tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Tecnojus - Centro Studi tecnico-giuridici affronta in chiave interdisciplinare le relazioni tra il sistema di regole, con relative interpretazioni giurisprudenziali, e le attività professionali (progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze tecniche, di parte o d'ufficio...), assumendo il seguente principio ispiratore:

"si assoggettano a regola delle finalità da perseguire"

SERVIZI TECNOJUS

speciali redazionali attività edilizia libera: nuovo articolo 6 testo unico edilizia
Agenzia delle Entrate: agevolazioni fiscali in edilizia
legge 122/2010: SCIA e DIA in edilizia
d.p.r. 139/2010: autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
il piano casa della Regione Veneto

Principali eventi 1^ quadrimestre 2012 con TECNOJUS

Organizzazione
Titolo

Luogo e data

Link
Ordine APPC di Verona
Secondo modulo di 12 ore aggiornamento 40 ore CSP/CSE
Verona 30 gennaio, 6 e 13 febbraio  
Ordine APPC di Verona Terzo modulo di 16 ore aggiornamento 40 ore CSP/CSE Verona 16, 23 e 30 aprile, 7 maggio  


PRIMO PIANO TECNOJUS

Edilizia - Avv. Alessandro Pietrogrande

Requisiti acustici passivi degli edifici: nessuna tutela in attesa di maggior tutela?

L'avvocato Pietrogrande ci ha inviato un approfondimento in materia che volentieri rendiamo disponibile ai numerosi frequentatori che rendono questo spazio web un "nostro" luogo di incontro professionale (siamo prossimi ai 10.000 accessi/mese! GRAZIE). Nel dargli il benvenuto in Tecnojus, lo ringraziamo per la collaborazione.

 

Paesaggio - TAR Veneto, Sez. II, 25 gennaio 2012

Pannelli fotovoltaici - parere Soprintendenza e consumazione dell'esercizio del potere in capo alla stessa

La sentenza rileva per l'esposizione di quanto segue:

Il parere sfavorevole e vincolante della Soprintendenza appare viziato da travisamento e difetto di motivazione ed è evidentemente fondato – come osservato dai ricorrenti - sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi – ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali – e comunque per l’impianto de quo.

Infatti, nel secondo progetto, i pannelli fotovoltaici costituiscono l’omogenea copertura di una sola falda del tetto – con cui fanno dunque corpo – della costruzione, la quale a sua volta appartiene alla tipologie delle villette unifamiliari su due piani, di recente e normale fattura, posta al lato di una strada totalmente urbanizzata (dove si contano decine di costruzioni consimili) e non lontana da una scuola e da una chiesa: la stessa Soprintendenza, del resto, riconosce che è fuori del nucleo abitato in cui si trova la costruzione interessata che il sito assume connotati di rara bellezza naturalistica.

Affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile, considerato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza: la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante.

In altri termini, non s’intende affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma.

I pareri 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, della Soprintendenza ed il provvedimento 21 settembre 2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana vanno dunque annullati.

Per effetto dell’annullamento giurisdizionale, che, stante l'originaria illegittimità dell'atto amministrativo, produce i suoi effetti ex tunc, si deve ritenere definitivamente consumato il potere della Soprintendenza di ripronunciare un ulteriore parere, in conformità al disposto di cui all’art. 146, comma V segg, del d. lgs. 42/04: su tale fondamento il Comune dovrà riprovvedere sull’autorizzazione paesaggistica richiesta.

 

Pasesaggio - TAR Veneto, Sez. II, 25 gennaio 2012

Sulla motivazione necessaria a sorreggere il parere contrario della Soprintendenza per negare l'autorizzazione

La sentenza dà evidenza al fatto che:

La Soprintendenza basa il parere contrario all’intervento sulla non conformità dello stesso con le disposizioni di cui al D.M. 5.5.1959 e con il vincolo generalizzato ex art. 142, comma 1 lettera a), del D.lgs. 42/2004, nonché sulla valutazione dell’erigenda struttura come una “superfetazione incongrua particolarmente visibile dal fronte mare, che trasforma il porticato libero aperto in un volume chiuso, alterando la facciata dell’edificio”, tipico esempio di architettura del dopoguerra “connotato dalla presenza di ampi spazi aperti a terrazza e porticati che ne garantiscono un buon inserimento nel contesto paesaggistico del litorale”.

Orbene, ad avviso del Collegio, l'argomentazione utilizzata dalla Soprintendenza per giustificare il parere contrario risulta anodina e apodittica, in quanto è stata formulata senza chiarire in che modo specifico un intervento caratterizzato da vetrate trasparenti, prive di strutture e profili verticali e ancorate esclusivamente al soffitto con un profilo in alluminio di 4 cm, sia “una superfetazione incongrua, particolarmente visibile dal fronte mare”, e quale dovrebbe essere il valore formale e architettonico che lo stesso dovrebbe presentare per poter risultare compatibile con l'imposto vincolo. Tali considerazioni risultano vieppiù rafforzate dall’assenza di qualsiasi valutazione da parte dell’Amministrazione del fatto che l’opera progettata prevede l’uso di materiale già utilizzato nel medesimo edificio per la tamponatura della sovrastante terrazza.

Anzi, a ben guardare, per giustificare il parere contrario sarebbe stata necessaria da parte della Soprintendenza una compiuta confutazione sul piano oggettivo del diverso opinare degli organi comunali – che hanno ritenuto la conformità dell’intervento alle disposizioni urbanistiche vigenti - con specifica e puntuale indicazione degli aspetti progettuali in contrasto con il contenuto del vincolo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 24.11.2010, n. 25733).

Per tutte le suesposte ragioni il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

 

Edilizia - TAR Veneto, Sez. II, 25 gennaio 2012

Distanze in edilizia - entrata in vigore di nuove norme

La sentenza riafferma i consolidati indirizzi in materia, ovvero:

Costituisce principio consolidato e pacifico che in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. "doppia tutela", per cui il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita (con competenza del G.O.) e, dall'altra, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa (conosciuto dal G.A.).

Pertanto, la controversia derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino che lamenti la violazione delle distanze legali costituisce una disputa non già tra privati ma tra privato e pubblica amministrazione, nella quale la posizione del primo si atteggia a interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 28.1. 2011 , n. 678).

Posto, infatti, che i requisiti di legittimità di una concessione edilizia devono essere accertati al momento del suo rilascio, l'adozione di un nuovo piano regolatore non ha rilevanza alcuna ai fini dell'annullamento delle concessioni validamente rilasciate anteriormente (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale). In particolare, in materia, vige il principio secondo il quale nel caso in cui dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulla distanze tra gli edifici, o sulla loro volumetria od altezza, il costruttore deve conformarsi allo "ius superveniens", salvo che la costruzione sia già iniziata, perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazioni consolidatesi (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 13.5.2003, n. 781; Cass. Civ., Sez. II, 4.8.1997 n. 7185; Cass. Civ., sez. II, 4.8.1988 n. 4838). La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008

 

Edilizia - TAR Veneto, Sez. II, 25 gennaio 2012

Sanzioni nella SCIA: solo di tipo amministrativo

La sentenza evidenzia che:

Alla luce delle suesposte considerazioni appare allora fondata la dedotta violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale la realizzazione di interventi in assenza o in difformità dalla D.I.A. comporta l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria e non di quella ripristinatoria.

E, infatti, non può essere considerata applicabile la disposta sanzione demolitoria, la quale si riferisce, al massimo (per effetto del richiamo contenuto nell'art. 33 cit., comma 6/bis, all'art. 22, comma 3, e quindi all'articolo 10, comma primo, lett. c, dello stesso D.P.R.) agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici (e, quindi, per quanto sopra, ad interventi diversi da quello realizzato nel caso di specie). Poiché, invece, nella specie, si tratta tutt’al più di intervento eseguito in assenza di denuncia di inizio attività, la sanzione applicabile è quella pecuniaria di cui al citato art. 37 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5.5.2011 , n. 2528).

 

Edilizia - TAR Veneto, Sez. II, 25 gennaio 2012

Sanzione ex art. 36 testo unico edilizia: sanatoria

La sentenza così argomenta:

Si sottolinea, inoltre, che, come evidenziato anche dal giudice d’appello, l’irrogazione della sanzione pecuniaria correlata ad abusi edilizi sanati ai sensi dell’art. 36 sopra citato, costituendo esercizio di un potere autoritativo, va impugnata entro il termine decadenziale, non essendo consentito contestare in un momento successivo l’ammontare richiesto a tale titolo dall’amministrazione al fine di censurare surrettiziamente la condizione presupposta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ( Cons. St., sez. IV, 19 dicembre 2007, n. 6559).

È, invece, pienamente ammissibile il ricorso nella parte in cui è diretto a contestare la spettanza degli oneri concessori richiesti a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in quanto la pretesa del privato si atteggia a diritto soggettivo, la cui azionabilità in sede giurisdizionale, non è subordinata né all’impugnativa di un atto amministrativo formale né all’osservanza del termine perentorio di decadenza, trovando applicazione l’ordinario termine di prescrizione ( cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 5 ottobre 2009, n. 5318).

Successivamente all’adozione dell’ordinanza con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria, l’amministrazione ha anche richiesto il pagamento, con nota del 2 aprile 2009, della somma di euro 37.139,89 a titolo di diritti di segreteria e di oneri di urbanizzazione secondaria.

Tale pretesa dell’amministrazione manca di un legittimo fondamento giacché, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, l’oblazione di cui all’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 comprende l’assolvimento sia dell’originario obbligo contributivo sia della sanzione ( T.A.R. Veneto, sez. II, 8 novembre 2005, n. 3862).

 

Urbanistica - TAR Veneto, Sez. II, 25 gennaio 2012

Scopo delle convenzioni urbanistiche

La sentenza evidenzia che:

In ogni caso, va ricordato che “Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all’edificazione del territorio corrisponda, non solo l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell’insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall’Autorità preposta alla gestione del territorio (C.d.S., sez. IV, 6 novembre 2009, n. 6947).

Ne consegue che una convenzione urbanistica ben può decidere la realizzazione di opere di rilievo urbanistico, anche non funzionali esclusivamente all’intervento permesso ai privati, ovvero può concordare il trasferimento della proprietà di beni: e ciò sia in sostituzione parziale o totale degli oneri d’urbanizzazione, sia quale strumento perequativo.

 

Edilizia - TAR Veneto, Sez. II, 25 gennaio 2012

Aventi titolo a richiedere il permesso - rapporto tra nudo proprietario ed usufruttuario - vedute e pareti finestrate

La sentenza rileva che:

Invero, ex art. 11, I comma, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, per cui l'interessato è tenuto a fornire al Comune la prova del suo diritto, mentre l’Ente non deve svolgere sul punto verifiche eccedenti quelle richieste dalla ragionevolezza e dalla comune esperienza, in relazione alle concrete circostanze di fatto, dovendosi così escludere “un obbligo del comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile in considerazione " (C.d.S., V, 7 settembre 2007, n. 4703).

Del resto, non v’è dubbio che spettino all’usufruttuario dell’immobile – escludendone così il nudo proprietario - tutti i diritti, i poteri e le facoltà inerenti alla cosa, da cui egli può trarre ogni utilità che questa può dare (981 c.c.), purché ne rispetti la destinazione: e, dunque, anche lo ius aedificandi correlato al bene, facoltà che in tale ambito palesemente rientra, e che, pertanto, non può essere esercitata dal nudo proprietario.

Il riferimento al cd. pactum fiduciae, introdotto ex post dall’Amministrazione per giustificarsi, costituisce, in specie, soltanto il richiamo, elegante ma improprio, ad una locuzione romanistica, con cui, nella fattispecie, si vuole significare come il Comune di Spinea, nel rilasciare il titolo, abbia creduto che la Greggio agisse anche per il titolare del diritto di usufrutto sul bene, essenzialmente perché legata a questo da un rapporto parentale, e da precedenti istanze edilizie non opposte: un’apparentia juris, la quale potrebbe forse avere rilievo in una prospettiva risarcitoria, ma che certamente non determina la legittimità del provvedimento amministrativo, emesso in favore di chi non aveva titolo ad ottenerlo, ed in relazione al contenuto immediatamente percepibile dell’intervento progettato.

Completata la descrizione, il consulente risponde al primo quesito “rilevando che sulla parete nord del fabbricato è presente una finestra di dimensioni m. 0,72 di larghezza e m. 0,64 di altezza ubicata a m. 1,24 di altezza dal pavimento interno e a m 0,12 dal marciapiede esterno che consente di dare aria e luce al locale cantina nonché la vista verso l'esterno, precisando che la stessa è munita di inferriata a bande verticali”; tale finestra, sempre secondo il consulente, sarebbe da definirsi, ex art. 900 c.c. come veduta, in quanto permette di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente.

In causa è controverso se la finestra in questione sia una luce od una veduta: il Collegio ritiene, in base alla documentazione acquisita, che si tratti in effetti di una veduta e che l’inferriata a bande verticali presenti non impedisca di affacciarsi e guardare in alienum.

