Art. 6 - attività edilizia libera - d.p.r. 380/01 TESTO UNICO EDILIZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione di sicurezza, relazione tecnica asseverata e competenze professionali
di romolo balasso architetto

Il Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, sentenza n. 1457 del 12-3-2010) sembra confermare un indirizzo pressochè consolidato secondo il quale la PA deve valutare tutti i presupposti di legittimità per l'adozione dell'atto finale, compreso quello inerente la capacità e legittimazione a firmare un progetto in relazione alle caratteristiche dello stesso (la disciplina della professione e la capacità progettuale assume rilievo meramente incidentale nell'ambito del procedimento amministrativo e la relativa valutazione fatta dalla PA un effetto meramente strumentale all'odozione del provvedimento concessorio finale).

Su tale "principio", infatti, la Giustizia Amministrativa annulla il titolo abilitativo edilizio il cui progetto è redatto da progettista non competente, annullamento che, a rigore, produce gli stessi effetti di qualsiasi altro annullamento giurisdizionale.

Il fatto che la competenza professionale sia uno dei presupposti di legittimità del titolo abilitativo edilizio viene ricondotta all'interesse più rilevante in tutela: l'incolumità pubblica.

Infatti, secondo i Giudici, la competenza professionale rappresenta la qualificazione tecnica necessaria per garantire gli interessi tutelati nell'ordinamento giuridico, soprattutto quando si devono risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà.

Se finora i problemi tecnici di speciale difficoltà sono stati ricondotti all'utilizzo, anche parziale, di strutture in conglomerato cementizio armato (anche in costruzioni civili di modesta entità), non è dato conoscere gli esiti presumibili in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (dm 14 gennaio 2008).

Per le costruzioni esistenti, come noto, a prescindere dal regime edilizio amministrativo cui gli intereventi risultano subordinati, è necessario procedere alla valutazione di sicurezza nei casi elencati (cfr. paragr. 8.3) e secondo i criteri generali definiti (cfr. paragr. 8.2).

La valutazione di sicurezza (che in zona sismica comprende anche gli elementi non strutturali o strutturalmente autonomi - si pensi ai cornicioni, ai camini, ecc..) è un processo analitico d conoscenza dell'esistente che deve condurre alla definizione del modello strutturale con relativa caratterizzazione meccanica dei materiali ed altre informazioni utili per stabilire il c.d. fattore di confidenza.

Queste osservazioni portano a ritenere, in prima analisi, che il progettista dell'intervento edilizio libero redattore della relazione tecnica, sia chiamato ad asseverare, sotto le proprie responsabilità, sia la propria competenza professionale (sotto ammonimento dell'articolo 348 del codice penale) che le altre conformità richieste.

Ragionevole suggerire prudenza e, soprattutto, la massima diligenza possibile nei processi di valutazione e di decisione che portano all'asseverazione. Di contro, gli organismi istituzionali categoriali (Ordini e Collegi, ecc..) dovrebbero, a tutela della fede pubblica, supportare gli esercizi professionali con l'approntamento di percorsi di aggiornamento professionale specifici.

Con riserva di ulteriore approfondimento anche in modifica di quanto commentato.

data documento:
21-06-2010
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