sono tali i ruderi);
        • interventi di nuova costruzione (anche con riferimento agli edifici esistenti).
      • con riferimento al c.d. "carico urbanistico":
        • interventi incidenti, in vario modo (quantitativo e/o qualitativo), sul carico urbanistico;
        • interventi neutri rispetto al carico urbanistico.
      • con riferimento al "diritto":
        • interventi da ricondurre nella sfera degli interessi legittimi ovvero dello jus aedificandi;
        • interventi da ricondurre nella sfera dei diritti (soggettivi) ovvero dello jus utenti.

Con riserva di approfondimento. Romolo Balasso architetto

Consiglio dei Ministri n. 87 del 19 marzo 2010 - liberalizzazione

Commento relativo all'intervento di manutenzione straordinaria

Nel CdM del 19 marzo è previsto che la manutenzione straordinaria rientri tra le attività edilizie libere (art. 6 del testo unico edilizia), comportanto un sollevamento degli ordini professionali per gli effetti che potrebbero derivare.

Le professioni sostengono che la liberalizzazione farà mancare ogni forma di controllo, prima sussistente a mezzo della DIA e quindi dell'assunzione di responsabilità da parte di un progettista asseverante, controllo necessario per garantire il rispetto dei requisiti essenziali previsti nell'ordinamento, segnatamente quello statico e quello igienico-sanitario (sul punto giova ricordare il rapporto Censis del 1999 sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio, secondo il quale 3.375.000 abitazioni sarebbero a rischio statico).

I sostenitori, invece, si presume ritengano che l'intervento liberalizzato abbia una portata minore e tale da non creare particolari allarmismi.

Si ritiene opportuno richiamare la definizione dell'intervento contenuta nel testo unico edilizia:

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi costituisce da sempre un ambito connotato da incertezza, dove spesso il confine tra una categoria di intervento e l'altra è molto sottile.

 

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