In ogni caso, comunque, la circostanza è irrilevante, poiché la norma parla genericamente di “pareti finestrate”, e deve dunque essere riferita, in generale, a tutte le pareti con aperture non solo di veduta, ma anche di luce, di qualsiasi genere, verso l'esterno (conf. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 19 maggio 2011, n. 1282), mentre la distanza a sua volta “va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela” (C.d.S. IV, 2 novembre 2010, n. 7731).

 

Edilizia - Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563

Infortunio mortale: responsabilità dei committenti

La sentenza rileva per l'esposizione dei principi di diritto, ovvero:

La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero, che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.
E', però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d' opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo( v. in tal senso, Sezione IV, 8 aprile 2010,n. 15081; Cusmano ed altri, rv.247033).

 

Edilizia - Cass. Pen., Sez. III, sentenza 12 gennaio 2012

Permesso di costruire illegittimo e abuso d'ufficio

La sentenza affronta il delitto in cui può incorrere il pubblico uficiale o l'incaricato di pubblico servizio, l'abuso d'ufficio, il quale è, notoriamente, un reato "complesso" in quanto richiede la funzione, la violazione di norme di legge o di regolamento, un ingiusto vantaggio patrimoniale a sè o ad altri, overo un dannno ingiusto ad altri, il dolo intenzionale. L'aspetto maggiormente problematico è dato dall'elemento psicologico, per il quale ha pregio la sentenza, secondo la quale:

Nell'abuso d'ufficio connesso al rilascio di un permesso edilizio ritenuto illegittimo e nei reati edilizi compiuti in esecuzione di tale permesso, uno degli elementi dai quali desumere l'intenzionalità del dolo o la colpa e costituito appunto dall'analisi del contrasto del permesso di costruire con la norma urbanistica nel senso che, quanto più è palese o macroscopico tale contrasto, tanto più e evidente la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato. Il dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio può desumersi, non solo dal rapporto collusivo, ma anche da una serie di altri indizi diversi, quali ad esempio: la natura dell'illegittimità dell'atto, i rapporti tra il pubblico ufficiale ed il privato, la mancanza di una doverosa istruttoria della pratica».

fonte: Lexambiente

 

Edilizia - Cass. Pen., Sez. III, sentenza 10 gennaio 2012

Quando l'errore non esclude la colpa nelle contravvenzioni

La sentenza assume rilievo per il fatto che la ricorrente risulta essere stata condannata (art. 44/c TUED) sul presupposto che il permesso di costruire e l'autorizzazione demaniale sono stati rilasciati in assenza di VINCA (valutazione di incidenza ambientale), quindi illegittimi. La difesa della ricorrente ha invocato l'errore scusabile (con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988), considerato che la P.A. - consapevole o meno dell'esistenza del SIC - non ha informato la stessa della necessità di tale valutazione. Per i giudici di legittimità non sussiste alcuna esimente in quanto:

Basta ricordare che la nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, che dichiarò incostituzionale l’art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall'inescusabìlità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, ebbe però a mettere in evidenza come sicuramente «inevitabile, rimproverabile ignoranza della legge penale versa chi, professionalmente inserito in un determinato campo d'attivìtà, non s'informa sulle leggi penali disciplinanti lo stesso campo». Nella specie il comportamento addebitato alla ***** è relativo proprio alla sua attività professionale, sicché il suo eventuale errore non escluderebbe la sua colpa e quindi non la esimerebbe dalla responsabilità per le contravvenzioni contestate. L’indagata, infatti, quale operatrice specializzata in uno specifico settore ed avendo intenzione di svolgere una certa attività in detto settore, aveva l’onere di informarsi sui vincoli esistenti sull’area e sulle tipologie di autorizzazioni necessarie per edificare sulla stessa. In altri termini, come esattamente osserva il pubblico ministero, «il fatto che l’errore di legge (se di errore si è trattato) sia stato commesso sia dal privato che dalla P.A., di certo non costituisce una giustificazione della violazione della normativa».

 

Urbanistica - C.d.S, Sez. IV, 16 gennaio 2012

Le scelte in materia di pianificazione sono discrezionali

La sentenza conferma quello che appare un orientamento granitico:

Con riguardo alle doglianze più propriamente afferenti al contenuto e alle motivazioni delle scelte urbanistiche compiute con gli atti impugnati rispetto alla destinazione delle aree in proprietà della appellante, va innanzi tutto richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale – dal quale questa Sezione non ravvisa alcun motivo per discostarsi – in ordine all’ampia discrezionalità che connota le scelte dell’Amministrazione in ordine alla destinazione dei suoli in sede di pianificazione generale del territorio, tali da non richiedere una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il P.R.G. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, nr. 1222; id., 18 ottobre 2010, nr. 7554; id., 4 maggio 2010, nr. 2545; id., 31 luglio 2009, nr. 4847), derogandosi a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2011, nr. 352; id., 12 gennaio 2011, nr. 133; id., 9 dicembre 2010, nr. 8682; id., 13 ottobre 2010, nr. 7492; id., 24 aprile 2009, nr. 2630; id., 7 aprile 2008, nr. 1476).

Con ogni evidenza, una siffatta situazione non è rinvenibile in capo all’odierna appellante, non potendo certo un’aspettativa giuridicamente tutelabile discendere dalla pregressa destinazione del suolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, nr. 9006), e nemmeno dalla mera circostanza che nella specie la società istante avesse presentato una proposta di lottizzazione, mai esaminata dal Comune (e ciò in disparte quanto appresso si dirà con riguardo al diverso “trattamento” riservato ad altra proposta formulata in relazione a un suolo limitrofo).

 

Lavori pubblici - C.d.S, Sez. V, 10 gennaio 2012

Project financing - caratteristiche dell'istituto

La vicenda riguarda un annullamento in autotutela di un project financing, tra i motivi "il Comune sostiene che il rischio di impresa, che mancherebbe nel caso di specie, costituisce elemento essenziale di una procedura di project financing con conseguente illegittimità della operazione che prevedeva, invece, a carico del comune le risorse idonee a coprire l’intero importo dei lavori". La sentenza, invece, evidenzia che:

Il project financing comporta la necessaria partecipazione finanziaria del soggetto promotore, cui può aggiungersi l’eventuale contributo pubblico; si tratta, tuttavia, di una procedura caratterizzata da un elevato tasso di elasticità, che consente di adattare il progetto alle specifiche esigenze delle parti.

Nel caso di specie, erano stati previsti oneri a carico dell’amministrazione, che si era assunta l’impegno di pagare per trenta anni i canoni di locazione a fronte delle opere di ristrutturazione e di realizzazione dell’urbanizzazione primaria affidate all’impresa; tale struttura dell’operazione non è di per sé incompatibile con l’istituto, che – si ribadisce – consente che l’utilizzo delle risorse dei soggetti proponenti sia solo parziale.

Non si può neanche sostenere che il rischio dell’impresa fosse in concreto azzerato, in quanto i calcoli del comune., oltre a includere anche l’Iva tra i ricavi dell’impresa, non tengono conto del fatto che l’impegno finanziario dell’impresa era immediato (realizzazione delle opere), mentre gli oneri posti a carico dell’amministrazione erano dilazionati in trenta anni sotto forma di pagamento del canone; tale circostanza impedisce di equiparare il valore dell’importo a carico del comune con quello posto a carico dell’impresa, trattandosi di dati comparabili solo indicizzando gli importi alla data degli esborsi.

Si può sostenere che il rischio a carico dell’impresa era contenuto, ma non certo che era annullato e il fatto che il rischio fosse ridotto non rende illegittima la procedura, che l’amministrazione ha autonomamente valutato come conveniente al momento della sua approvazione.

Nè si può sostenere che si era in presenza di una concessione di lavori pubblici, in quanto l’operazione posta in essere era più complessa rispetto alla mera esecuzione dei lavori a fronte della gestione dell’opera.

In sostanza, il rischio ridotto per l’impresa e la sussistenza di oneri a carico del soggetto pubblico sono elementi compatibili con l’istituto del project financing, che non rendono illegittimo l’utilizzo di tale procedura, ma che possono al limite essere rivalutati sotto il profilo dell’opportunità e della convenienza, come in concreto avvenuto alla luce di quanto illustrato in seguito.

 

Espropriazioni - C.d.S, Sez. IV, 10 gennaio 2012

Indennità per vincolo a zona P.E.E.P.: servono 25 anni !!!

I giudici sono stati chiamati a confermare o meno la sentenza TAR adito con la quale i ricorrenti chiedevano al Comune il riconoscimento dell'indennità prevista dal testo unico degli espropri per il fatto che i propri terreni sono stati vincolati a PEEP sin dall'anno 2000 e ancora non è stato avviato alcun piano. Il Consiglio di Stato conferma il TAR asserendo:

le deduzioni degli odierni appellanti, pur comprensibili sul piano umano (lamentando essi l’indefinita deminutio di valore dei suoli in loro proprietà a fronte di una contropartita economica che, in considerazione della non verde età degli interessati, potrebbe intervenire in un momento in cui sarà inidonea a costituire seria e concreta utilità), non valgono a superare il chiaro disposto dell’ultimo comma del citato art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 2001, a mente del quale, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell’approvazione di un piano esecutivo, il dies a quo del procedimento di determinazione dell’indennità corrisponde al momento dell’approvazione del piano di attuazione di questo.

Nel caso di specie, non risultano ancora decorsi i termini di legge (fissati in 25 anni) per l’approvazione del Piano di dettaglio del P.E.E.P. nel quale sono inclusi i suoli appartenenti agli istanti, e pertanto correttamente il primo giudice ha escluso la sussistenza di alcun obbligo di avviare il procedimento di determinazione dell’indennità.

 

Professione - C.d.S, Sez. IV, 10 gennaio 2012

Interesse ad impugnare un provvedimento della P.A.

La sentenza conferma un orientamento pressochè unitario:

Sarebbe infatti del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.
In definitiva, come chiarito dalla migliore dottrina processualcivilistica, <<l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto>> (cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. III, n. 12241/98).
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1210/97).
Anche nel sistema giurisdizionale amministrativo, infatti, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto.
A contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (che ne “legittima” l’instaurazione del giudizio).
Inoltre, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 475/92).

 

Paesaggio - Cass. Pen., Sez. III, 28 dicembre 2011

Il reato di cui all'art. 181, co. 1-bis, d.lgs. 42/2004

L'attuale formulazione dell'articolo 181 del Codice del Paesaggio prevede:

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Nell'asserire al comma 1-bis che la pena è della "reclusione" significa che il reato in questione è un delitto (e non una contravvenzione), per cui la sua configurabilità necessita dell'elemento psicologico (art. 43 C.P.).

La sentenza in oggetto (pubblicata su Lexambiente) stabilisce che "La fattispecie di cui all'art. 181, comma 1bis, D,Lgs. n. 42/2004 e punita a titolo di dolo generico. Quanto alla coscienza dell'antigiuridicità dell'azione, presupposto della responsabilità penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, dell'effettivo contenuto precettivo della norma e, secondo la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale (in relazione alla previsione dell'art. 5 cod. pen.), va considerata quale limite alla responsabilità personale soltanto l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto (c.d. ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale)."

 

Edilizia - legge 12.11.2011 n. 183, in vigore dal 1.1.2012

DURC in edilizia ed acquisizione d'ufficio

La legge di stabilità 2012 ha previsto (art. 15) l'introduzione dell'articolo 44-bis nel DPR 445/2000 sull'autocertificazione che così recita:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni)
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore
»

La novella legislativa pare alquanto innovativa considerato che la mancata presentazione del DURC in edilizia, prima dell'inizio lavori, comporterebbe l'inefficacia del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o DIA o SCIA) con conseguente illegittimnità delle opere eseguite in difetto dell'adempimento.

Sul sito della "funzionepubblica" (link sotto) si trova pubblicata la direttiva n. 14 del 22.12.2011, con possibilità di download della direttiva stessa in pdf.

 

Urbanistica - Veneto: l.r. 9 gennaio 2012 n. 2

Comuni senza PAT: ancora varianti minimali al PRG

La Regione informa che sul prossimo BUR (n. 4 del 13 gennaio 2012) sarà pubblicata la legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 riguardante "Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche", approvata il 29 dicembre 2011, per dare modo ai Comuni non dotati di PAT di approvare piccole varianti allo strumento urbanistico per opere pubbliche oltre il limite previsto del 31 dicembre 2011.

Dal link sottostante è possibile scaricare il testo (pdf) del progetto di legge (n. 218) approvato dalla seconda commissione.

