tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Professione - News

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Abrograzione tariffa professionale - contratto ed assicurazione professionale obbligatori - società tra professionisti

Convertito, con modificazioni, il c.d. decreto legge sviluppo (n. 1/2012), queste, in sintesi le disposizioni che interessano la professione:

  • art. 5 - tutela amministrativa contro le clausole vessatorie:
    • inserito l'art. 37-bis al codice del consumo (d.lgs. 206/2005): ... dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari ... In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  • art. 9 - disposizioni sulle professioni regolamentate:
    • abrogate le tariffe vigenti, in caso di liquidazione giudiziale il compenso sarà determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale (atteso entro 120 gg);
    • obbligo di pattuire il compenso nelle forme previste dall'ordinamento (non necessariamente scritta) al momento del conferimento dell'incarico, con un preventivo di massima indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
    • obbligo di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento di conferimento dell'incarico;
    • obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa R.C. al momento di conclusione dell'incarico;
    • durata massima del tirocinio professioni regolamentate in 18 mesi, con riconoscimento di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi. [la disciplina del tirocinio deve rispettare quanto già prescritto dall'art. 3, co. 5, legge 148/2011- link al sito bosettiegatti.com].
  • art. 9-bis - società tra professionisti:

 

1.1.2012: entrata in vigore legge di stabilità

Esercizio professionale e società tra professionisti

L'articolo 10, comma 2, della legge n- 183/2011, entrata in vigore con l'inizio dell'anno, ha stabilito che:

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

Dalla rassegna stampa curata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P. e C. risulta che "Puntano fermamente i piedi i professionisti verso numerosi aspetti della normativa sulle società tra professionisti (Stp), introdotta dall'articolo 10 della legge 183/2011: e lo fanno con una circolare diramata dal Cup in data 2 gennaio 2012, sottolineando la necessità che nei regolamenti attuativi previsti dalla normativa in vigore vengano effettuate numerose e significative precisazioni rispetto a un testo legislativo che viene definito «frettoloso» e «inopportuno» e reclamando che tale regolamentazione venga elaborata «con l'ausilio del confronto e della discussione che sono mancati nella fase di urgenza»" (link alla pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo).

Sul sito www.diritto.it un articolo di approfondimento di Anna Costagliola (link sottostante)

 

Decreto "salva Italia"

Sintesi delle principali novità su Legislazione Tecnica online

  • Incentivi fiscali per interventi edilizi (36% e 55%);
  • Ordini professionali;
  • Opere di urbanizzazione a scomputo;
  • IMU: imposta municipale propria.

Federazione regionale Ordini degli Architetti del Veneto

Nuovo sito FOAV

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, con la quale Tecnojus ha rinnovato l'accordo di partnership biennale lo scorso 14 ottobre 2010, ha comunicato di aver pubblicato il nuovo sito, concepito come strumento di supporto alle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. Riprenderà, di consegenza, la redazione degli aggiornamenti e approfondimenti FOAV-TECNOJUS, per la loro pubblicazione nella sezione specificatamente riservata.

Come da qualche anno a questa parte, Tecnojus sta curando e predisponendo per gennaio 2012, su indicazione del presidente FOAV, l'evento informativo di aggiornamento professionale relativo alle principali "novità" normative e giurisprudenziali 2011 e loro incidenza negli esercizi professionali che i singoli ordini federati potranno organizzare sul territorio.

