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Beni Culturali e del Paesaggio

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali su edifici ed aree vincolate, con riferimento al d.lgs. 42/2004.

Autorizzazione per interventi sui beni culturali - art. 21

E' il provvedimento amministrativo, rilasciato dalla competente autorità (Ministero e del soprintendente), che rimuove il limite legale sussitente all'esercizio di talune attività sui beni culturali, ed acclararante la prescritta conformità degli interventi alla disciplina di settore.

L'autorizzazione è un titolo abilitativo autonomo rispetto ad altri eventualmente occorrenti per la realizzazione degli interventi, è resa su progetto o, qualora sufficeinte, su descrizione tecnica dell'intervento, avente efficacia di cinque anni.

Non sussistendo specifico divieto, l'autorizzazione può essere rilasciata in sanatoria, ovvero successivamente alla realizzazione degli interventi sui beni in tutela.

Il codice dei beni culturali prevede dunque 2 tipi di autorizzazione:

a) del Ministero, per i seguenti interventi:

b) del soprintendente:

Il procedimento per interventi di edilizia

In via ordinaria l'autorizzazione relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

Il termine è sospeso:

Decorso inultimente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministratore non provvede nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può fare ricorso al TAR con la procedura seguente:

1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.

Procedure edilizie semplificate

Nei casi ammessi dalla legge, è possibile eseguire gli interventi edilizi a mezzo denuncia di inizio attività trasmettendo, all'atto della denuncia al comune, l'autorizzazione preventivamente conseguita e corredata dal relativo progetto.

Interventi su beni pubblici

Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria può essere espressa nel'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Conferenza di servizi

L'assenso espresso in sede di conferenza di servizi dal competente organo del Ministero, con dichirazione motivata acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.

In caso di motivato dissenso, invece, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle disposizini di legge in materia di procedimento amministrativo.

Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle precrizioni da quest'ultimo impartite.

Valutazione di impatto ambientale VIA

Per le opere soggette a VIA l'autorizzazione è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.

In caso di pronuncia negativa per l'incompatibilità dell'intervento con le esigenze di protezione dei beni culturali, la procedura di VIA si considera conclusa negativamente; della pronuncia negativa deve essere data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il soprintendente ordina la sospensione dei lavori qualora durante gli stessi dovessero risultare comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa in sede di concerto.

Situazioni di urgenza

Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purchè ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la ncessaria autorizzazione.

Misure cautelari e preventive

Il soprintendente spetta:

Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

Bibliografia utilizzata per la redazione dei testi (libri, manuali, saggi web):