 

Professione - 1.1.2012: entrata in vigore legge di stabilità

Esercizio professionale e società tra professionisti

L'articolo 10, comma 2, della legge n- 183/2011, entrata in vigore con l'inizio dell'anno, ha stabilito che:

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

Dalla rassegna stampa curata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P. e C. risulta che "Puntano fermamente i piedi i professionisti verso numerosi aspetti della normativa sulle società tra professionisti (Stp), introdotta dall'articolo 10 della legge 183/2011: e lo fanno con una circolare diramata dal Cup in data 2 gennaio 2012, sottolineando la necessità che nei regolamenti attuativi previsti dalla normativa in vigore vengano effettuate numerose e significative precisazioni rispetto a un testo legislativo che viene definito «frettoloso» e «inopportuno» e reclamando che tale regolamentazione venga elaborata «con l'ausilio del confronto e della discussione che sono mancati nella fase di urgenza»" (link alla pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo).

Sul sito www.diritto.it un articolo di approfondimento di Anna Costagliola (link sottostante)

 

News - Decreto "salva Italia"

Sintesi delle principali novità su Legislazione Tecnica online

  • Incentivi fiscali per interventi edilizi (36% e 55%);
  • Ordini professionali;
  • Opere di urbanizzazione a scomputo;
  • IMU: imposta municipale propria.

News - Federazione regionale Ordini degli Architetti del Veneto

Nuovo sito FOAV

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, con la quale Tecnojus ha rinnovato l'accordo di partnership il 14 ottobre 2010, ha comunicato di aver pubblicato il nuovo sito, concepito come strumento di supporto alle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. Riprenderà, di consegenza, la redazione degli aggiornamenti e approfondimenti FOAV-TECNOJUS, per la loro pubblicazione nella sezione specificatamente riservata.

Come da qualche anno a questa parte, Tecnojus sta curando e predisponendo per gennaio 2012, su indicazione del presidente FOAV, l'evento informativo di aggiornamento professionale relativo alle principali "novità" normative e giurisprudenziali 2011 e loro incidenza negli esercizi professionali che i singoli ordini federati potranno organizzare sul territorio.

 

Edilizia - TAR Calabria, RC, Sez. 1, sentenza del 23-11-2011

Interventi di demolizione e ricostruzione-qualificazione-con ampliamento-mancato rispetto di Volumetria e Sagoma-limiti

N.B.: in argomento si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza in pari data (vedi) . La sentenza affronta il tema degli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, nel presupposto, evidente, che l'ampliamento non consente rispettare volumetria e sagoma preesistenti. Secondo la sentenza TAR in evidenza, che tratta di una previsione urbanistica comunale secondo la quale in una certa zona è possibile la demolizione e ricostruzione con aumenti massimi di cubatura del 20%, la disposizione è così qualificabile:

Si deve rammentare che, per giurisprudenza pacifica, la demolizione e ricostruzione di un edificio è attività di ristrutturazione, che comporta il vantaggio di consentire l’applicazione delle regole edilizie vigenti al momento della costruzione dell’edificio originario (specie in punto di volumetrie, come anche di distanze e distacchi), ma ciò sul presupposto della “fedele ricostruzione”, ossia della realizzazione di un edificio in tutto identico al preesistente quanto a sagoma, volume e superficie (da ultimo, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 09 febbraio 2011 , n. 239).

Ne consegue che, qualora lo strumento urbanistico consenta, come nel caso di specie, l’aumento di volumi preesistenti nella ricostruzione previa demolizione del fabbricato preesistente, senza ulteriori condizioni di disciplina e specificando l’obbligo di mantenere allineamenti e distacchi esistenti, è inevitabile che il progetto che si avvalga della menzionata facoltà introduca una variazione della sagoma, dell’altezza o della pianta: ma ciò va effettuato, se si vuole usufruire dei vantaggi che l’operazione edilizia consente, salvaguardando le originarie proporzioni del fabbricato, rispetto alle quali le volumetrie aggiuntive devono essere percepibili come ampliamento e non essere utilizzate quale occasione per una completa alterazione del tipo edilizio (come accade nella fattispecie all’esame del Collegio).

Un “nuovo” tipo edilizio, senza alcun rapporto di identità fenomenica e strutturale con il vecchio edificio, andrà quindi considerato come una costruzione “nuova”, da realizzare su un suolo divenuto libero per effetto della demolizione, e consentito solamente nei limiti quali-quantitativi consentiti dalle operazioni in zona B di “completamento”.

Va quindi affermato che, anche nel caso di possibilità di aumento della volumetria consentita dallo strumento urbanistico ai fini della ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in zona “B”, va mantenuto il rapporto di identità-derivazione funzionale tra il fabbricato da demolire ed il progetto del fabbricato da ricostruire, dovendosi gli aumenti consentiti di volumetria applicarsi solo ad incremento delle dimensioni esistenti. Inoltre, gli aumenti di volumetria sono da intendersi come limite massimo, comprensivo anche di eventuali volumi tecnici, e dunque nelle operazione edilizie di demolizione e ricostruzione non è possibile “aggiungere” all’aumento del 20% della volumetria elementi costruttivi non computabili negli indici (quali volumi tecnici, porticati al piano terra e simili) che in origine non fossero già presenti o comunque compresi nel fabbricato da demolire. In altri termini, non è possibile computare le volumetrie aggiuntive al netto dei suddetti elementi, laddove essi non fossero già esistenti nel fabbricato originale, a ciò ostando il preciso requisito della identità di sagoma, prospetto e superfici che la giurisprudenza richiede ai fini della legittimità edilizia dell’operazione di ristrutturazione, che impone di considerare, nella formulazione della norma tecnica, che il 20% della volumetria originaria costituisce il limite massimo della modifica del fabbricato preesistente, trattandosi di una eccezione al principio della fedele ricostruzione nei termini esposti.

Edilizia - TAR Veneto, Sez. 2, sentenza del 28-11-2011

Distanze legali di origine codicistica - nozione di costruzione - distanze dai confini previsti dai regolamenti edilizi - natura

La sentenza evidenzia che:

in base all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, condiviso dal Collegio, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (cfr., Cass. Civ., sez. II, 17 giugno 2011, n. 13389; Cass. Civ., sez. II, 18 febbraio 2011, n. 4008).

...

2.7 Si osserva, altresì, che la distanza di 5 metri è imposta dall’art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. e dall’art. 10 punto 5 del Regolamento edilizio, il quale consente deroghe solo “a condizione che tra i confini venga determinata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione da trascrivere nei registri immobiliari”; tali previsioni trascendono l’interesse meramente privatistico, avendo la funzione di tutelare l’interesse pubblico alla realizzazione di un determinato assetto urbanistico prefigurato, sicché non possono essere derogate se non alle condizioni espressamente previste (T.A.R. Basilicata Potenza, 4 settembre 2007, n. 519).

2.8. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 delle N.T.A. del P.R.G., dell’art. 10 punto 5 del Regolamento edilizio e dell’art. 873 c.c., in quanto, nella fattispecie, dovrebbe ritenersi ormai costituita, conformemente al consolidato orientamento affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, una servitù per usucapione, avente come contenuto il diritto di tenere l’edificio a distanza minore da quella legale.

2.9. Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa del ricorrente ma ritiene che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione, non risultando in atti depositato alcun documento idoneo a comprovare non solo l’intervenuto accertamento, in sede giudiziale, di detta modalità di costituzione della servitù, ma anche l’effettiva proposizione della relativa azione. In assenza di un titolo costitutivo, dunque, del tutto legittimamente l’amministrazione comunale ha rigettato la domanda di sanatoria.

Edilizia - TAR Veneto, Sez. 2, sentenza del 28-11-2011

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato - la disciplina dell'art. 38 del testo unico edilizia

La sentenza, chiamata a derimere una questione sorta in seguito ad un accertamento comunale secondo il quale le opere sono state eseguite sulla base di permessi di costruire rilasciati sulla base di una falsa rappresentazione di quello che era lo stato dell'immobile prima dell'esecuzione dei lavori oggetto dei suddetti titoli edilizi, che ha poi annullato in autotutela, evidenzia che:

Si osserva, inoltre, che, nella fattispecie, l’annullamento dei titoli edilizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, non già per vizi meramente formali bensì sostanziali, conseguiti, peraltro, ad una falsa rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio del permesso di costruire.

2.3. Conformemente alla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, la regola immanente all'art. 38 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001 è rappresentata dall'operatività della sanzione reale che, in quanto effetto primario e naturale derivante dall'annullamento del permesso di costruire (così come della sua mancanza ab origine) non richiede all'amministrazione un particolare impegno motivazionale, ma rinviene nella legalità violata la sua giustificazione in re ipsa. La sanzione alternativa pecuniaria, ex art. 38 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001 deve intendersi, infatti, riferita alle sole costruzioni assentite mediante titoli abilitativi edilizi annullati per vizi formali, e non anche sostanziali.

2.4. Nella fattispecie oggetto di giudizio, peraltro, l’amministrazione ha adeguatamente ed esaustivamente rappresentato i giustificativi alla base della determinazione assunta, non essendo ravvisabile, dunque, alcuna carenza del substrato motivazionale.

2.5. Si evidenzia, inoltre, che, come affermato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 4 del 23 aprile 2009, l'affidamento del privato a poter conservare l'opera realizzata sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato non é tutelato in via generale ma é rimesso alla discrezionalità del legislatore, al quale compete emanare norme speciali di tutela come la potenziale commutabilità della sanzione demolitoria in quella pecuniaria (art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001), ovvero un regime di favore in sede di condono edilizio, come avvenuto con l'art. 39, l. n. 724 del 1994; in difetto di una espressa previsione legislativa, la posizione di colui che abbia realizzato l'opera sulla base di un titolo annullato non si differenzia dagli altri soggetti che hanno invece realizzato l'opera abusiva senza titolo.

Edilizia - TAR Lombardia, BS, Sez. 1, sentenza del 25-11-2011

D.I.A. (oggi anche SCIA) - efficacia

La sentenza evidenzia che:

La d.i.a. non si perfeziona se nel progetto manca la conformità urbanistica, che è uno dei suoi elementi essenziali, ma nel caso in esame la Commissione edilizia non ha valutato la conformità urbanistica, ma la pericolosità dell’accesso da realizzare nella posizione in cui veniva proposto, ovvero ha emesso un parere espressione di discrezionalità tecnica che nulla dice sulla conformità urbanistica del progetto.

Utile si ritiene anche la seguente ulteriore evidenza:

i provvedimenti amministrativi sono tipici e nominati, e, pertanto, né il parere della Commissione edilizia (che è, per l’appunto, un parere), né la nota del 25. 10. 2010 (che è una mera comunicazione priva di contenuto dispositivo) possono surrogare il provvedimento ex art. 23, co. 6, t.u. che è stato emesso, ma oltre i termini legali.

Edilizia - TAR Lombardia, BS, Sez. 1, sentenza del 25-11-2011

Abusi edilizi risalenti nel tempo - cirteri per la sussistenza dell'affidamento del privato e obbligo sanzionatorio della P.A.

La sentenza affronta i due indirizzi giurisprudenziali in materia così argomentando:

Costante giurisprudenza della Sezione, da ultimo si cita TAR Brescia sez. I 22 febbraio 2010 n°860, afferma infatti che il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre una demolizione; in senso poi conforme si sono espresse anche numerose decisioni del C.d.S. , ad esempio sez. IV, 15 settembre 2009 , n°5509, che si cita per tutte.

4. Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme, espresso dalle decisioni citate dal ricorrente, ad esempio da C.d.S. sez. V 29 maggio 2006 n° 3270, ma anche dalla stessa sez. V nella decisione 4 marzo 2008 n°883, secondo la quale invece “il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso” e “il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza” potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un “onere di congrua motivazione” circa il “pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.

5. In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, come osservato dalla Sezione nella pure citata sentenza 860/2010, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; ditalché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.

6. Non è poi privo di rilievo anche quanto osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010. Infatti, la disciplina del potere di sanzionare gli abusi edilizi del quale la p.a. è titolare deve essere ricostruita anche tenendo conto di un dato storico, quello che in proposito ha visto, negli ultimi trent'anni, un costante ripetersi di misure straordinarie di sanatoria, a partire dalla nota l. 28 febbraio 1985 n°47. Ammettere quindi l’estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe allora, in primo luogo, costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste. Per altro verso, poi, è comunque escluso che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi.

7. Infine, si impone un rilievo ulteriore: consentire, così come fa l’interpretazione qui criticata, una sanatoria degli abusi edilizi per effetto del mero decorso di un periodo di tempo “lungo”, come affermano C.d.S. 883/2008 e 3270/2006, ovvero “notevole”, come afferma ad esempio TAR Campania Napoli sez. VII 2 ottobre 2009 n°5138, ma comunque non determinato con precisione, significa inserire nel sistema un pericoloso elemento di indeterminatezza, perché la repressione di un dato abuso nel caso concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento del singolo funzionario, oltretutto pressoché impossibile da sindacare nella presente sede giurisdizionale, con intuibile possibilità di strumentalizzazioni.

Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza del 25-11-2011

Circa lo stato di urbanizzazione necessario per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ovvero per richiedere un piano attuativo: natura della valutazione da parte della P.A. e finalità.

