Legge n. 73/2010 - sostituisce art. 6 del testo unico edilizia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria "liberalizzati"
di romolo balasso architetto

Con la legge 25 maggio 2010 n. 73, è stato convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 40/2010. Tra le novità, relative al nuovo articolo 6 del testo unico edilizia, rubricato "attività edilizia libera", meritano un commento l'alinea del primo comma e il comma 4.

Infatti al fine di evitare che "più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici" potessero far venir meno la "liberalizzazione" perseguita, il legislatore nazionale ha ritenuto iniziare il nuovo articolo 6 asserendo "fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali".

Non è dato capire, almeno per ora, se il legislatore abbia inteso "trasferire" ai comuni la restrizione o meno della liberalizzazione e, quindi, bypassare le regioni, oppure se con tale locuzione abbia inteso affermare il principio che anche le attività edilizie libere debbono risultare conformi agli strumenti urbanistici comunali.

Se il legislatore avesse inteso affermare il principio di conformità degli interventi al corpus normativo attraverso il quale si tutelano gli interessi pubblici avrebbe utilizzato (forse) le stesse diciture presenti nel testo unico, segnatamente all'articolo 12 e all'articolo 22 e 23: la conformità è dovuta in ordine "alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente".

Nell'alinea del nuovo articolo 6, invece, il termine utilizzato è "prescrizioni" e non "previsioni", inoltre mancherebbe, inspiegabilmente, la pretesa di conformità alle previsioni dei regolamenti edilizi comunali quali atti normativi di disciplina dell'attività edilizia, ed in particolare "delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetice, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi".

Appare logico ritenere, su tali osservazioni, che il legislatore non abbia trasferito in capo ai Comuni la potestà di decidere i regimi edilizi delle opere attraverso gli strumenti urbanistici comunali, anche perchè la disciplina dell'urbanistica, oggi confluita nel c.d. "governo del territorio" è materia di legislazione concorrente Stato-Regioni, Regioni che, per buona parte, si sono dotate di nuove legislazioni disancorate dalla legge statale (di principi), ovvero la n. 1150/42.

Sembra ragionevole presumere, quindi, che il legislatore abbia inteso far salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali (chissà perchè non anche le previsioni/prescrizioni degli strumenti urbanistici sovraordinati!) ed anche dei regolamenti edilizi (cfr. le asseverazioni richieste al tecnico abilitato, ancorchè limitate ai soli interventi di manutenzione straordinaria).

Pertanto la nuova alinea dell'articolo 6 ha verosimilmente inteso evitare che vi siano disposizioni regionali che impediscano la liberalizzazione degli interventi ricompresi nel medesimo articolo 6, in considerazione del fatto che quelle comunali non possono avere tale portata.

Di questa affermazione, però, credo occorra dubitare; infatti il tecnico abilitato deve asseverare che i lavori di manutenzione straordinaria non siano subordinati al rilascio di un titolo abilitativo da parte della normativa statale e regionale (sic!!!).

Sembra che quello che è uscito dalla porta sia rientrato dalla finestra.

Si chiede addirittura una asseverazione in ordine alla normativa statale ovvero ad una normativa di pari fonte e grado di quella che ha disposto la liberalizzazione (!!!).

data documento:
28-05-2010
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