Art. 6 - attività edilizia libera - d.p.r. 380/01 TESTO UNICO EDILIZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali possibili ruoli dei Comuni?
di romolo balasso architetto

Il nuovo art. 6 del TUED prescrive che, liimitatamente agli interventi di cui al comma 2, sia presentata "all'amministrazione comunale" (rectius sportello unico per l'edilizia) la "comunicazione di inizio dei lavori", eventualmente corredata degli altri atti di assenso necessari, compreso la relazione tecnica di asseverazione redatta da tecnico abilitato. La mancata comunicazione dell'inizio lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tra le diverse domande che sovvengono, una in particolare fa riflettere:

  • cosa deve fare il Comune se l'interessato presenta una DIA o un permesso di costruire in luogo della comunicazione? E in tali casi quali regimi devono essere osservati?

In proposito si deve osservare la differenza che esiste tra il precetto del primo comma e quello del secondo comma:

  • al primo comma il legislatore dispone che "i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo",
  • mentre al secondo comma stabilisce che "possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi".

Evidente che c'è molta differenza tra l'affermare che gli interventi "sono eseguiti" e "possono essere eseguiti" senza alcun titolo abilitativo.

Dunque si deve dedurre che la disposizione del secondo comma è facoltativa, nel senso che viene lasciata nelle discrezionalità dell'interessato ovvero dei soggetti che hanno potestà legislativa e/o regolamentare in materia di disciplina dell'attività edilizia, qualora tale asserzione costituisca un principio fondamentale.

Risulta, di conseguenza, che l'interessato, qualora non intenda avvelersi della facoltà ammessa, può adire al regime ordinario cui l'intervento risulta subordinato, ossia DIA (come nel caso delle manutenzioni straordinarie) o permesso di costruire (come nel caso della realizzazione di manufatti interrati, ovvero di trasformazioni dei suoli tramite pavimentazioni e altre finiture di spazi esterni).

A questo punto si ritiene che le questioni si complicano alquanto, soprattutto in ragione del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione. Ci si chiede infatti se il regime sanzionatorio sia sempre la sanzione pecuniaria pari a 258 euro, se sussistono rilievi penali o meno e via elencando.

Si potrebbe dire che quel "possono" deve essere inteso come "sono", del resto la lingua nazionale, quando diventa "giuridichese", lascia ampia libertà interpretativa laddove risulta necessario e/o opportuno ricercare la c.d. "ratio".

Nel caso di specie è ragionevole presumere che il legislatore abbia inteso liberalizzare (nell'accezione di "semplificare"), per cui sembra più logico ritenere che con quel "possono" non abbia inteso ammettere una facoltà, bensì di creare un ulteriore regime rispetto a quelli preesistenti: oltre al regime del permesso di costruire, a quello della denuncia di inizio di attività (oggi comunicazione di inzio attività - cfr. art. 19 legge 241/90), ora esiste anche il regime della comunicazione di inzio dei lavori.

E' anche possibile intendere che gli interventi di cui al secondo comma siano stati depenalizzati, laddove riconducibili al regime del permesso di costruire, ovvero si sia previsto una sanzione amministrativa più lieve rispetto agli interventi subordinati a DIA.

A prescindere da queste riflessioni, ci si chiede quale comportamento debba serbare il Comune quando l'interessato presenta una DIA o un permesso di costruire in luogo della comunicazione di inizio dei lavori.

A mio parere se il regime della comunicazione di cui al secondo comma del novellato articolo 6 è facoltativo, il Comune dovrà valutare le istanze per i regimi che sono propri agli interventi richiesti.

Nel caso in cui, invece, la facoltà non sussiste, si dovrà intendere l'istanza come comunicazione di inizio lavori. Nel caso del permesso di costruire ordinario (e non di quello facoltativo in sostituzione della DIA - cfr. art. 22, comma 7 del TUED), però, la pratica risulterebbe trasmessa al Comune in assenza della relazione tecnica di asseverazione; in tal caso potrebbe risultare "necessaria" l'applicazione della sanzione pecuniaria al fine di evitare danni all'erario.

Con riserva di ulteriore approfondimento anche in modifica di quanto commentato.

data documento:
24-06-2010
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