La sentenza da un lato evidenzia la natura dell'apprezzamento sullo stato di urbanizzazione di un'area, dall'altro consente di evincere la finalità di tale valutazione:

Al riguardo, in linea di massima, l’affermazione circa la sufficienza o meno del livello di urbanizzazione costituisce una tipica valutazione di merito, afferente alla discrezionalità tecnica, che come tale può essere sindacata solamente per palesi illogicità, errori o incongruità.

...

Infatti la presenza della linea dell’energia elettrica, dell’acquedotto, e del gas consentono sul piano igienico-sanitario un sufficiente standard abitativo.

Si deduce pertanto che, in caso di SCIA o DIA, il professionista debba considerare lo stato urbanizzativo tra i requisiti igienico-sanitari oggetto di asseverazione.

Nel caso in cui l'intervento rientrasse nel regime del permesso di costruire, però, lo stato urbanizzativo non sembra costituire oggetto di asseverazione del professionista (cfr. il novellato procedimento di cui all'art. 20 del testo unico edilizia), in quanto l'asseverazione possibile sotto il profilo igienico-sanitario è esclusa nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Il Consiglio di Stato, a quanto si evince dalla sentenza in commento, qualifica la valutazione igienico-sanitario dello stato di urbanizzazione, quale condizione di rilascio del permesso di costruire (cfr. art. 12, comma 2, del testo unico edilizia) una valutazione di merito afferente alla discrezionalità tecnica della P.A..

 

Edilizia - TAR Lombardia, BS, Sez. 1, sentenza del 25-11-2011

Edificabilità di un lotto - asservimenti - computabilità degli edifici esistenti a prescindere dal loro stato di legittimità.

La sentenza dà evidenza ad alcuni consolidati principi giurisprudenziali:

In punto di diritto, vanno preliminarmente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza in termini di determinazione della volumetria residua di un’ area già edificata.

Come è stato efficacemente affermato (cfr. Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2008 n. 4647) << il diritto di edificare inerisce alla proprietà dei suoli nei limiti stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici (Corte Cost. n. 5 del 1980), tra i quali quelli diretti a regolare la densità di edificazione ed espressi negli indici di fabbricabilità. Il diritto di edificare, pertanto, è conformato anche da tali indici, di modo che ogni area non è idonea ad esprimere una cubatura maggiore di quella consentita dalla legge (cfr. art. 4, u. c., L. 28 gennaio 1977 n. 10) e ...

Edilizia - TAR Lombardia, BS, Sez. 1, sentenza del 25-11-2011

Nozione di variante al titolo abilitativo edilizio.

La sentenza conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale:

Al fine di discriminare fra un progetto autonomo ed una semplice variante di un precedente progetto, la giurisprudenza ha evidenziato come debba aversi riguardo alla natura "delle modificazioni quantitative o qualitative apportate rispetto all'originario progetto, riguardanti, in particolare, la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, nonchè le caratteristiche funzionali e strutturali interne ed esterne del fabbricato" (cfr. Cons. St., Sez.V, 2 aprile 2001 n.1898) e non certo alla dizione utilizzata.

In particolare, si è affermato che "la diversa dislocazione sul territorio dell'edificio in progetto rispetto alle previsioni originarie, integra gli estremi di una nuova concessione, e non di una mera variante in corso d'opera" (cfr. T.A.R. Liguria 16 marzo 1985 n. 118). L'estendersi dell'edificio in un'area precedentemente non occupata costituisce elemento di innovatività tale da sciogliere qualsiasi vincolo con altri precedenti progetti (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, 23 luglio 2002 n. 1992).

Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza del 22-11-2011

Parcheggi e loro assoggettamento a contributo di costruzione

La sentenza evidenzia che:

Si rammenta peraltro che per pacifica e risalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la realizzazione dei parcheggi obbligatori è esonerata dall'onere di pagamento del contributo di urbanizzazione. (Consiglio Stato, sez. V, 14 ottobre 1992 , n. 987), mentre di converso si è rilevato che i parcheggi costruiti in aree private per libera scelta speculativa di un imprenditore rappresentano una modificazione edilizia del territorio realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a tutte le altre forme di edificazione soggette a concessione e ai relativi oneri. (Consiglio Stato , sez. V, 22 dicembre 2005 , n. 7344).

LL.PP. - TAR Lombardia, BS, Sez. 2, sentenza del 17-11-2011

Affidamento esterno alla P.A. dell'incarico di direzione dei lavori

La sentenza affronta la questione relativa alla procedura da seguire per gli affidamenti di incarichi professionali esterni alla P.A., evidenziando che:

Come chiarito dalla giurisprudenza, per l’affidamento di un incarico di progettazione che non superi la soglia comunitaria, trova applicazione l'art. 130 del codice dei contratti pubblici, che dispone in capo alla p.a. un ordine di priorità nell'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori: in primo luogo ai propri dipendenti o di altra amministrazione convenzionata, poi al progettista incaricato e, soltanto in via residuale, a soggetti esterni, comunque scelti nel rispetto delle norme comunitarie (tra le tante T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 settembre 2010 , n. 32214).

Ne discende che laddove, come nel caso di specie, l’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno sia avvenuta in assenza di qualsiasi valutazione alla luce della sopra richiamata disposizione, il provvedimento non può che essere considerato illegittimo.

Edilizia - Cass. Pen., Sez. 3, sentenza del 14-11-2011

Errato regime edilizio - non è errore scusabile - sussiste la responsabilità penale, anche del proprietario

La sentenza (Fonte: Lexambiente), tratta il caso di un'attività edilizia eseguita in assenza dell'idoneo titolo abilitativo edilizio. Gli interessati hanno sostenuto la difficoltà interpretativa delle normativa che non dava modo di comprendere appieno il regime di subordinazione dell'intervento. Per i Giudici Penali, invece:

L’errore scusabile non può essere fondato genericamente sulle difficoltà interpretative della norma, non versandosi neppure in ipotesi di attività obbligata, ma posta in essere per un preciso interesse, anche di natura economica, sicché nell'incertezza i ricorrenti ben avrebbero potuto chiedere il permesso di costruire e solo in caso di diniego eseguire i lavori in base a dia.

Inoltre la mera presentazione della dia esclude l'esistenza di uno specifico provvedimento della pubblica amministrazione, neppure indicato in ricorso, sul quale gli imputati abbiano fatto affidamento.

Edilizia - Cass. Pen., Sez. 3, sentenza del 14-11-2011

Muro di contenimento - è nuova costruzione - DIA alternativa - sanatoria - solo art. 36 del testo unico edilizia

La sentenza (Fonte: Lexambiente) evidenzia che:

E' stato già affermato da questa Suprema Corte che "in materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione (sez. III, 14.5.2008 n. 35898, Russo e altro, RV 241075).

...

Quanto alla DIA in sanatoria, anche se l'art. 22 comma 3, del DPR n. 380/2001 consente per gli interventi di nuova costruzione conformi agli strumenti urbanistici ... l'esecuzione dei lavori a seguito di denuncia di inizio attività, l'art. 36 dello stesso testo unico stabilisce che la legittimazione dei manufatti già realizzati possa avvenire solo mediante rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Sicché per le opere soggette a permesso di costruire, anche se l'interessato ha optato per l'esecuzione dei lavori mediante denuncia di inizio attività, ai sensi del citato art. 22, comma 3, non è affatto prevista la possibilità di sanatoria di dette opere mediante DIA, in considerazione del più pregnante controllo richiesto alla pubblica amministrazione nell'ipotesi di sanatoria di costruzioni originariamente abusive, evidenziato dalla necessità che si proceda ad una valutazione di doppia conformità agli strumenti urbanistici e dalla previsione del rigetto tacito della richiesta di sanatoria nell'ipotesi di mancato accoglimento entro il termine di sessanta giorni (terzo comma dell'art. 36).

Edilizia - Corte Costituzionale, sentenza n. 309 del 23-11-2011

Vincolo di sagoma nelle demolizioni e ricostruzioni: è principio inderogabile dalle normative regionali (cfr. Lombardia e Veneto)

La sentenza conferma quello che molti autori, noi compresi, già ritenevano:

... definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.

...

Con tale intervento la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della L.R. Lombardia n. 12 del 2005, nell'interpretazione autentica data dalla L.R. 7/2010, art. 22.

Anche il Veneto ha introdotto nella propria disciplina urbanistico-edilizia una disposizione analoga (cfr. art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. Veneto n. 14 del 2009), la quale, di conseguenza, deve ritenersi "incostituzionale" al pari della disposizione della Lombardia.

Paesaggio - TAR Piemonte, Sez. 2, sentenza del 27-10-2011

Funzione della tutela paesaggistica: aspetto esteriore (visibile) del territorio

La sentenza conferma che:

Ritenuto, con riferimento al diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, che siano condivisibili gli assunti di parte ricorrente, atteso che appare necessario privilegiare un’interpretazione finalistica del dato normativo (art. 167, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che sia, al contempo, “aderente alla ragione d’essere e alla funzione essenziale della tutela paesaggistica e coerente con le sempre più avvertite esigenze di semplificazione e di proporzionalità nel commisurare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento all’effettiva portata lesiva del bene protetto propria dell’abuso commesso” (cfr. parere in data 13 settembre 2010 dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali);

Ritenuto, al riguardo, di evidenziare che la funzione essenziale della tutela paesaggistica sia da sempre (ed ora ritraibile dall’art. 1 della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, e dagli artt. 131, 146, comma 1, e 149 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) da ricondursi all’aspetto visibile del territorio, conseguendone che, costituendo la percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto, la sua insussistenza è da ritenersi idonea ad elidere, alla radice, la sussistenza stessa dell’illecito contestato, senza che possa darsi corso a valutazioni o apprezzamenti di sorta sull’esistenza di superfici utili o di volumi;

Edilizia - TAR Veneto, Sez. 2, sentenza 17-11-2011

Nozione di "pompeiana" e di "opera temporanea o precaria"

La sentenza asserisce che:

Una “pompeiana”, nell’accezione edilizia è un manufatto edilizio, di norma in legno o in materiale ferroso, costituito da un insieme di travi intervallate, di sagoma e dimensioni variabili, e sorretto da pilastri o da muri: una sorta di pergola, dunque, ma adatta a realizzare uno spazio aperto ma protetto, piuttosto che destinato all’appoggio di piante.

...

Le modifiche operate dai ricorrenti – copertura impermeabile fissa in PVC e tamponatura – hanno condotto ad un corpo edilizio definito, racchiuso e coperto: la pompeiana scoperta – o, al più, coperta da un graticcio - è stata trasformata in una nuova costruzione, del tutto diversa per caratteristiche e finalità da quella preesistente, ed è ora riconducibile all’ambito delle opere di cui all’ art. 3, I comma, lett. e.5 (manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere … che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee).

Si può escludere la mera temporaneità della trasformazione: rammentati anche gli accadimenti pregressi, si deve anzitutto affermare come il manufatto accresca, sia pure per una parte dell’anno, la superficie utile dell’esercizio di ristorazione.

D’altra parte, l’utilizzo stagionale dell’opera non esclude la necessità del permesso di costruire, poiché non implica la precarietà: “ai fini della necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire non rileva il carattere stagionale del manufatto, atteso che esso non implica precarietà dell'opera che può essere destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la perpetuità della sua funzione” (C.d.S., IV, 22 dicembre 2007, n. 6615).

Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza 18-10-2011

Impugnativa da parte di terzi del permesso di costruire: dies a quo per i termini

La sentenza asserisce che:

Numerose pronunce giurisdizionali hanno statuito che il termine utile per l’impugnativa di un permesso di costruire ex art.21 legge n.1034/971 decorre dalla piena conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche e/o del contenuto specifico del progetto edilizio ( in tal senso, Cons Stato Sez. VI 10/10/8705; Sez. V 24/8/2007 n.4485 ).

Più specificatamente, poi, allo scopo di fornire un criterio di maggiore certezza in ordine agli oneri processuali incombenti a carico degli interessati, la giurisprudenza ha espresso l’orientamento ( ormai consolidato) per cui ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi la piena conoscenza da cui far decorrere il relativo termine di impugnazione va ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera per un eventuale non conformità urbanistica della stessa , sì da non esservi dubbi in ordine in ordine alla reale portata dell’intervento edilizio assentito ( cfr Cons Stato Sez. IV 28/1/2011 n.678; Sez. V 3/3/2004 n.1023).

Con riferimento a quest’ultimo principio è agevole rilevare che il parametro principe cui ancorare la conoscenza piena rimane quello dell’ultimazione dei lavori, mentre il collegamento della conoscenza del titolo abilitativo alla c.d. percepibilità della esistenza dello stesso e della lesività dell’autorizzato intervento edilizio ( con conseguente onere di tempestiva impugnazione ) abbisogna che sia supportato, da parte di chi eccepisce la tardività dell’impugnativa, da idonei elementi probatori o comunque da indizi gravi, precisi e concordanti, atteso che, appunto, della circostanza relativa all’ anticipata conoscenza occorre dare rigorosa dimostrazione ( cfr Cons Stato Sez. V 5/2/2007 n.452).

Edilizia - TAR Veneto, Sez. 2, sentenza 11-11-2011

Su diniego titolo abilitativo per chiusura di 2 finestre in ottemperanza sentenza G.O.

