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Principi essenziali

NON ATTIVOApprofondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. D.lgs. 8 aprile 2008 n. 81

Introduzione

La sicurezza nei luoghi di lavoro, e dei cantieri edili in particolare, è un tema ricorrente che riempie frequentemente le cronache.

La sua attualità è data anche dalla "parziale" ridefinizione della disciplina precedente (dlgs 494/96) ad opera del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).

Il dossier, dedicato all'illustrazione delle "nuove" disposizioni e quella delle tematiche sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e comunitari, è svolto in collaborazione con:

Principi fondamentali di sicurezza

Con la direttiva 92/57/CEE si è introdotto l'obbligo di pianificare la sicurezza in tutti i cantieri in cui sono presenti più imprese, riservando particolari adempimenti (la notifica preliminare) per i soli cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori, o la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni.

Diversamente da quanto disposto dal previgente d.lgs. 494/96, la sicurezza è requisito imprescindibile che va pianificato in tutti i cantieri in cui sono presenti più imprese, senza eccezioni di sorta (ved. in merito Corte di Giustizia Europea, sentenza contro l'Italia, 25 luglio 2008 causa C-504/06 link al sito della Corte e alla massima della sentenza)

Il principio di protezione oggettiva e quello dell'indisponibilità del diritto alla salute.

In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, quali sono i cantieri edili, sono stati elaborati nel tempo indirizzi giurisprudenziali pressochè univoci e consolidati, i quali richiamano spesso il principio della "protezione oggettiva".

Si tratta di un principio secondo il quale (cfr., da ultimo, Cass. Pen., sez. IV, 21-12-2006 n. 41951) le norme antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore soprattutto dagl infortuni derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia.

La Suprema Corte, dunque, ribadisce che "la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purchè normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro".

Secondo i giudici penali, l'impostazione del loro orientamento costituisce applicazione del "principio di protezione oggettiva" che assurge a principio generale dell'ordinamento antifortunistico, in virtù del quale "le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare gli incidenti ai lavoratori in ogni caso, e cioè quando essi stessi, per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo, possono provocare l'evento".

Altro principio di derivazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2008 n. 12348) ammette che:

"la funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro è infatti principalmente quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori - per inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione, ecc.. - per cui non appare giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi. E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in situazioni di pericolo, in considerazione dell'indisponibilità del diritto alla salute".

La materia: inquadramento giuridico

La salute e la sicurezza, in generale e sul lavoro, è tutelata da diverse diposizioni normative (fonti e rango); in particolare occorre fare riferimento a:

Nozioni e concetti tecnico-giuridici principali

La sicurezza ha fondamentalmente tre momenti di attenzione:

a. L’individuazione e valutazione di tutti i rischi concreti e, conseguentemente, la predisposizione delle misure idonee a prevenirli (misure di prevenzione e protezione);
b. La comunicazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione attraverso l’informazione e la segnaletica;
c. L’attuazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi preventivati e a quelli eventualmente insorgenti in fase esecutiva.

Occorre osservare che l’attuazione di una misura di prevenzione e protezione (quale può essere lo sbarramento di un foro sul vuoto, o la presenza di una semplice tavola ferma-piede) costituisce essa stessa una comunicazione: informa che in quel punto c’è un pericolo, un rischio.

Possiamo riassumere alcuni principi fondamentali finora espressi:

a. La sicurezza è un valore e come tale va salvaguardato attivamente e passivamente;
b. La sicurezza va garantita sempre, ovunque e comunque: non beneficia di deroghe;

La sicurezza deve essere perseguita preventivamente attraverso gli strumenti a disposizione:

I. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
II. Piano operativo di sicurezza (POS);
III. Piano sostitutivo di sicurezza (PSS);
IV. Fascicolo dell’opera;
V. Verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche, delle informazioni trasmesse.

Costituiscono strumenti a disposizione della sicurezza anche i soggetti responsabili e gli adempimenti loro ascritti:

a. Committente;
b. Responsabile del procedimento;
c. Responsabile dei lavori;
d. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
e. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
f. L’appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro;
g. Il direttore tecnico o direttore di cantiere;
h. Il direttore dei lavori.

Nell’ambito degli appalti pubblici il responsabile del procedimento è anche soggetto incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera: in altri termini risulta pacifico che è anche il responsabile dei lavori.

Su questa figura cardine ricadono una serie di competenze e adempimenti che richiedono la massima diligenza, prudenza e perizia oltre che la scrupolosa osservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Al responsabile dei lavori competono una serie di obblighi tra i quali la valutazione dei piani: sembra scontato dire che la valutazione richiesta non possa essere solo formale in relazione ai contenuti minimi prescritti dai regolamenti, bensì debba essere anche e soprattutto di merito. È indispensabile avere consapevolezza che i rischi individuati siano quelli specifici per il cantiere e che le misure preventive e protettive prescelte corrispondano a quei rischi.

In fase esecutiva il controllo più significativo si ritiene essere quello relativo alla comunicazione dei rischi e delle misure precauzionali.

Per le valutazioni e i controlli può essere utile seguire un ordine gerarchico su scala qualitativa e quantitativa dei rischi: in allegato riporto le principali cause di infortunio sui cantieri e le principali inosservanze monitorate dagli istituti di prevenzione.

I principali obblighi e adempimenti previsti per le varie figure sono quelli riportati nel proseguo.

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