 

Approfondimenti Tecnojus - Quaderni Tecnojus

Decreto legge 70/2011 - art. 5 e art. 4, co. 16

Su invito del presidente FOAV, arch. Arnaldo Toffali, sono stati redatti due approfondimenti sul decreto legge 70/2011, che si rendono disponibili al download in vista dell'incontro che FOAV stessa intende organizzare a livello regionale Veneto.:

download

Quaderno Tecnojus n. 10/2011 - parte 1

Disamina art. 5, costruzioni private, decreto legge 70/2011 - arch. Romolo Balasso e avv. Pierfrancesco Zen

download

Quaderno Tecnojus n. 10/2011 - parte 2

Disamina art. 4, comma 16, decreto legge 70/2011, modifiche all'art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004 procedimento ordinario autorizzazione paesaggistica - arch. Romolo Balasso e avv. Pierfrancesco Zen

News Tecnojus

Guide Fiscali marzo 2011 Agenzia delle Entrate

 
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
  Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

 

 

News

Mediazione civile e commerciale

News Tecnojus - Formazione-aggiornamento professionale

Padova: corso "introduzione alla professione" dal 24.1.2011

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Padova, in collaborazione con Tecnojus, ha organizzato il corso "introduzione alla professione" rivolto ai neo iscritti all'albo e non solo; infatti alcuni incontri costituiscono l'occasione di approndimento tematico di tipo tecnico-giuridico.



Decreto legislativo 28/2010 - G.U. n.53 del 5/3/2010

Mediazione finalizzata alla concilazione delle controversie

dal sito ANCE: Il D.lgs. n.28 del 4/3/2010 (pubblicato sulla G.U. n.53 del 5/3/2010) introduce nell`ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto all`ordinario processo di cognizione davanti al giudice.

L`obiettivo della riforma è quello di permettere a chiunque di rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista ``con requisiti di terzieta``` al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole  o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale, fatta eccezione per quelle inerenti diritti indisponibili (ossia diritti della personalita`, diritti non patrimoniali sui beni immateriali, molti diritti nascenti da rapporti familiari).

Il ricorso alla mediazione non preclude le negoziazioni volontarie ne` le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali, quali condominio, locazione, diritti di proprieta` usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli, la mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (ovvero il procedimento di conciliazione di cui al D. Lgs. 179/2007, ovvero il procedimento di cui all`art.128-bis del TU sulle leggi bancarie e creditizie) sara` obbligatoria prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici. 

continua sul sito ANCE


Guide per la Professione

Consiglio Nazionale Architetti e PPC: protocolli prestazionali

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sembra aver preso consapevolezza del fatto che l'architettura (edilizia, per qualche altro) è un "prodotto" esigenziale e, soprattutto, prestazionale.

Giova ricordare che in questa direzione già troviamo due corpi normativi fondamentali: quello riferito all'efficienza energetica e le norme tecniche per le costruzioni (in quest'ultimo caso, come noto, l'abbandono dei criteri deterministici - tensioni ammissibili - a favore dei criteri probabilistici - stati limite - ha segnato proprio il passaggio alla progettazione delle prestazioni attese dell'edificio).

I protocolli prestazionali del Cnappc sembrano far entrare i nuovi criteri prestazionali nelle attività professionali che già vengono definiti come tali: prestazioni professionali. Del resto sono note le esperienze RIBA in questo senso (ved. le guide disponibili -in inglese- sul sito del Royal Institute).

I protocolli nazionali sono, per ora, da intendere come un vandemecum utile per tutte le professioni e non hanno alcun carattere cogente per i professionisti appartenenti alla categoria rappresentata. Dal sito awn si legge:

.... il CNAPPC ha intrapreso la pubblicazione di una serie di sussidi alla professione inseriti in una nuova collana editoriale dedicata alla professione che oggi si sostanzia con la presentazione dei Protocolli Prestazionali dedicati alla progettazione, direzione e collaudo delle opere di edilizia privata di nuova costruzione.

In futuro la collana si arricchirà di altri Protocolli Prestazionali dedicati ad altre attività professionali quali, ad esempio, Edilizia manutenzione/ristrutturazione, Edilizia vincolata/restauro, Beni artistici e monumentali/restauro,paesaggismo, altre.

Con la pubblicazione di questo manuale il Consiglio Nazionale intende dare il proprio contributo alla definizione di quelli che, per prassi, costume, scienza e disciplina corrente, vengono definiti come standard di buona pratica nell'espletamento di tali attività.