La sentenza asserisce che:

La giurisprudenza amministrativa in relazione ai casi in cui l'Amministrazione è tenuta ad esercitare nuovamente il potere a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un atto di diniego e, quindi, di un atto lesivo di un interesse legittimo pretensivo del soggetto destinatario si è interrogata in ordine alla normativa applicabile al nuovo procedimento e, in particolare, in relazione all'applicabilità dell'eventuale ius superveniens.

4.1. Secondo il consolidato orientamento, condiviso dal Collegio, si ritiene che l'attività procedimentale, anche se posta in essere in esecuzione di un giudicato, non possa ignorare o eludere i riferimenti normativi e le disposizioni sopravvenute atteso che l'Amministrazione, nella cura costante dell'interesse pubblico, deve tener conto della situazione di fatto esistente nel momento in cui provvede e deve provvedere in conformità della normativa vigente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2.4.2003 n. 1698).

4.2. Il principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, tuttavia, impone che la situazione di fatto e di diritto risultante dalla sentenza passata in giudicato debba considerarsi insensibile agli eventi, anche di natura normativa, sopravvenuti. Ne discende, quindi, che, a tal fine, assume decisivo rilievo l'individuazione del momento a decorrere dal quale tale insensibilità è da ritenersi verificata. In proposito, è stato costantemente affermato il principio per cui l'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporta l'obbligo per il Comune di riesaminare l'originaria domanda applicando la disciplina urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è stata notificata o comunicata in via amministrativa, con la conseguenza che se, da un lato, occorre tenere conto dell'eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio, dall'altro, sono inopponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute alla notificazione o alla comunicazione in via amministrativa della sentenza di annullamento (cfr. Ad. Plenaria 8.1. n. 1; Cons. Stato, sez. IV, 14.1. 1997, n. 5; Cons. Stato, sez. V, 13.11.1995, n. 1551; Cons. Stato, sez. IV, 10.11.1998, n. 1471; Cons. Stato, sez. V, 22.2.2002 n. 1079; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 17.5.2004 , n. 8803).

5. Orbene ritiene il Collegio che i principi enunciati debbano essere applicati a maggior ragione alla fattispecie in esame nella quale l’Amministrazione comunale resistente ha esaminato ex novo, e non in sede di riesercizio del potere a seguito di annullamento di un proprio precedente atto, l’istanza per la chiusura di due finestre in esecuzione della sentenza n. 2/1993 della Corte di Appello di Venezia.

Edilizia - TAR Veneto, Sez. 2, sentenza 11-11-2011

Ordinanze del Sindaco - natura e presupposti

La sentenza asserisce che:

Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, il potere di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, in base al quale il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, "adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti " è esercitabile solo quando si tratti di affrontare situazioni eccezionali ed imprevedibili, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità (cfr. da ultimo T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 15.3.2011, n. 134).

È, inoltre, ius receptum che l'ordinanza contingibile e urgente debba contenere una specifica e puntuale motivazione circa la sussistenza in concreto degli elementi giustificativi dell'esercizio del potere, con indicazione dell'istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto considerati, posto che il potere di emanare tale tipologia di atti presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, in relazione a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

Orbene, nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince che la situazione di restringimento del sedime stradale alla quale si intende ovviare con l’ordinanza ex art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, avrebbe avuto origine dall’inserimento delle placche di ancoraggio nel muro di proprietà dei ricorrenti, avvenuto, peraltro, in ottemperanza ad altro precedente provvedimento comunale n. 831/2008, e che tale restringimento “potrebbe potenzialmente impedire il passaggio di mezzi di sicurezza” ....

Ne discende, quindi, che nel caso in esame non sono indicati e illustrati i presupposti di fatto per l’esercizio del potere atipico di ordinanza attribuito al Sindaco per far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, né l’uso del detto potere appare giustificato dall’impossibilità di adottare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore, tenuto altresì conto del fatto che si impongono ai ricorrenti lavori di demolizione del muro e di allargamento della strada comunale che hanno carattere definitivo e immodificabile (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 24.8.2010, n. 4876).

A tale ultimo riguardo va, inoltre, evidenziato che il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente non può assumere, in relazione al suo scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti divenendo suscettibile di stabile regolazione delle situazioni cui si riferisce (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 23.3.2011, n. 487; T.A.R. Toscana, sez. II, 24.8.2010, n. 4876).

Merita, da ultimo, di essere rammentato che l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio ha trovato conferma anche nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 7.4.2011 ....

Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza 8-11-2011

Nozione di pertinenza in senso urbanistico-edilizio

La sentenza asserisce che:

Quanto al primo, può convenirsi con la difesa della Società che esso è privo di pregio essendo notorio che un asservimento di fatto di un bene a quello principale non rileva, giuridicamente, a fini urbanistici, essendo necessario che l’asservimento anzidetto sia conseguenza di un atto dispositivo formalmente adottato che costituisca un vincolo giuridico-funzionale tra il bene principale ed il bene pertinenziale.

Infatti, in carenza di un tale specifico e formale vincolo difetta urbanisticamente, come già rilevato più volte dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr. sez. IV^, n. 3127 del 17 maggio 2010, n. 5509 del 15 settembre 2009, n. 4636 del 23 luglio 2009 e n. 3379 del 7 luglio 2009, nonché sez. V^, n. 2159 del 7 aprile 2011), lo stesso fondamento della pertinenza civilistica di cui all’art. 817 del codice civile, essendo costituito detto fondamento non soltanto dall’elemento oggettivo della destinazione di una cosa ad esclusivo servizio (od ornamento) dell’altra, ma anche da quello soggettivo, qui assente, costituito dalla volontà del proprietario di entrambi i beni di attribuire ad uno di essi la funzione pertinenziale.

Nel caso in esame, la circostanza che il mappale 113, fino alla data (2001) della richiesta della concessione edilizia, poi denegata, sia stato di fatto utilizzato, siccome fisicamente contiguo all’Albergo della Società, come pertinenza dello stesso (giardino-parking), essendo conforme la previsione urbanistica al tempo vigente (verde privato), non poteva e non può avere alcun rilievo nell’economia decisoria di tale richiesta edilizia perché, oltre all’insuperabile carenza di un formale e valido titolo che abbia conferito la destinazione anzidetta al mappale 113, vi induce anche il rilievo che il bene asseritamente pertinenziale poteva considerarsi tale, ovviamente ed esclusivamente in via di fatto, soltanto dal 12 ottobre 2000, data nella quale, per pubblico rogito, la Società ha acquistato in proprietà la superficie in questione dal Demanio dello Stato, a seguito dell’aggiudicazione conseguita mediante asta pubblica.

Prima di tale data, infatti, non era in alcun modo predicabile neppure un asservimento di fatto dell’una cosa all’altra poiché distinti e diversi erano i proprietari della particella ritenuta pertinenziale (Demanio) e dell’Albergo (Società) al cui servizio essa era funzionalmente destinata.

Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. 4, sentenza 8-11-2011

Errori minimali del progetto: no annullamento ma prescrizione

La sentenza asserisce che:

Quanto al primo motivo di appello, il Collegio osserva, per un verso, cha appare fondata l’argomentazione del Comune di Verona, in ordine al corretto computo dell’altezza dell’edificio (di modo che, per effetto di tale computo, lo stesso non supererebbe l’altezza massima). Per altro verso, occorre rilevare che i “metodi” di misurazione variamente articolati dalle parti portano, nell’ipotesi peggiore, a superare l’altezza massima di 5 cm.

Appare del tutto evidente come – anche a volere ritenere sussistente tale superamento– lo stesso, stante la sua esiguità, possibilmente dovuta a meri errori di interpretazione della norma o di redazione progettuale – non può ex se sorreggere l’annullamento di una concessione edilizia, ben potendo esso motivare una lieve modifica del progetto, ovvero l’adozione di una prescrizione aggiuntiva (nel senso di pervenire ad una lieve diminuzione dell’altezza) al titolo autorizzatorio edilizio.

Edilizia - Prevenzione incendi D.P.R. 151/2011

Dal dipartimento VVFF un vademecum sul nuovo decreto

Dal sito del dipartimento :

Meno carte più sicurezza, è questo lo slogan scelto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica per descrivere le novità introdotte dal nuovo regolamento di prevenzione incendi.

Il vademecum, attraverso esempi ed illustrazioni, presenta le principali novità introdotte dal DPR n°151/2011 e fornisce le istruzioni, per i cittadini e le imprese, per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi.

Informazioni più dettagliate e specifici applicativi, sono comunque reperibili su questo sito, accedendo direttamente dalla home page alla sezione Prevenzione Incendi, dedicata al nuovo regolamento.

Edilizia - TAR Lazio, Roma, sez. I Quater, 11-10-2011

Demolizione manufatto abusivo - conseguenze del notevole lasso di tempo trascorso - l'affidamento del privato

La sentenza evidenzia che:

Non ignora il Collegio la cospicua giurisprudenza, anche della sezione, secondo la quale l’ingiunzione di demolizione può essere stringatamente motivata in ordine alle ragioni che presiedono alla sua adozione dal momento che l’interesse pubblico alla rimozione degli abusi edilizi è in re ipsa (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 aprile 2011, n. 2266) e costituisce espressione di attività vincolata, laddove a fronte degli abusi l’amministrazione non ha altra scelta che perseguirli, configurando essi illecito permanente, rispetto al quale neppure il lungo lasso di tempo trascorso può costituire un valido elemento di illegittimità dell’ingiunzione. (Consiglio di Stato, sezione IV, 16 aprile 2010, n. 2160 e TAR Lazio, sezione I quater, 6 aprile 2011, n. 3037).

Tuttavia la sezione ha anche sostenuto il principio per cui “la risalenza delle opere può avere rilievo, poiché - come prevalentemente ritenuto (confr. T.a.r. Lazio 18 giugno 2007, n. 5538) - nell'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e per il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, vi è a carico dell'Autorità edilizia l'obbligo di motivare congruamente, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, sull'interesse pubblico (diverso da quello al semplice ripristino della legalità) che giustifichi il sacrificio del contrapposto interesse privato.”, (TAR Lazio, sezione I quater, 11 settembre 2009, n. 8590).

Nel prosieguo la sezione ha osservato pure che “qualora … un immobile risultasse realizzato addirittura prima dell'entrata in vigore della nota legge 6 agosto 1967, n. 765 l'obbligo di motivare sarebbe rafforzato, poiché l'art. 10 di quella legge ha profondamente innovato, in materia di assensi edificatori, al previgente e meno restrittivo sistema di cui all'art. art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.” (Tar Lazio, sezione I quater, n. 8590/2009 cit.).

Ovviamente non basta affermare la risalenza di un manufatto realizzato sine titulo, ma è necessario provarla ed in assenza di adeguata dimostrazione si ripropone l’assenza di alcun obbligo per l’amministrazione di motivare congruamente il provvedimento demolitorio.

Edilizia - TAR Lazio, Roma, sez. I Quater, 7-10-2011

Demolizione manufatto abusivo - inottemperanza - provvedimento acquisizione a patrimonio comunale - natura

La sentenza evidenzia che:

“come si ricava dalla costante interpretazione della norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 “L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. L'inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto” (TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597)”, (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38200).

Edilizia - Consiglio di Stato, sez. 4, 27-10-2011

Lotto intercluso - stato di urbanizzazione - necessità o meno di strumento urbanistico attuativo previsto dal PRG

La sentenza evidenzia che:

Comunque sia, è ben noto che – in linea di principio – l’esonero dalla previa formazione dello strumento di pianificazione attuativa pur contemplato dal piano regolatore generale comunale può avvenire riguardo nell’ipotesi del c.d. “lotto intercluso”, nel quale – per l’appunto - nessuno spazio si rinviene per un’ulteriore pianificazione (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003 n. 7799) e che va conseguentemente identificato quale lotto residuale ubicato in area completamente urbanizzata (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2002 n. 2592), fermo restando che – come del resto prospetta la stessa ricorrente - può essere al caso considerato intercluso anche il lotto affacciante sulla pubblica via e compreso tra edifici che sorgono su almeno due lati (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1985 n. 339).

La giurisprudenza, pertanto, con riguardo alla disciplina legislativa edilizia attualmente in vigore, correntemente afferma che a’sensi dell’art. 9 del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 380, nella aree per le quali non sono stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi di quello generale è inibita qualsiasi attività edilizia, a meno che questa non debba essere svolta all’interno di un lotto intercluso (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2009 n. 8531), precisando peraltro, allo stesso tempo, che la relativa fattispecie costituisce una deroga eccezionale al divieto per le amministrazioni comunali di rilasciare un permesso di costruire in assenza della preventiva approvazione dei piani attuativi previsti dallo strumento urbanistico generale (così, ad es., Cons. Stato , Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3699).

