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REGOLAMENTO EDILIZIO

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali relative alla redazione del REGOLAMENTO EDILIZIO comunale.

Il sistema vigente: il d.p.r. 380/2001

Con il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, "testo unico delle disposzioni legislative e regolamentari in materia edilzia" il legislatore ha riconosciuto l'autonomia disciplinare dell'attività edilizia che nel regime previgente era "ancorata" a quella urbanistica.

Il testo unico edilizia "contiene i principi fonamentali e generali e le disposzioni per la disciplina dell'attività edilizia" cui devono conformarsi sia le Regioni, per l'esercizio della "potestà legislativa concorrente", che i Comuni, nella disciplina dell'attività edilizia nell'ambito della loro autonomia statutaria e normativa (art. 3, d.lgs. 267/2000).

I contenuti del regolamento edilizio: art. 4 d.p.r. 380/2001

Il regolamento edilizio, che i comuni adottano nell'ambito della propria autonomia staturia e normativa, deve contentre la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative:

Nel regolamento edilizio, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

 

Natura giuridica dei contenuti del regolamento edilizio

L'articolo 44 (rubricato "sanzioni penali"), comma 1, llettera a) del d.p.r. 380/2001, testo unico edilizia, prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme restando le sanzioni amministrative, come reato contravvenzionale "l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire" [la disposzione si applica anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire - c.d. superDIA di cui all'art. 22, comma 3, d.p.r. 380/2001].

Ne consegue che i contenuti del regolamento edilizio assumono la qualifica di norma penale in bianco (in quanto il regolamento edilzio è fonte extrapenale) quando si riferiscono ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire e/o alla c.d. superDIA.

Nel caso di interventi subordinati al regime ordinario della denuncia di inizio attività (di cui all'art. 22, comi 1 e 2 del d.p.r. 380/2001) i medesimi contenuti del regolamento edilizio sono norme sanzionate solo amministrativamente (ved. art. 22, comma 7, d.p.r. 380/2001),

Le sanzioni penali e quelle amministrative

La sanzione penale per la violazione delle norme del regolamento edilizio, dove applicabile, è costituita da una ammenda fino a 20.658 euro.

... in costruzione

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