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Paesaggio - News

Codice dell'ambiente - d.lgs. 205/2010 IV correttivo

Dal 25 dicembre entrano in vigore le nuove norme - "rifiuti" da demolizione, costruzione o da attività di scavo possono essere sottoprodotti e non rifiuti speciali

In G.U. del 10 dicembre è stato pubblicato il c.d. 4° correttivo al Codice dell'Ambiente, con sstanziali modifiche, specie, per quanto di interesse in questa sede, nella parte relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti.

Modificata la definizione di "rifiuto" (art. 183, co. 1, lett. a) - non viene più fatto rinivio all'allegato A).

La novità maggiore sembra essere la modifica della descrizione di rifiuto speciale (art. 184, co. 3, lett. b)), in quanto, nella parte di interesse, saranno rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis".

La norma non fa più rinvio all'articolo 186, relativo alle "terre e rocce da scavo", in quanto, per espressa previsione normativa (art. 39, comma 4, d.lgs. 205/2010), tale articolo risulterà abrogato dall'entrata in vigore delle novelle legislative, e cioè dal 25 dicembre 2010.

Il nuovo articolo 184-bis, dunque, risulta innovativo perchè qualifica come "sottoprodotto" e non "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le caratteristiche indicate alle lettere:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Il Ministero potrà adottare misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Si rende disponibile al download il documento di lavoro Tecnojus riportante il testo normativo, limitatamente alla parte quarta, dall'art. 177 all'art. 216-ter (33 pagine), il quale non sostituisce in alcun modo il testo ufficiale pubblicato in G.U..

 

Paesaggio - Commento Tecnojus

Parere Ufficio Legislativo MIBAC - compatibilità paesaggistica

In data 13 settembre 2010, l'Ufficio Legilsativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), ha reso un parere all'ANCI sul procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall'articiolo 167, comma 4 (e 181 comma 1-ter) del Codice (d.lgs 42/2004). Il suddetto parere, a firma del Cons. Paolo Carpentieri, contiene interessanti profili argomentativi.

Commento Tecnojus

Interventi ammessi all'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'allegato 1 al d.p.r. 139/2010

Premesso che non sono noti allo scrivente i criteri adottati dal legislatore per individuare interventi e/o i limiti degli stessi, si ritiene opportuno proporre delle argomentazioni in merito relativamente agli interventi più significativi.

Innanzitutto occorre dare evidenza che il Codice individua tre regimi con riferimento agli interventi:

 

Autorizzazione paesaggistica - Commento Tecnojus

Quale procedimento ? Quale Amministrazione competente?

Il mancato inserimento nel dl 194/09 di una proroga del regime transitorio contemplato all'art. 159 del Codice (d.lgs. 42/2004), porta a ritenere, inevitabilmente, non solo la decadenza del regime transitorio medesimo bensì anche la decadenza ope legis delle deleghe (cfr. il comma 1 del predetto art. 159), salvo che le regioni non abbiano adempiuto a quanto prescritto dal medesimo articolo.

A prescindere dalla possibile proroga in sede di conversione, consegue che il regime ordinario dell'art. 146 è quello legittimante il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: da un lato, dunque, un'amministrazione competente al rilascio, dall'altro la Soprintendenza che deve rilasciare l'obbligatorio parere, vincolante nel caso in cui non vi sia il piano paesaggistico ovvero le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici.

 

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) incontro studio

I crimini ambientali: rifiuti, paesaggio e violazioni urbanistiche

Si è svolto a Roma nei giorni 25-27 marzo 2009 l'incontro di aggiornamento professionale per Magistrati organizzato dal CSM. Questo il programma generale dell'evento:...

Parlamento - decreto legge 30-12-2008 n. 207

Autorizzazione paesaggistica: prorogati termini art. 159

Con il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, pubblicato (GU n. 304 del 31-12-2008 ) avente ad oggetto "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", il termine del 31.12.2008 previsto all'art. 159 del d.lgs. 42/2004 è prorogato al 30.06.2009.

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