In conseguenza di ciò, non è comunque sufficiente un qualunque stadio d’urbanizzazione di fatto per eludere l’obbligatorietà della pianificazione attuativa, essendo - semmai – doveroso il ricorso a quest’ultima fino a quando essa conservi una qualche utile funzione anche in aree compromesse o urbanizzate (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2000 n. 5326), e fermo altresì restando che l’Amministrazione Comunale, prima di assentire l’edificazione diretta nel presupposto della sussistenza del lotto intercluso, deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, che la pianificazione esecutiva non conservi un’utile funzione e non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel piano regolatore generale (Cons. Stato , Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3699).

Edilizia - Consiglio di Stato, sez. 4, 27-10-2011

Variazione essenziale e area di sedime della costruzione

La sentenza evidenzia che:

Secondo il principio generale posto dall’art. 8 della L. n. 47/1985 (che peraltro oggi risulta definitivamente trasposto nell'art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), la “variazione essenziale” ricorre sempre quando viene mutata la localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza rispetto al titolo edilizio: in tali casi la costruzione è sempre abusiva quando l’edificio è "traslato" in maniera significativa rispetto alla localizzazione autorizzata nelle tavole progettuali.

L’abusività della medesima è dalla legge collegata al fatto che la traslazione avrebbe dovuto comportare una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e, come nel caso in esame con le caratteristiche, le connotazioni e le limitazioni dell'area. Al riguardo, in caso di difformità tra fabbricato realizzato e progetto, quello che ha rilievo ai fini giuridici è sempre quest’ultimo.

Dalla copia dei disegni allegati alla prima licenza del 1968 risultava infatti che l’opificio era posizionato a distanza dall’alveo, ed era estraneo all’ambito del rio, e sulla planimetria catastale erano puntualmente indicate le particelle catastali per cui, una volta accertato che il fabbricato era stato realizzato su particelle diverse, non vi sono dubbi che vi fosse stata una significativa traslazione dell’edificio realizzato in un’area diversa rispetto a quella indicata in progetto, tale da comportare l’abusività dell’intero edificio.

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Commento Tecnojus - TAR Lombardia, MI, sez. 4, 27-10-2011

Infedele o inesatta dichiarazione giustifica l'autotutela della P.A. per annullamento del titolo abilitativo edilizio

La sentenza evidenzia che:

... appare corretto il procedimento seguito dall’Amministrazione comunale che ha posto alla base dell’atto di annullamento l’infedele o inesatta dichiarazione – il cui eventuale carattere doloso non rileva in questa sede – essendo illegittimo un condono richiesto in relazione ad interventi effettuati su un’opera già in origine (parzialmente) abusiva.

Difatti, “la errata o insufficiente (non importa se dolosa o colposa) rappresentazione di circostanze di fatto esposte nella domanda e relativi allegati di concessione edilizia posta alla base del rilascio dell’atto della concessione edilizia che diversamente non sarebbe stata rilasciata, costituisce da sola ragione sufficiente per giustificare un provvedimento di annullamento di ufficio della concessione medesima, tanto che in tale situazione si può prescindere dal contemperamento con un interesse pubblico attuale e concreto” (Consiglio di Stato, IV, 24 dicembre 2008, n. 6554).

Del resto, in materia di autotutela riferibile ad immobili abusivi, va richiamato il principio che ritiene vincolato il potere dell’Amministrazione al ripristino dello status quo ante.

In una fattispecie similare, difatti, la giurisprudenza ha sostenuto che “l’ingiunzione di demolizione è del tutto legittima atteso che in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l’immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge” (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 8 aprile 2011, n. 1999).

Commento Tecnojus - Cass. Pen., sez. 3, 10 ottobre 2011

Ristrutturazione edilizia "minore" - caratteristiche e condizioni - differenze con manutenzione straordinaria

La sentenza evidenzia che:

Secondo quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre il concetto di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio originario finalizzati a trasformare l'organismo edilizio preesistente a condizione che rimangano immutati sagoma, volume, ed altezza (in questo senso Cass. Sez. 5^ 17.2.1999 n. 3558, P.M. in proc. Scarti. Rv. 213958), la manutenzione straordinaria afferisce ad interventi su parti anche strutturali degli edifici, sempre che non vengano variati i volumi e non venga alterato l'originario stato d'uso.

...

Commento Tecnojus - Cass. Pen., sez. 3, 3 ottobre 2011

Inderogabilità distanze tra fabbricati - ammesse solo deroghe di rango statale

La sentenza in commento rileva per la posizione assunta dalla Giustizia Penale in materia di distanze tra fabbricati. Anche la Suprema Corte ribadisce:

Il carattere inderogabile delle disposizioni di legge relative alla distanza tra edifici. In materia di distanze tra fabbricati, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232 del 2005 aveva definito il principio inderogabile, desumibile dall'art. 873 c.c. e dall'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, la regola relativa al fatto che la distazna minima deve essere determinata unicamente dalla legge statale, che può consentire deroghe con normative locali, purchè siffatte deroghe "siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio".

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Commento Tecnojus - Cass. Pen., sez. 3, 29 settembre 2011

Obbligo autorizzazione paesaggistica per attività al di fuori di qualsiasi pratica colturale

La sentenza in commento evidenzia:

Si è già precisato al riguardo, infatti, richiamando precedenti arresti di giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 29483/2004, Cass. n. 35689/2004, Cass. n. 16036/2006), che in materia di tutela ambientale (rectius: paesaggistica), qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle ipotesi consentite, purchè astrattamente idonea a ledere il bene protetto, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

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Commento Tecnojus - Cass. Pen., sez. 3, 5 ottobre 2011

Abusi edilizi - carico urbanistico - nozione

La sentenza in commento evidenzia:

Sulla nozione di “carico urbanistico”, peraltro, vengono fornite puntuali indicazioni, osservando, testualmente, che “(…)questa nozione deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte.

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Commento Tecnojus - TAR Veneto, sez. 2, 11 ottobre 2011

I SIC non sono soggetti al d.lgs. 42/04 bensì a valutazione di incidenza

La sentenza in commento evidenzia:

- che, infatti, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, la circostanza che l’area sulla quale insistono le opere contestate sia inserita in un ambito territoriale designato quale Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, non determina l’applicazione della disciplina paesaggistica dettata dal d. lgs. n. 42 del 2004;

- che i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale sono stati previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, emanata dalla Comunità Europea il 21 maggio 1992 e recepita nell’ordinamento nazionale con D.P.R. n. 357 del 1997, successivamente modificato con il D:P.R. n. 120 del 2003;

- che la ratio sottesa ai suddetti interventi normativi è quella della conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e fauna selvatica;

- che, a tal fine, è stata dettata una specifica disciplina che prevede particolari procedure nonché l’introduzione della Valutazione di Incidenza, la quale costituisce istituto del tutto distinto dall’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004;

- che, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione comunale, l’applicazione del d. lgs. n. 42 del 2004 non può farsi discendere, nella fattispecie, neanche dalla previsione dell’art. 142, comma 1, lett. f), ai sensi della quale “sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico (….) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”;

- che, infatti, l’area de qua non è inserita all’interno di alcun parco regionale;

Commento Tecnojus - Consiglio di Stato, sez. 4, 14 ottobre 2011

Cambio d'uso senza opere e contributo di costruzione

La sentenza in commento evidenzia:

...Ora, vero è che il contributo relativo al costo di costruzione (art.6 della legge n.10 del 28 gennaio 1977, c.d. legge “Bucalossi” ) è riconducibile all’attività costruttiva ex se considerata; nondimeno, trattandosi di un prelievo paratributario, il corrispettivo in questione è comunque dovuto in presenza di una “trasformazione edilizia” che indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere , si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione (cfr. Cons Stato Sez. IV 21/4/2006 n.2258) .

Questa situazione si verifica allorché venga in rilievo, come nella fattispecie, un mutamento d’uso rilevante, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico.

E’ esattamente quanto accaduto nel caso de quo, in cui la sopravvenuta destinazione d’uso di commercio al dettaglio, senza interventi costruttivi, diversa da quella originariamente impressa all’immobile (commercio all’ingrosso) comporta maggiori oneri sociali delle opere di urbanizzazione e fa perciò insorgere il presupposto imponibile per la debenza del contributo concessorio comprensivo della quota relativa al costo di costruzione, con conseguente necessità, per l’utilizzatore del beneficio, di pagare la differenza tra gli oneri di urbanizzazione già corrisposti per la destinazione d’uso originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa all’immobile.

Ora il contributo concessorio come rideterminato comprende necessariamente anche il costo di costruzione; tanto in relazione a quanto direttamente contemplato dalla c.d. legge Bucalossi (la citata L. n.10/77), il cui art.10, al comma 2, espressamente prevede il pagamento del predetto onere per gli edifici destinati all’attività commerciale, con la precisazione che, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV 25/6/010 n. 4109; idem 10/3/2011 n.1332), l’esonero dal costo di costruzione non concerne le “opere” ( e le “variazioni” ) suscettibili di essere utilizzate al servizio di attività economiche di tipo commerciale .

Da tanto deriva che, essendo intervenuta nell’immobile per cui è causa una modifica della superficie ad uso commerciale in senso accrescitivo del carico urbanistico ( a causa del passaggio tra due autonome categorie urbanistiche: commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio), per tale variazione è insorta la condizione di fatto e di diritto che impone il pagamento dell’onere contributivo anche in riferimento alla quota del costo di costruzione, come determinata ex novo con l’atto sindacale in contestazione.

Commento Tecnojus - Consiglio di Stato, sez. 4, 14 ottobre 2011

I locali interrati accessori non si computano ai fini volumetrici

La sentenza in commento evidenzia:

... In particolare, nella parte retrostante dell’ampio vano in questione sono situati lo spogliatoio, la lavanderia e, il bagno e la stireria , locali siti certamente ed interamente ad un livello posto al di sotto del pianterreno se è vero che sono confinanti con muri perimetrali interamente interrati e quindi tali “spazi “, in quanto interrati, non vanno computati ai fini del calcolo della volumetria dell’edificio (cfr. Cons Stato Sez. V 4 agosto 9 agosto 1986 n.390; questa Sezione, 29 gennaio 2009 n.271).

Rimane come unica parte emergente dal terreno la porzione adibita a box auto, di dimensioni alquanto modeste che fuoriesce dal piano di campagna anche in ragione del declivio del terreno, che di fatto rimane seminterrata e che comunque , al di là dello stato dei luoghi e della esiguità della superficie non può comunque considerarsi volume ai fini urbanistico-edilizi del computo complessivo della edificabilità assentibile, in quanto per essa si rende applicabile la normativa di favore recata dagli artt.18 e 20 del Regolamento edilizio comunale, secondo cui dalla S.U.L. sono escluse le superfici relative agli spazi adibiti alla manovra dei veicoli, disposizioni non oggetto di specifiche censure.

Il carattere interrato dei locali de quibus non può essere poi smentito dalla presenza di due “finestre” site sul lato a valle della costruzione, atteso che trattasi in realtà di due “bocche di lupo”, cioè aperture che caratterizzano i locali posti sotto il piano zero al fine di consentire areazione e adeguata luminosità agli stessi (e che non consentono un affaccio orizzontale al livello di campagna).

Commento Tecnojus - volumi "interrati" - qualificazione

Cass. Pen. n. 35283/2011 e TAR Puglia, Lecce, n. 1586/2011

Le due sentenze di settembre, ancorchè relative a giurisdizioni diverse (penale ed amministrativa), rilevano perchè riguardano entrambe dei volumi interrati (fonte Lexambiente).

Per il TAR Puglia (sentenza 1586/2011):

... ritiene il collegio che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza, “correttamente l'Amministrazione … tiene conto della volumetria relativa alla parte interrata del manufatto, in quanto - così come testualmente previsto dall'art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 - il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato con riferimento all'opera in ogni suo elemento, compresi gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici, con la conseguenza che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili in relazione ai carichi urbanistici che ne derivano” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 8716; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 570).

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Commento Tecnojus - SCIA e DIA

SCIA e DIA - natura del silenzio - tutela dei terzi - art. 19, co. 6-ter l. 241/90 e la sentenza n. 15/2011 A.P. del Consiglio di Stato

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, come noto, i silenzi serbati dalla Pubblica Amministrazione sono di due tipi:

  • significativi:
    • laddove il decorso del tempo determina un provvedimento tacito, positivo o negativo. E' il caso del:
      • silenzio assenso;
      • silenzio rigetto.
  • non significativi:
    • laddove il decorso del tempo determina un comportamento inadempiente della P.A.. E' il caso del:
      • silenzio rifiuto che si determina al decorrere del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo.

La distinzione dei "silenzi dell'amministrazione" rileva per la diversità degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento; infatti:

 

 

Commento Tecnojus - SCIA e DIA

Le Regioni sono legittimate ad ampliare o ridurre l'ambito di applicazione della SCIA e della DIA dopo l'interpretazione data dalla legge 106/2011?

Come noto il testo unico edilizia consente un potere legislativo concorrente delle regioni per quanto concerne i regimi edilizi (titolo abilitativi edilizi) nelle seguenti due ipotesi:

  • stabilire quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività (cfr. art. 10, comma 2);
  • decidere di ampliare o riudurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti (art. 22, comma 4).

