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Dossier Tecnojus

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - capitolo 5

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008

N.B: Dossier in fase di redazione - La versione completa con i file pdf relativi ai vari capitoli sono disponibili nella Guida Foav-Tecnojus, edizione Veneto n. 0-2008
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Sintesi dei contenuti

Le norme contengono i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l’esecuzione dei ponti stradali.

Nel seguito col termine “ponti” si intendono anche tutte quelle opere che, in relazione alle loro
diverse destinazioni, vengono normalmente indicate con nomi particolari, quali: viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.

Le presenti norme, per quanto applicabili, riguardano anche i ponti mobili.

Prescrizioni generali

In sede di progetto vanno definite le caratteristiche generali del ponte, ovvero la sua localizzazione, la destinazione e la tipologia, le dimensioni principali, il tipo e le caratteristiche dei materiali strutturali impiegati ed il tipo delle azioni considerate ai fini del suo dimensionamento.

In sede di realizzazione si accerterà che le modalità tecnico esecutive adottate nell’esecuzione dell’opera siano rispondenti alle assunzioni ed alle prescrizioni di Progetto ed alle specifiche di Capitolato.

Geometria della sede stradale

Ai fini della presente normativa, per larghezza della sede stradale del ponte si intende la distanza misurata ortogonalmente all’asse stradale tra i punti più interni dei parapetti.

La sede stradale sul ponte è composta da una o più carreggiate, eventualmente divise da uno
spartitraffico, da banchine o da marciapiedi secondo l’importanza, la funzione e le caratteristiche della strada.

Altezza libera

Nel caso di un ponte che scavalchi una strada ordinaria, l’altezza libera al di sotto del ponte non
deve essere in alcun punto minore di 5 m, tenendo conto anche delle pendenze della strada sottostante.

Nei casi di strada a traffico selezionato è ammesso, per motivi validi e comprovati, derogare da quanto sopra, purché l’altezza minima non sia minore di 4 m.

Eccezionalmente, ove l’esistenza di vincoli non eliminabili imponesse di scendere al di sotto di tale valore, si potrà adottare un’altezza minima, in ogni caso non inferiore a 3,20 m.

Tale deroga è vincolata al parere favorevole dei Comandi Militare e dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

I ponti sui corsi d’acqua classificati navigabili dovranno avere il tirante corrispondente alla classe dei natanti previsti.

Per tutti i casi in deroga all’altezza minima prescritta di 5 m, si debbono adottare opportuni dispositivi segnaletici di sicurezza (ad es. controsagome), collocati a conveniente distanza dall’imbocco dell’opera.

Nel caso di sottopassaggi pedonali l’altezza libera non deve essere inferiore a 2,50 m.

Compatibilità idraulica

Quando il ponte interessa un corso d’acqua naturale o artificiale, il progetto dovrà essere corredato da una relazione idrologica e da una relazione idraulica riguardante le scelte progettuali, la costruzione e l’esercizio del ponte.

L’ampiezza e l’approfondimento della relazione e delle indagini che ne costituiscono la base saranno commisurati all’importanza del problema.

Di norma il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati il corso d’acqua attivo e, se arginato, i corpi arginali. Qualora eccezionalmente fosse necessario realizzare pile in alveo, la luce minima tra pile contigue, misurata ortogonalmente al filone principale della corrente, non dovrà essere inferiore a 40 metri. Soluzioni con luci inferiori potranno essere autorizzate dall’Autorità competente, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Nel caso di pile e/o spalle in alveo cura particolare è da dedicare al problema delle escavazioni dell’alveo e alla protezione delle fondazioni delle pile e delle spalle.

La quota idrometrica ed il franco dovranno essere posti in correlazione con la piena di progetto riferita ad un periodo di ritorno non inferiore a 200 anni.

Il franco di sottotrave e la distanza tra il fondo alveo e la quota di sottotrave dovranno essere assunte tenendo conto del trasporto solido di fondo e del trasporto di materiale galleggiante.

Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte durante la
piena.

Bibliografia (in costruzione)

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