Dossier Tecnojus
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - capitolo 7
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
N.B: Dossier in fase di redazione - La versione completa con i file pdf relativi ai vari capitoli sono disponibili nella Guida Foav-Tecnojus, edizione Veneto n. 0-2008
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Sintesi dei contenuti
Il capitolo disciplina la progettazione e la costruzione delle nuove opere soggette anche all’azione sismica con indicazioni aggiuntive (e non sostitutive) di quelle riportate negli altri capitoli anche con riguardo alla valutazione della sicurezza e alla valutazione dell’azione sismica.
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Criteri generali di progettazione
Le costruzioni devono essere dotate di sistemi strutturali che garantiscano rigidezza e resistenza nei confronti delle due componenti ortogonali orizzontali delle azioni sismiche.
Il sistema di fondazione deve essere dotato di elevata rigidezza estensionale nel piano orizzontale e di adeguata rigidezza flessionale. Deve essere adottata un’unica tipologia di fondazione per una data struttura in elevazione, a meno che questa non consista di unità indipendenti. In particolare, nella stessa struttura deve essere evitato l’uso contestuale di fondazioni su pali o miste con fondazioni superficiali, a meno che uno studio specifico non ne dimostri l’accettabilità o che si tratti di un ponte.
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Caratteristiche generali delle costruzioni
Il capitolo definisce le seguenti caretteristiche generali delle costruzioni:
- regolarità
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Le costruzioni devono avere, quanto più possibile, struttura iperstatica caratterizzata da regolarità in pianta e in altezza. Se necessario ciò può essere conseguito suddividendo la struttura, mediante giunti, in unità tra loro dinamicamente indipendenti.
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- distanza tra costruzioni contigue
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La distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento e comunque non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per lo SLV, calcolati per ciascuna costruzione secondo il § 7.3.3 (analisi lineare) o il § 7.3.4 (analisi non lineare);
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in ogni caso la distanza tra due punti che si fronteggiano non può essere inferiore ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per a ·S /0,5g = 1. g
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Qualora non si eseguano calcoli specifici, lo spostamento massimo di una costruzione non isolata ·S/0,5g. alla base, può essere stimato in 1/100 dell’altezza della costruzione moltiplicata per a g
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Particolare attenzione va posta al dimensionamento dei distacchi se le costruzioni hanno apparecchi di isolamento sismico tenendo in conto le indicazioni riportate nel § 7.10.4 e nel § 7.10.6.
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- altezza massima dei nuovi edifici
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Per le tipologie strutturali: costruzioni di legno e di muratura non armata che non accedono alle riserve anelastiche delle strutture, ricadenti in zona 1, è fissata una altezza massima pari a due piani dal piano di campagna, ovvero dal ciglio della strada. Il solaio di copertura del secondo piano non può essere calpestio di volume abitabile.
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Per le altre zone l’altezza massima degli edifici deve essere opportunamente limitata, in funzione delle loro capacità deformative e dissipative e della classificazione sismica del territorio.
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Per le altre tipologie strutturali (cemento armato, acciaio, etc) l’altezza massima è determinata unicamente dalle capacità resistenti e deformative della struttura.
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- limitazione dell'altezza in funzione della larghezza stradale
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I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale.
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Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, i regolamenti e le norme definiranno la distanza minima tra la proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della strada.
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Si intende per strada l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale.
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Bibliografia (in costruzione)
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