 

Commento Tecnojus

Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi: valutazioni ammesse in capo alla P.A. soprattutto per la non approvazione

Articolata sentenza con la quale il Consiglio di Stato affronta una serie di tematiche inerente il rapporto tra strumento generale e strumento attuativo, ovvero delle valutazioni ammesse in capo alla P.A. per approvare o respingere la domanda di uno strumento attuativo del PRG. In particolare si evince:

  • Ritiene la Sezione che la propria precedente decisione n. 4368 del 16 settembre 2008 abbia già sufficientemente individuato i limiti decisionali che regolamentano l’approvazione dei piani di lottizzazione, quando ha affermato che “la giunta ed il consiglio comunale non possono effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore. Infatti, se un’area è stata da questo destinata all’edificazione, nel corso del procedimento di approvazione del piano attuativo non è giuridicamente possibile che la medesima area non vada considerata in concreto edificabile ‘per ragioni ambientali e paesaggistiche’, e cioè sulla base di valutazioni diametralmente opposte a quelle già poste a base dello strumento primario che ha previsto l’edificabilità sul piano urbanistico. Ove emergano le relative ragioni, può essere attivato il procedimento per la modifica del piano regolatore, ma – sul piano urbanistico - non può essere respinto il progetto di lottizzazione conforme allo strumento primario”.
  • Nel rispetto delle diverse finalità della pianificazione urbanistica, la valutazione della congruità del piano di lottizzazione deve quindi porsi in collegamento attuativo e nel rispetto funzionale delle previsioni dello strumento urbanistico di valenza generale. Tali ragioni hanno quindi spinto la Sezione ad affermare che il compito spettante alla giunta ed al consiglio comunale siano limitati all’accertamento della conformità del progetto alle previsioni dello strumento urbanistico primario, imponendo peraltro, giusta il canone ordinario di correttezza dell’azione amministrativa, che le relative determinazioni in merito all’eventuale non conformità del progetto al piano regolatore si fondino su una puntuale motivazione, tale da permettere l’emersione di interessi pubblici effettivamente sussistenti e la conseguente tutela dell’interessato in sede di giustizia amministrativa.
  • Se queste affermazioni, in merito al metro di giudizio, non paiono contestabili, né sono state aggredite dalle parti contendenti, una diversa valutazione va fatta in relazione alla base del giudizio, ossia agli elementi che possono essere correttamente valutati al fine della declaratoria di non conformità rispetto allo strumento pianificatorio generale ed in particolare in relazione alla supposta insufficienza della viabilità.
  • In questo senso, nessun aiuto può provenire dalla decisione n. 4368 del 2008, evocata a vario titolo da tutte le parti, atteso che nella detta sentenza non sono stati valutati gli aspetti della viabilità, in quanto introdotti successivamente al provvedimento allora gravato e quindi integranti una motivazione postuma dello stesso. Le affermazioni ivi contenute hanno quindi natura di obiter dictum, sebbene incidentalmente, non si possa non notare come la Sezione abbia suffragato “la sussistenza del potere del consiglio comunale di valutare la sufficienza della viabilità nell’area oggetto del progetto, in rapporto all’area più vasta in cui la sua realizzazione si va ad inserire”, ossia limitando il sindacato alla viabilità interna al piano da realizzare.
  • In senso più generale, non si può non osservare come il tema della pianificazione viaria sia tradizionalmente oggetto di previsioni a livello di piano regolatore generale. L’art. 7 della legge urbanistica (legge 17 agosto 1942, n. 1150, indicando i contenuti del piano generale, espressamente prevede, al punto 1 del comma 1, che questo indichi “la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti”. E previsioni di tal fatta si riscontrano, peraltro con terminologia normativa più corrente, in tutte le discipline regionali che trattano il tema dell’assetto e del governo del territorio (ad esempio, nell’ambito della regione Veneto, la L.R. n. 11 del 2004, separando gli aspetti strutturali del piano regolatore da quelli operativi, prevede che siano fissati “gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili”, individuando “le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza” – art. 13 comma 1, lett. j).
  • Emerge quindi uno stretto collegamento tra la pianificazione generale comunale e l’individuazione della rete viaria necessaria all’attuazione delle scelte di piano. E tale collegamento opera in senso discendente, in modo che la predisposizione infrastrutturale si pone a monte delle previsioni operative attuative.
  • Così ricostruito il quadro dei rapporti tra i contenuti di piano, appare evidente come la valutazione dei temi della viabilità, e quindi della sufficienza dei collegamenti esterni all’area oggetto di lottizzazione, non sia un elemento da sviluppare in occasione dell’approvazione del piano di lottizzazione, che ha natura attuativa, ma debba essere contenuto, a monte, nello strumento urbanistico generale il quale, sulla base di una previsione complessiva dei temi della gestione del territorio, è il mezzo giuridico funzionalmente idoneo a dare ingresso alle tematiche della circolazione nell’ambito del territorio comunale.
  • Trasportando il detto schema nella questione qui in scrutinio, emerge con chiarezza come la questione dell’idoneità della viabilità d’accesso all’area di lottizzazione è certamente di pertinenza degli organi comunali, ma deve aver luogo unicamente nell’ambito della redazione dello strumento pianificatorio generale, o di altri strumenti a questo equiparati, ma non può certamente trovar spazio in altri provvedimenti che, stante il loro carattere attuativo, non possono sovrapporsi alle valutazioni generali già operate.

 

Commento Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 4-10-2011

Vincolo paesaggistico - edificabilità - valutazioni discrezionali

Per il Consiglio di Stato:

  • l’esistenza di un vincolo paesaggistico non comporta di per sé il divieto di qualsiasi struttura costruttiva, ma affida all’Autorità competente il compito di valutare la compatibilità dell’intervento con i beni tutelati (Cons. di Stato Sez VI 20 luglio 2009 n. 4560) e tenuto altresì conto del carattere vincolante del parere negativamente espresso dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo, sì da impedire di per sé il rilascio del chiesto titolo ad aedificandum (cfr Cons. di Stato Sez. V 7 luglio 2009 n. 5232), nella specie il parere in questione, alla luce delle notazioni da esso recate si appalesa immune dai vizi denunciati.
  • Invero dalla lettura di tale atto si evince chiaramente l’iter logico seguito dalla Commissione che nell’esercizio di un tipico potere tecnico-discrezionale (cfr, ex multis, Cons Stato Sez. IV 16 luglio 2010 n. 4591) ha avuto modo di enunciare nei confronti del progettato intervento una appropriata valutazione di disvalore paesaggistico, ancorando tale giudizio a concrete circostanze di luogo e di fatto, costituite dall’esistenza di un ecosistema, quello del fiume Brenta (cui concorre, come opportunamente fatto presente dalla Cei la presenza in situ di piantumazioni autoctone) la cui pregevolezza, come pure sottolineato da tale Organo, è meritevole di essere preservato proprio in relazione a quanto si intende realizzare.
  • L’interessato ritiene che quanto osservato dalla CEI costituisca insufficiente motivazione, ma, per il vero, non si riesce a comprendere che altro avrebbe potuto o dovuto dire l’Organismo in questione oltre a quanto concretamente e congruamente fatto presente, lì dove sono stati debitamente, ancorchè succintamente messi in luce gli effetti per così dire perniciosi sull’habitat ambientale fluviale di un insediamento che per come strutturato e per le finalità da esso perseguite è ontologicamente inconciliabile con i tratti paesaggistici-ambientali del sito che la CEI con il reso parere intende chiaramente tutelare.
  • Della”esaustività logica” delle ragioni contenute nel suddetto parere ha dato peraltro adeguata contezza nella parte narrativa la sentenza il TAR del Veneto, sicchè in relazione sia all’operato della Commissione Edilizia Integrata che alle osservazioni del giudice di primo grado di alcunchè parte appellante può fondatamente dolersi.
  • L’assenza poi di volumi edilizi tout court invocata dalla parte appellante non vale a mettere in non cale la valutazione negativamente espressa dall’Organo preposto alla tutela in questione: la circostanza non vale certo a fornire del requisito di compatibilità paesaggistica l’intervento de quo dal momento che vengono in rilievo strutture, manufatti ed opere che per loro natura, caratteristiche (e consistenza) comportano una trasformazione dello stato dei luoghi idonea a recare un impatto negativo sul paesaggio circostante, sì da giustificare, come da giudizio correttamente espresso dall’Autorità ivi preposta il non assentimento del progettato impianto.

 

Commento Tecnojus - Cass. Pen., Sez. 3, 26-9-2011

Unitarietà dell'intervento e regime edilizio - natura del reato

Con la sentenza in commento il Giudice Penale evidenzia dei principi costantemente affermati dalla Corte Suprema - quali:

  • il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale;
  • l'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti;
  • i lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi che non siano stati condonati, altresì, non sono assoggettabili al regime della DIA (anche se astrattamente riconducibili, nella loro oggettività, a tale regime), in quanto gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono;
  • le contravvenzioni edilizie sono reati permanenti e la cessazione della permanenza va individuata sia nella ultimazione dell'opera nel suo complesso, ivi comprese le rifiniture esterne ed interne, sia nella sospsensione dei lavori dovuta a provvedimento autoritativo. Ciò significa che, in particolare, la permanenza del reato viene a cessare con il sequestro penale ed in tal caso l'eventuale violazione dei sigilii con la prosecuzione dell'attività edilizia abusiva, oltre a dare luogo al delitto di cui all'art. 349 cd. pen., comporta la configurazione di nuovi ed ulteriori reati ai sensi dell'art. 44 del T.U. n. 380/2011 e (all'occorrenza) dell'art. 181 d.lgs. n. 42/2004.

fonte Lexambiente.it

 

Commento Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 29-9-2011

Nozione (tecnico-giuridica) di "pergolato"

A tal fine, occorre innanzi tutto osservare che l’assenza di una definizione normativa di “pergolato” non esclude la valutazione dell’amministrazione in ordine alla riconducibilità di un manufatto a tale tipologia, né il successivo sindacato del giudice sulla legittimità della stessa, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.

Orbene, il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Questo Consiglio di Stato (sez. IV, 2 ottobre 2008 n. 4793), proprio sulla base degli elementi ora riportati, ha avuto modo di escludere che una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di “pergolato”.

Al contrario, è stata ritenuta (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2005 n. 6193) rientrare nella nozione di “pergolato” una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell’immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura.

 

Commento Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 29-9-2011

Differenza tra sanatoria e regolarizzazione edilizia degli abusi

La sentenza ancorchè riferita all'art. 12 della legge 47/85 rileva in quanto la relativa disciplina è trasposta nel testo unico edilizia (art. 34 - interventi eseguiti in parziale difformità). Sul punto va ricordato che la recente novella (legge 106/2011 di conversione del d.l. 70/2011), ha introdotto una "tolleranza" del 2%.

Preliminarmente osserva il Collegio, alla stregua della più attenta giurisprudenza formatasi in materia di applicabilità dell'art. 12 della legge n. 47 del 1985, che la previsione di cui al comma secondo di detta norma non può considerarsi limitata ai soli casi in cui sia stata riscontrata una parziale difformità rispetto ad un previo e già rilasciato titolo abilitativo a costruire, in quanto la norma deve trovare applicazione anche quando la costruzione sia avvenuta in assenza di concessione edilizia, essendo costituito il presupposto per l'applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria in questione, in luogo di quella reale, dalla salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto e non anche dalla circostanza che l'abuso sia caratterizzato da una parziale difformità rispetto ad un previo rilascio concessorio (cfr. TAR Calabria, CZ, sez.II, n. 2343 del 8 ottobre 2002 e C.d.S., sez. V, n. 2339 del 11 maggio 2007).

Osserva, altresì, il Collegio, aderendo a tesi già emersa da tempo, sia in sede giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. V, n. 1510 del 30 ottobre 1995), sia in dottrina, che il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se esclude che le opere edilizie abusive possano essere legittimamente demolite, non ne rimuove, però, il carattere antigiuridico, né tampoco legittima il compimento di ulteriori lavori in difformità o in assenza della concessione edilizia.

In ciò, infatti, consiste la differenza tra le previsioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge n. 47 del 1985 ,che è stata successivamente resa esplicita dal secondo comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, soltanto però con riferimento all’ipotesi di annullamento del permesso di costruire, per differenziarla dalla diversa e distinta ipotesi di cui all’art. 34 dello stesso T.U. edilizia (accertamento di conformità).

 

Commento Tecnojus - Cassazione SS.UU. Civili n. 14953/11

Comuni e potestà regolamentare in tema di distanze

La Suprema Corte è intervenua a Sezioni Unite per dare soluzione ad una vexta questio relativa alla possibilità per i Comuni di precisare e/o concretizzare, nei propri regolamenti, la nozione di "pareti finestrate" ai fini dell'applicazione della distanza minima assoluta di 10 metri stabilita dall'art. 9, n. 2 del DM 1444/68.

