L.R. Friuli venenzia Giulia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manutenzione straordinaria in Friuli Venezia Giulia
di romolo balasso architetto

Con la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato il codice regionale dell'edilizia, un corpus normativo specialistico e, a quanto sembra, innovativo.

La Regione Friuli Venezia Giulia, nel definire gli interventi edilizi, raggruppa i medesimi in due tipologie:

  • interventi aventi rilevanza urbanistica e edilzia, per ricomprendere tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie: nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale;
  • interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia, per comprendere tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, attività edilizia libera.

La categoria dell'attività edilizia, formata da 15 categorie di intervento, risulta, a sua volta, suddivisa in due famiglie:

  • interventi senza alcun obbligo particolare, fatta eccezione del rispetto degli eventuali atti autorizzativi propri delle tutele parallele e concorrenti (autorizzazione paesaggistica, ecc...);
  • interventi con obbligo di comunicare l'inizio dei lavori, fermo restando l'obbligo generale derivante dalle discipline parallele e concorrenti.

Nell'articolo 16 del codice regionale, riportante le categorie di interventi costituenti attività edilizia libera, figurano alcuni degli interventi considerati dal novellato articolo 6 del testo unico edilizia. Alcuni degli interventi già considerati come liberi dal codice regionale, tuttavia, contengono alcune limitazioni (cfr. la movimentazione e sistemazione del terreno pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ecc.. che hanno un contingente di 2000 metri cubi).

In questi casi è ragionevole presumere che il nuovo articolo 6 del testo unico edilizia abbia innovato anche la disciplina regionale con riguardo alle eventuali limitazioni.

Diversa potrebbe essere la questione relativa all'intervento di manutenzione straordinaria.

Come noto, il novellato art. 6, comma 4, in fine, asserisce che il tecnico abilitato debba asseverare che per gli interventi di manutenzione straordinaria in esercizio sussistano le conformità richieste ela condizione secondo la quale la normativa regionale non prevede per essi il rilascio di un titolo abiliativo.

Orbene il codice regionale del Friuli Venezia Giulia prevede la DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria (cfr. art. 17), per cui, qualora tale "procedura" sia da ritenere un titolo abilitativo (implicito), l'intervento non risulterebbe liberalizzato. Diverso sarebbe, forse, qualora la DIA sia da ritenere un mero atto privatistico, in quanto l'intervento risulterebbe già liberalizzato.

Sulla natura giuridica della DIA, come noto, la giurisprudenza non è concorde:

  • la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 9 febbraio 2009 n. 717, ritiene che sia un atto privato sulla scorta di altra giurisprudenza;
  • la sentenza, sempre del Consiglio di Stato, sezione IV, 13 gennaio 2010, invece, aderisce alla soluzione di provvedimento implicito che si forma per silenzio assenso, sulla scorta di altra giurisprudenza della sezione (n. 5811/08, 1550/07, 172/03) nella consapevolezza della pronucia 717/09 della VI sezione.
data documento:
31-05-2010
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