Art. 6 - attività edilizia libera - d.p.r. 380/01 TESTO UNICO EDILIZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6
di romolo balasso architetto

Sul sito BosettieGatti risulta pubblicato un "contributo" dell'avv. Viviani sul nuovo articolo 6 del testo unico edilizia, nel quale viene dato evidenza al fatto che la mancata conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (e regolamenti edilizi, compreso il regolamento locale d'igiene) degli interventi "liberalizzati", questi "vanno considerati illeciti".

Su tale assunto nulla quaestio, qualche perplessità, invece, sussiste laddove si dice che "in relazione alle caratteristiche ed alla consistenza degli interventi nonchè alla specifica violazione dagli stessi integrata, opere, quali, ad esempio, quelle di cui alle lettere c), e del menzionato comma 2, potranno essere soggetto anche a sanzione penale (almeno quella di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 del d.p.r. n. 380/2001".

Infatti si ritiene che la sostanziale differenza tra il regime del permesso di costruire ordinario, che comprende anche la DIA alternativa di cui all'art. 22, comma 3, del testo unico edilizia, e quello della DIA ordinaria e del permesso di costruire facoltativo stia nella non rilevanza penale delle violazioni relative al regime della DIA/permesso facoltativo ancorchè riferite alle medesime previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente previste per il permesso di costruire.

Tale assunto deriva dalla lettura dell'articolo 22, comma 7, ultimo periodo "In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37".

Lo stesso articolo 37 del TUED, comma 6, precisa che "La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. ..".

Anche il precedente art. 6 prevedeva la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici degli interventi costituenti attività edilizia libera, ma in ragione di questa invocata libertà non erano subordinati ad alcuna forma di controllo e, conseguentemente, ad alcuna forma sanzionatoria.

Per il nuovo articolo 6, invece, la questione posta dall'avv. Viviani potrebbe trovare fondamento se il comma 2 rilevasse come semplificazione procedurale di interventi appartenenti ad altri regimi edilizi: dia o permesso di costruire.

E' vero infatti che la pavimentazione di spazi scoperti è ritenuta dalla giurisprudenza un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinata a permesso di costruire.

Ora non è dato a capire, allo stato attuale delle conoscenze, se il legislatore abbia liberalizzato tali interventi prevedendo un regime edilizio intermedio tra DIA e Permesso di costruire (cui si è più propensi ad aderire), ovvero semplifcarne il solo procedimento.

data documento:
10-06-2010
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