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CERTIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - EDILIZIA SOSTENIBILE

Approfondimenti, analisi, valutazioni, risorse, materiali per orientare la progettazione e l'esecuzione di qualità ed ogni altra attenzione orientata alla cultura della responsabilità.

Introduzione: questioni terminologiche

Dal 1976 la produzione normativa si occupa di dettare disposizioni in merito al contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici (legge n. 373/1976).

Nel proseguo degli interventi legislativi

La questione energetica, considerata in tutte le sue declinazioni (rendimento, efficienza, riqualificazioni, risorse alternative, ecc..), è un interesse pubblico che supera perfino i confini nazionali non solo per le implicazioni economiche degli approvigionamenti bensì anche, e forse in modo sempre più pressante, per le implicazioni ambientali in senso lato (consumo di risorse naturali irriproducibili, produzioni di rifiuti, gas ed altri inquainanti, influenze sul microclima e sul clima globale, es. effetto serra - ecc.).

Le questioni energetiche, pertanto, anche in ragione della loro connessione ambientale, costituiscono un interesse pubblico tutelato dall'ordinamento giuridico con generale rilevanza penale delle inosservanze agli obblighi prescritti.

La materia: inquadramento giuridico

Le materie "giuridiche" sono fondamentali per stabilire la competenza legislativa in seno alla "ripartizione" attuata con il novellato articolo 117 della Costituzione (ved. legge costituzionale n. 3/2001); pertanto appare opportuno una considerazione in merito in ragione del fatto

Il d.lgs. 192/2005 ha per oggetto "attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia",

Rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome in relazione al novellato art. 117 della Costituzione.

Ruolo dei Comuni.

Le definizioni legali

a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata e' il kW;

i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

 

Nozioni e concetti tecnico-giuridici

La regola d'arte

.... richiamata art. 7, comma 2, d.lgs. 192/05

Non conformità

..... giurisprudenza

Vizi e difetti di costruzione

.... giurisprudenza

Bibliografia: i manuali sono disponibili nella Guida FOAV-TECNOJUS 0-2008