D.lgs. 42/2004 - art. 146 e art. 159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione paesaggistica - mancata proroga del regime transitorio e il caso Veneto
di romolo balasso architetto

Il mancato inserimento nel dl 194/09 di una proroga del regime transitorio contemplato all'art. 159 del Codice (d.lgs. 42/2004), porta a ritenere, inevitabilmente, non solo la decadenza del regime transitorio medesimo bensì anche la decadenza ope legis delle deleghe (cfr. il comma 1 del predetto art. 159), salvo che le regioni non abbiano adempiuto a quanto prescritto dal medesimo articolo.

A prescindere dalla possibile proroga in sede di conversione, consegue che il regime ordinario dell'art. 146 è quello legittimante il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: da un lato, dunque, un'amministrazione competente al rilascio, dall'altro la Soprintendenza che deve rilasciare l'obbligatorio parere, vincolante nel caso in cui non vi sia il piano paesaggistico ovvero le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici.

L'amministrazione competente ad esercitare la funzione autorizzativa, in base al comma 6 dell'art. 146, è la Regione la quale deve avvalersi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

Nel caso in cui, invece, le Regioni, abbiano verificato la sussistenza, nei soggetti (sub)delegati (ovvero i Comuni con le loro commissioni edilizie integrate), dei requisiti richiesti, ossia l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la garanzia della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, Amministrazione Competente ad esercitare la funzione autorizzativa rimangono i soggetti (sub)delegati.

Qualora non fosse stata fatta la verifica di sussistenza prevista dall'articolo 159, comma 1, la funzione autorizzativa sarebbe della Regione che, però, deve poter garantire i medesimi requisiti: aver incaricato propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

Le Regioni, però, potrebbero non aver provveduto nemmeno a tale predisposizione "interna", determinando una situazione alquanto anomala per il fatto che la legge non prevede nulla al riguardo (non è previsto l'inadempimento e la relativa conseguenza).

Sul fatto potremmo essere autorizzati a pensare a due possibilità:

  • l'instaurarsi di un regime di prorogatio degli organi amministrativi nell'alveo delle leggi n. 293/94 e 444/94 (promulgate sulla scia della sentenza n. 208/92 della Consulta). In questo caso, pertanto, l'Amministrazione competente sarebbero i Comuni, quali Enti che già eserciatano la funzione, prorogatio che non dovrebbe superare i 45 giorni;
  • l'amministrazione competente è il Ministero anche attraverso le Sopritendenze, stante la natura vincolante del parere che dovrebbero rilasciare (se il parere è vincolante, e tale da togliere discrezionalità alla determinazione dell'amministrazione procedente, perchè non sostituirlo con l'autorizzazione?).

Il Caso Veneto

Il Veneto viene a costituire "un caso" in quanto con l'art. 31 della legge regionale finanziaria 1/2009 aveva ed ha stabilito:

Art. 31 - Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di beni paesaggistici, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni, la ripartizione delle funzioni amministrative prevista dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, è confermata fino al 31 dicembre 2009.
2.
Omissis

Il termine del 31 dicembre 2009 è stato prorogato al 31 dicembre 2010 con art. 5, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26.

In altri termini la Regione Veneto, in assenza della verifica di sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai soggetti delegati, quale adempimento prescritto in capo alle Regioni, proroga con propria legge il termine della delega nonostante l'effetto decadenziale ope legis stabilito dall'art. 159, comma 1 del d.lgs. 42/2004.

Nel caso in cui non intervenisse una proroga legislativa nazionale, una volta esauritasi la competenza per prorogatio (dopo il 14 febbraio 2010), ci si chiede se saranno legittime le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni dopo tale data in base alla "delega" regionale di cui all'art. 31 della L.R. 1/2009, cos'ì come modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 26/2009.

Nel caso in cui non lo fossero, l'intervento eventualmente posto in essere, anche con il prescritto parere del Soprintendente, potrebbe risultare illegittimo con le conseguenze contravvenzionali penali previste.

data documento:
25-01-2010
file:
fonte: