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soggetti

Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. D.lgs. 8 aprile 2008 n. 81

Soggetti interessati

In linea generale risultano soggetti "interessati" dalla diciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Per quanto riguarda i cantieri, invece, i soggetti sono:

L'individuazione dei soggetti è fondamentale nella disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ad essi vengono attribuiti precisi adempiementi (oblbighi) con le conseguenti responsabilità sanzionate sia in via amministrativa, penale che civile (risarcimento del danno).

Nella logica della responsabilità, e quindi delle competenze determinanti obblighi e adempimenti, i soggetti possono essere ricondotti a tre fattispecie:

Sono altresì da ritenersi "soggetti" anche gli organismi deputati al controllo/vigilanza e quelli organizzatori dei corsi in materia di sicurezza abilitanti i coordinatori.

Definizioni legali dei soggetti art. 89

b) «committente»: Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) «responsabile dei lavori»: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

d) «lavoratore autonomo»: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di suboridinazione;

e) «coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera» di seguito denominato «coordinatore per la progettazione»: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) «coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera» di seguito denominato «coordinatore per l'esecuzione dei lavori »: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

i) «impresa affidataria»: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

i-bis) «impresa esecutrice»: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

Le questioni - raccordo con ordinamento giuridico

Nei testi normativi, generalmente, si dovrebbe ricorrere alle definizioni allorchè i termini utilizzati non siano di uso corrente, non abbiano un significato giuridico già definito in quanto utilizzati in altri atti normativi ovvero siano utilizzati con significato diverso sia da quello corrente sia da quello giuridico.

Non sempre questo succede, per cui non di rado capitano difficoltà interpretative, difformità applicative e via elencando.

Altrettanto frequenti sono i casi di definizioni troppo generiche o "scollegate" dall'ordinamento giuridico.

Deve essere ricordato che la materia della sicurezza del lavoro è penalmente rilevante, nel senso che le violazioni alla normativa di tutela sono sanzionate penalmente (come reati contravvenzionali o come delitti). La responsabilità penale, come ampiamento noto, è personale (art. 27 della Costituzione), la quale richiama il concetto di colpevolezza propria (reato omissivo o commissivo) e non per fatto altrui.

Per questi motivi si intende dar seguito ad alcune osservazioni critiche sui soggetti definiti all'art. 89.

Committente

La definizione di committente pone inevitabilmente questioni inerenti il rapporto sussistente con l'appalto.

Dopo l'introduzione del d.lgs. 494/96 si diceva che il committente era una figura chiave e centrale nei processi di sicurezza in quanto titolare del potere decisionale e di spesa, un potere fortemente e prevalentemente incidenti sulla sicurezza come requisito. Si diceva anche di rifuggire da una identificazione formale del committente e di preferire, pertanto, quella sostanziale, per evitare forme speculative (es. far sottoscrivere il contratto d'appalto ad un prestanome di comodo ovvero a un soggetto delegato).

La formulazione della definizione di committente è suddivisa in due parti: una che pare essere al contempo una disposizione generale e una disposizione specifica per l'appalto di opere private, l'altra specifica per l'appalto di opere pubbliche.

In questo ultimo caso il fatto che il legislatore abbia precisato che per le opere pubbliche il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesta relativo alla gestione dell'appalto, porta a ritenere che nel committente di opere private tale potere possa mancare.

Una prima caratteristica della definizione di committente è l'apparente scollegamento dal committente in senso civilistico, e cioè di quelle desumibile dal codice civile.

Infatti sotto il profilo contrattuale/obbligazionario è ritenuto committente colui che incarica/conferisce a un'altra parte (contraente) un'obbligazione (la quale ha per oggetto una prestazione del fare apprezzabile patrimonialmente). Con il contratto il committente diventa a sua volta obbligato al pagamento del corrispettivo relativo alla prestazione commissionata.

Evidente che il committente civilistico può essere persona diversa dal soggetto nell'interesse del quale l'opera viene eseguita, intendendo per interesse il beneficiario dell'opera e non il titolare di un qualche diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc..) o altro diritto (conduttore, superficiario, affittuario, ....).

A nostro giudizio la locuzione "per conto del quale" utilizzata dal legislatore andrebbe precisata, viste le responsabilità penali previste per questa figura, ciò al fine di determinare con maggiore semplicità la figura del committente (ved. i casi di edifici aventi più proprietari che gesticono appalti separati).