La pubblicazione è costituita dai tre distinti volumi di seguito elencati che costituiscono un corpus di sussidi operativi e atti contrattuali di grande aiuto ai professionisti, in particolare ai più giovani.

fonte: sito CNAPPC

 

 
volume 1  -  Protocolli Prestazionali, Edilizia privata di nuova costruzione
  volume 2  -  Schede: Edilizia privata di nuova costruzione;
  volume 3 -  Sussidi: Edilizia privata di nuova costruzione

Codice dei Contratti Pubblici

Valutazione delle .. parcelle professionali nella deregulation

Il nostro centro studi viene sempre più frequentemente interessato da singoli professionisti della "questione" parcelle nell'ambito dei contratti pubblici; a quanto pare le "gare" di progettazione, quasi tutte aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, vengono "vinte" in ragione della discriminate prezzo della prestazione.

In un libero mercato è condivisibile aggiudicare l'incarico al prezzo più basso a fronte, esclusivamente, di una medesima prestazione sia quantitativa che, e forse soprattutto, qualitativa.

Molto spesso, però, i parametri di valutazione (che sarebbero propri dell'altro criterio di aggiudicazione, e cioè l'offerta economicamente più vantaggiosa) sono estremamente generici tanto che il punteggio maggiore è riservato, guarda caso, alla voce "prezzo".

Sembra lecito pensare che le differenze di "prezzo" tra servizi professionali non possano essere abnormi, come invece pare si riscontri nella realtà: abbiamo sentito dire di prestazioni aggiudicate a 7.000 euro su base parcella di 20.000.

In attesa di poter svolgere un approfondimento tecnico-giuridico in argomento (che recapiteremo agli organismi professionali istituzionali), riteniamo utile evidenziare che nel criterio del prezzo più basso la disciplina è quella dell'art. 86 e dell'art. 87 del Codice; il primo distingue sostanzialmente due casi:

  • caso con numero di offerte ammesse pari o maggiori di 5: in questo caso trova applicazione il primo comma del medesimo articolo 86, e si deve procedere alla determinazione della soglia di anomalia (un TAR Veneto del luglio scorso ha ben esemplificato il metodo);
  • caso con numero di offerte ammesse inferiore a 5: in questo caso sovviene sempre l'articolo 86, comma 3-ter che obbliga ad una valutazione specifica:
    • 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.


BUON "PRINCIPIO" D'ANNO 2010 - le "sfide" della professione

Rinnovamento, rete, qualificazione

Il 2010 è annunciato come l'anno della "ripresa" economica, della "risalita": per alcuni si tratta di una risalita dopo qualche anno di apnea, per altri (ved. la presidente di Confindustria Marcegaglia) di riguadagnare i 10 anni di sviluppo persi.

Per opinione concorde, invece, la ripresa/risalita non potrà avvenire senza riforme strutturali in ogni campo, perchè il presente ed il futuro che si devono "riprendere/risalire" non saranno gli stessi: il cambiamento delle condizioni economico-sociali induce a parlare di "ricostruzione" o meglio ancora di "ridefinizione"...

 

Piani casa delle Regioni

Quale ruolo per i professionisti?

I c.d. "piani casa delle regioni" rappresentano delle opportunità da tradurre in attività che siano a beneficio di chi intraprende l'investimento e di tutti gli altri soggetti interessati (professionisti, imprese, banche, ...). Nel suddetto processo appare verosimile ipotizzare per i professionisti lo svolgimento di un un ruolo cardine non limitato alle prestazioni "tradizionali".

Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili

Compenso professionale per opera pubblica senza incarico

In assenza di un valido contratto d’opera, nella liquidazione della somma dovuta ex articolo 2041 del Cc, non possono essere assunte come parametro le parcelle del professionista ancorché vistate dall’Ordine, non trattandosi di corrispettivo di prestazioni effettuate ..

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