Caratterstiche dell'intervento
A questo proposito si deve dire che già la circolare Ministero LL.PP., direzione generale dell’urbanistica, n. 3210 del 28.10.1967, riportava:
“per opere di consolidamento devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità dell’edificio e riguardanti fondazioni, strutture portanti e coperture, e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell’edificio.”
“per opere di restauro devono considerarsi quelle tendenti non solo alla conservazione dell’edificio nella sua inscindibile unità formale-strutturale ma anche alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonico-decorativi, al ripristino di parti alterate ed all’eliminazione di superfetazioni degradanti. Il restauro deve rispettare tanto l’aspetto esterno quanto l’impianto strutturale tipologico-architettonico dell’interno e le parti decorative, pur provvedendo in ordine alle esigenze igieniche e di abitabilità. Potranno, invece, essere consentiti eventuali adattamenti a nuove destinazioni d’uso, qualora queste siano compatibili con il carattere urbanistico, oltre che storico ed artistico, del complesso e, soprattutto, non contrastino con la concezione unitaria propria dei singoli organismi edilizi.”
Non è qui il caso di richiamare le carte del restauro e tutta la teoria che su questo settore si è sviluppata perché attività riferita alle opere monumentali. Questo non significa attribuire al termine restauro un significato architettonico di intervento finalizzato alla ricostruzione della vita e del significato dell’edificio sotto gli aspetti:
- morfologico
- tipologico
- strutturale
- funzionale
mentre al risanamento conservativo, si può far corrispondere una finalità più ampia, di aggiornamento (attualizzazione) dell’organismo edilizio sia sotto l’aspetto
- tipologico
- strutturale
- funzionale
- per certe misure, morfologico
pur sempre nel rispetto dei medesimi aspetti originari. Lo scopo del risanamento conservativo può avere una più ampia portata del restauro in quanto può conferire all’organismo edilizio un uso più rispondente alle esigenze attuali pur sempre nel rispetto dei caratteri originari.
Come dice la legge la finalità degli interventi sono la conservazione e l’assicurazione della funzionalità, fini che si devono raggiungere solo attraverso un “insieme sistematico di opere”.
Insieme sistematico significa che gli interventi, da un punto di vista tecnico, debbano riguardare l’intero organismo edilizio (e non una sola sua parte), per cui tutte le singole operazioni, complesse e sistematiche, debbono trovarsi in una condizioni di reciproca complementarietà con l’insieme.
Questo tipologia di interventi si caratterizzano in quanto “attuati mediante una serie di opere coordinate tra loro in base ad un progetto unitario riferito all’intero edificio globalmente inteso”.
Ciò significa che rientrano nella nozione di restauro e risanamento conservativo anche categorie che, se valutate singolarmente, appartengono ad altre tipologie di intervento (manutenzione ordinaria e/o straordinaria).
Per quanto concerne il mutamento della destinazione d’uso, si deve rilevare che lo stesso si deve rendere possibile con il carattere conservativo e assicurativo della funzionalità e, quindi, con l’impianto architettonico, tipologico e strutturale, in modo che sia mantenga una neutralità sull’assetto urbanistico esistente.
Secondo il Pagliari (opera citata) risulta legittima l’inclusione dell’intervento di restauro e risanamento conservativo, l’evenienza di un intervento attraverso il quale si recuperi all’uso residenziale una costruzione in centro storico avente una precedente destinazione produttiva. Questa affermazione non appare avulsa dalla ratio della legge 457/78 come afferma l’autore, in effetti se tale operazione avviene nei limiti tecnici propri del restauro e del risanamento conservativo, ciò costituisce riqualificazione dell’esistente con lo scopo di aumentare il patrimonio residenziale.