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REGOLAMENTO EDILIZIO

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali relative alla redazione del REGOLAMENTO EDILIZIO comunale.

Sistema pre-vigente: la l. 1150/42

La legge urbanistica fondamentale considera l'edilziia come un'attività di derivazione urbanistica (e cioè da scelte pianificatorie e programmatorie).

Con l'art. 31, novellato con l'art. 10 della l. 765/1967, rubricato "Norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia", il legislatore ha individuato il regolamento edilizio uno strumento normativo di conformazione degli interventi tanto che il contrasto con esso è motivo ostativo del rilascio della "licenza edilziia".

I contenuti del regolamento edilizio: art. 33

L'articolo 33 in questione, stabiliva che "I comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con r. Decreto 27 luglio 1934-xii, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:
1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale;
2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8) l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi o giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
Nei comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare:
- la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore.
- l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;
- la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.
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Le discipline regionali: il caso Veneto

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Violazioni e sanzioni

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Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

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