Se il fine è quello di individuare nel committente il soggetto a cui compete l'obbligo di "pretendere" il requisito di sicurezza nei lavori relative alle opere edilizie (e che determinano la formazione di un cantiere edile), forse sarebbe sufficiente definirlo come "persona fisica o giuridica titolare del potere decisionale e di spesa relativamente ai lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nel campo di appliacazione del decreto, anche in assenza di appalto, e a cui competono gli obblighi previsti dal decreto stesso".

Responsabile dei lavori

La rinnovata definizione del responsabile dei lavorisoggetto che puņ essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del dlgs 163/06, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori č il responsabile unico del procedimento ad opera del d.lgs. 106/09 ha risolto la questione generatasi circa l'obbligatorietà di nominare tale figura che, per alcuni, sembrava dover coincidere con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione.

Va ricordato che la novella si discosta dalla definizione di responsabile dei lavori presente nella direttiva cantieri: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente.

Secondo tale definizione il responsabile dei lavori sembrerebbe che lo stesso debba essere uno dei soggetti svolgente le funzioni indicate. In tale logica, qualora la scelta ricadesse nella "persona" incaricata della progettazione non sembra esistano dubbi di sorta nel ritenere che tale soggetto non può che essere il progettista.

Coordinatori in materia di sicurezza e di salute

Innanzitutto i coordinatori devono essere soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali ovvero:

Il corso di aggiornamento non è specificatamente disciplinato nelle materie, anche se sembra ragionevole prsumere siano quelle del corso base, e, soprattutto, nella "tempistica": con il termine "a cadenza quinquennale" si è portati ad intendere che il corso debba essere organizzato/frequantato ad ogni scadere di quinquennio. La locuzione "della durata complessiva di 40 ore" significa, oltre che determinare l'ammontare minimo di ore di formazione, che il monte ore può essere raggiunto anche tramite "crediti" acquisibili nel corso dei 5 anni.

Per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), oltre ai requisiti sono stabili dei divieti: egli non può essere (nel senso di coincidere):

incompatibilità che non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa costruttrice.

Soggetti affidatari e soggetti esecutori dei lavori

Il decreto legislativo considera, a livello esecutivo, tre soggetti:

  1. impresa affidataria;
  2. impresa esecutrice;
  3. lavoratori autonomi.

Il soggetto impresa è, sotto il profilo civilistico, ben distinto dal lavoratore autonomo; quest'ultimo è "una persona (che) si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" (art. 2222 C.C.).

Secondo il codice civile, a quanto pare, non è richiesto al lavoratore autonomo l'esercizio di un'attività professionale, diversamente da quanto stabilito dal decreto 81/2008, e tantomeno è richiesto il requisito di "organizzazione".

Il lavoratore autonomo può essere l'affidatario/esecutore dell'intera opera o di parte della stessa. Per cui un'opera potrebbe essere realizzata da più lavoratori autonomi nominati direttamente dal committente o dall'impresa affidataria dell'appalto.

Nel Codice Civile non esiste la definizione di "impresa" bensì quella di "imprenditore" dalla quale può essere mutuata. Infatti è imprenditore "chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi" (ved. art. 2082 C.C.), ed "è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori" (ved. art. 2086 C.C.).

Sono "collaboratori" dell'imprenditore, in via generale, i prestatori di lavoro, ed in particolare i prestatori di lavoro suboridnato, ovvero coloro che si obbligano "mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (ved. art. 2094 c.c.), prestatori di lavoro che sogliono distinguersi "in dirigenti, quadri, impiegati e operai" (ved. art. 2095 c.c.).

L'imprenditore viene definito "piccolo" quando assume determinate qualifiche, quali quella di "artigiano" ovvero quando esercita "un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia" (ved. art. 2083 C.C.).

Tra gli esecutori non viene disciplinato il caso di esecuzione diretta da parte del committente con o senza eventuali aiuti, fermo restando l'obbligo di far eseguire gli impianti, laddove pertinenti con i lavori in esecuzione, ovvero dei suoi famigliari, sia quando l'opera di questi avviene autonomamente (non c'è il ricorso all'appalto), sia quando intervengono all'interno di un cantiere di lavori affidati in appalto.

Il caso maggiormente ricorrente è quello dell'esecuzione di piccole lavorazioni (es. l'esecuzione di tracce, demolizioni, rimozioni, ecc..) in orari e giorni diversi da quelli in cui è presente l'impresa (es. il sabato, domenica o festivi, orari serali o di primo mattino).

Servizio:

 capitolo: definizioni generali (non attivo)  
      data documento
     
26-01-2009
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