L'ammissibilità di interventi regolatori locali su tali aspetti, difatti, inerisce l'applicabilità o meno della distanza "inderogabile" (posta per fini igienico-sanitari - evitare la formazione di intercapedini nocive) stabilita dal DM citato.

Le SS.UU. risolvono la questione ritenendo inibito qualsiasi intervento Comunale determinante "una disciplina contrastante con la lettera e lo scopo della norma di cui dovrebbe costituire l'attuazione".

Pertanto la distanza di 10 metri è assoluta per il caso di "pareti finestratte", senza alcuna distinzione tra i settori di esse, secondo che siano o non dotati di finestre.

il caso riguardava un regolamento comunale che esigeva il rispetto dei 10 metri soltanto per i tratti di parete compresi tra i limiti esterni della prima e dell'ultima finestra, esonerando dall'obbligo di distanza i segmenti ulteriori qualora tali parti di pareti fronteggiantesi siano entrambe cieche.

 

Commento Tecnojus - Cassazione Penale n. 34600/2011

Abuso edilizio: reato permanente - nozione

La Suprema Corte ribadisce la nozione giuridica di reato permanente nel caso di abuso edilizio:

Questa Corte (ex plurimis, Cass., sez. lll, 19 maggio 2009 - 24 luglio 2009, n. 30932) ha affermato che la natura permanente del reato previsto dall'art. 44, 1° comma, lett. c), d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, in quanto l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all°ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare. ... Più in generale Cass., sez. Il, 16 novembre 2006 - 7 febbraio 2007, n. 5225, ha affermato che il sequestro preventivo può essere disposto al fine di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato pur quando, vertendosi in materia di reati concernenti la tutela del territorio, sia cessata la condotta criminosa, dal momento che perdurano comunque gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale.

A questo orientamento giurisprudenziale - al quale si è conformata l'impugnata ordinanza senza quindi incorrere nel vizio di violazione di legge denunciato dalla difesa dei ricorrenti - va data continuità dovendosi ribadire che il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poiché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi; la permanenza cessa con l'ultimazione delle opere o con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile.

 

News Tecnojus - Veneto: barriere architettoniche

Modificata la DGR 509/2010

Sul Bur della regione Veneto n. 71 del 20 settembre 2011, pubblicata la nuova DGR n. 1428 quale aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2010. (L.R. 16/07, art. 6, comma 1).

Dal link sottostante si accede alla pagina web regionale dal quale è possibile scaricare la DGR e i due allegati nel formato pdf.

 

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 23-9-2011

Oneri di urbanizzazione primaria in lottizzazione decaduta ma convenzionata e con opere primarie già realizzate a scomputo

La sentenza asserisce:

  • che il Comune non poteva pretenderne il pagamento di oneri già corrisposti con lo scomputo, a nulla potendo rilevare che nel frattempo la lottizzazione aveva perso efficacia per decorso del decennio( art.28 L.U.).
  • che l’onere del contributo di urbanizzazione essendo indubbiamente annoverabile tra le prestazioni patrimoniali che il Comune può imporre in base ad apposite norme ( v.art.16 t.u. n.380/2001 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a colui che intende eseguire un intervento edilizio in una determinata zona omogenea del territorio comunale, non può, in assenza di specifica previsione , nuovamente ricadere su quest’ultimo.
  • Occorre quindi, nel rispetto al principio costituzionale recato dall’art.23, che l’ente competente a legiferare in materia, com’è noto la Regione, abbia comunque contemplato tale ultima possibilità, fatta salva ovviamente la verifica di conformità di tale scelta con l’anzidetta previsione costituzionale.

 

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 23-9-2011

Termine decadenziale per impugnare il permesso di costruire

La sentenza asserisce:

  • Il termine decadenziale per l’impugnazione di un permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche o del contenuto specifico del progetto edilizio ( cfr Cons Stato Sez VI 10 dicembre 2010 n.8705; Sez. V 24 agosto 2007 n.4485).
  • Al riguardo, in virtù di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale , qui pienamente condiviso, ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi l’effettiva , piena conoscenza dell’atto in parola deve essere ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera per una eventuale non conformità urbanistico-edilizia della stessa ( cfr Cons Stato Sez. IV 28 gennaio 2011 n.678; ) , lì dove non si può più avere dubbi in ordine alla reale portata dell’intervento edilizio assentito ( cfr Cons Stato Sez. V 3 marzo 2004 n.1023).
  • Sempre sulla questione della individuazione del momento conoscitivo cui far decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che:
    • non vale, in assenza di altri elementi probatori, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa, a dimostrare la piena conoscenza del provvedimento edilizio , la presenza del cartello di cantiere recante l’indicazione della concessione edilizia e la descrizione dell’intervento e neppure la data di inizio lavori ( Cons Stato Sez. IV 28 gennaio 2011 n.678);
    • in capo alla parte che eccepisce la tardività dell’impugnativa sussiste un rigoroso onere di dimostrazione della circostanza relativa all’anticipata conoscenza ( cfr Con Stato Sez. V 5 febbraio 2007 n.452).

 

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 16-9-2011

La "tutela strumentale" ... esige rispetto dei procedimenti

La sentenza assume rilevanza per il fatto che:

  • l’ordinamento amministrativo offre al cittadino anche una “tutela strumentale” che si concretizza nella pretesa al rispetto delle sole norme del procedimento amministrativo quando dalla loro osservanza derivi comunque una qualche utilità per il ricorrente, come l’eliminazione di un atto sfavorevolmente incidente nella sfera giuridica del destinatario, in correlazione con la possibilità di conseguire un risultato favorevole con l’osservanza del corretto procedimento (sul punto v. Cons. di Stato, sez. V, n. 4061/2002 e sez. IV, n.4412/2004).

  • Se la giurisprudenza di questo Consesso ha già avuto modo di delineare tale forma di tutela, con riferimento al caso in esame va altresì osservato (sulla base delle censure sostanziali pur formulate dal ricorso di primo grado ma dichiarate assorbite dal TAR) che la tesi dell’appellata sull’attitudine edificatoria del fondo non poteva, quanto meno “prima facie”, ritenersi affetta da manifesta infondatezza, sicchè era da attendersi da parte dell’amministrazione lo sviluppo di un procedimento correttamente completo sulla istanza edilizia proposta.

 

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 16-9-2011

Distanze dei fabbricati dai confini previste nei regolamenti edilizi: natura - principio della prevenzione

La sentenza asserisce:

  • In proposito, è comunque utile ricordare che questo Consiglio di Stato (sez. IV, 4 febbraio 2011 n. 802), esaminando una previsione di regolamento edilizio analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha avuto modo di escludere la natura “assoluta e inderogabile” della norma, quanto alla distanza dal confine. Si è quindi affermato:
    • “È ben vero che il principio della prevenzione, che ricorre quando il fondo è situato in un comune sprovvisto di strumenti urbanistici, non è applicabile quando l'obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato da regolamenti comunali in tema di edilizia e di urbanistica, avuto riguardo al carattere indiscutibilmente cogente di tali fonti normative, da intendersi preordinate alla tutela, oltre che di privati diritti soggettivi, di interessi generali. Proprio in quest’ottica la giurisprudenza sottolinea che solo nel caso in cui i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita la costruzione in aderenza o in appoggio a meno che tale facoltà non sia consentita come alternativa all'obbligo di rispettare le suddette distanze (Consiglio di Stato, sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1688; Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2004, n. 46) . . . . Nel caso di specie, dalla norma regolamentare sopra evidenziata emerge come sia ammessa la costruzione in aderenza e pertanto sia consentito a chi edifica per primo di costruire sul confine. . . Ne deriva l’applicabilità in toto del principio di prevenzione, non sussistendo nella norma il cogente divieto a cui fa riferimento l’interpretazione vigente della normativa in materia.”.

 

Commenti Tecnojus - Cass. Pen., Sez. Fer., 8-9-2011

Pensiline e tettoie: differenze - opere di arredo - permesso di costruire

La sentenza rileva per il fatto che espone la differenza tra tettoie, pensiline e pergolati, qualificandoli come arredi ma richiedenti, in generale, il permesso di costruire.

Visto l'art. 6 del testo unico edilizia che subodina a semplice comunicazione al Comune "le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici", dalla sentenza si dovrebbero escludere gli elementi costruiti in contiguità con gli edifici e quelli muniti di copertura che non sia meramente ombreggiante.

Infatti per il Giudice Penale:

  • Invero, la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente soffermata sul concetto di “tettoia” e sulla differenza tra questa ed il “pergolato”, osservando che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile (Sez. III n. 19973, 19 maggio 2008; conf. Sez. III n. 10534, 10 marzo 2009).
  • il bene della vita anelato dalla ricorrente non è né astratto né teorico, dovendosi individuare Si è poi ritenuto che la realizzazione di tettoie assuma rilevanza sotto il profilo urbanistico, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari, come peraltro avviene con riferimento a tutte le tipologie di manufatti. Le tettoie sono state sempre considerate, pertanto, come parti di un edificio preesistente o autonomamente valutate come interventi di nuova costruzione (v., tra le più recenti, Sez. III n.27264 , 14 luglio 2010; Sez. III n. 21351, 4 giugno 2010; Sez. III n. 25530, 18 giugno 2009; Sez. III n. 17083, 18 maggio 2006; Sez. III n. 40843, 10 novembre 2005).
  • Con riferimento alle pensiline, invece, sebbene si sia ritenuta, in un caso, la necessità della concessione edilizia, ora permesso di costruire (Sez. III n. 2733, 31 gennaio 1994, citata anche nell'impugnata decisione), non si rinviene alcuna indicazione che ne qualifichi puntualmente il concetto.
  • Alcuni regolamenti comunali, ivi compreso quello del Comune ove le opere in contestazione sono state realizzate, prevedono effettivamente una distinzione tra tettoia e pensilina, solitamente fondata sulle diverse caratteristiche costruttive.
  • In particolare, il Regolamento Edilizio del Comune di ... individua le pensiline come assimilabili agli “sbalzi” ed ai “corpi aggettanti aperti”, distinguendole, in senso evidentemente riduttivo, dalle tettoie ma indica come necessaria la concessione edilizia (ora permesso di costruire) per quelle insistenti in area sottoposte a vincolo paesaggistico o storico – architettonico.

  • Sotto un profilo eminentemente lessicale, tuttavia, la pensilina viene sostanzialmente equiparata alla tettoia con la quale condivide comuni finalità di arredo o di riparo e protezione e dalla quale non può distinguersi neppure per la conformazione, stante le diversità di materiali con i quali possono essere realizzate entrambe le strutture e le modalità di ancoraggio al suolo o in aggetto rispetto ad altro edificio.

  • Sulla base di tale considerazione, pertanto, può affermarsi il principio secondo il quale la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento .

 

Commenti Tecnojus - TAR VE, Sez. II, 8-9-2011

Piani Urbanistici Attuativi: carico urbanistico - sensibile incidenza sugli standard - piano di recupero ed incrementi volumetrici - irragionevolezza delle determinazioni deliberate

La sentenza affronta più questioni e rappresenta significative argomentazioni che ben si inseriscono nell'attuale situazione dove i Comuni sono chiamati ad esprimersi su PUA vuoi con il piano casa o con il decreto sviluppo. In particolare rilevano le seguenti argomentazioni:

  • nel processo amministrativo, infatti, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'annullamento dell'atto impugnato (cfr Cons. St., sez IV,12 dicembre 2005, n.39), sicché sarebbe del tutto inutile l’annullamento di un provvedimento richiesta dal ricorrente se questi non può trarre alcun vantaggio in relazione alla sua posizione legittimante (cfr. Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2007, n.1684);
  • il bene della vita anelato dalla ricorrente non è né astratto né teorico, dovendosi individuare nella tutela della qualità della vita incisa dalla disponibilità di parcheggi e spazi a verde adeguati, dal contenimento dell’inquinamento acustico e da maggiori servizi, vieppiù significativi in un contesto .. come i centri storici sepcie se connotati da una scarsa disponibilità di spazi pubblici a verde e/o a parcheggio;
  •  l’interesse pubblico ...

 

Commenti Tecnojus - TAR VE, Sez. II, 8-9-2011

Illegittimo un provvedimento se viziato da accesso di potere per carenza di istruttoria

Per i Giudici amministrativi veneti sussiste il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria laddove l'Amministrazione non abbia eseguito alcun approfondimento o accertamento idoneo a rilevare la reale situazione di fatto e, conseguentemente, la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati progettuali, ... in assenza ... di elementi unvoci.

Il caso si riferisce alla segnalazione di un condomino che lo stato di fatto presentato da altro condomino non era correttamente rappresentato essendo stata omessa l'indicazione di una tettoia (oggetto di condono).

A fronte di contrastante documentazione in atti, l'amministrazione non può limitarsi a porre a fondamento della determinazione esclusivamente gli elementi prodotti da una parte, ma deve procedere ad un'adeguata valutazione che di quelli prodotti dall'altra parte, ivi comprese le dichirazioni rese da ulteriori soggetti.

 

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