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Introduzione

Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità, relativamente alla contrattualizzazione per l'esecuzione delle opere.

Premessa (fondamentale)

La realizzazione di interventi e/o opere/lavori edili (di architettura, ingegneria civile, ecc..) può essere diretta (c.d. esecuzione in economia da parte del soggetto "beneficiario") oppure affidata a terzi (ovvero ad altre "parti").

In questo ultimo caso il rapporto che si stabilisce tra le due parti è solitamente generalizzato con il termine "appalto".

Sotto il profilo giuridico, però, la generalizzazione deve segnare il posto alla specificazione: risulta infatti necessario individuare il "tipo legale di rapporto" al quale ricondurre uno specifico rapporto di lavoro al fine di individuare le regole giuridiche che lo governano, quindi i regimi di responsabilità in relazione alla diversa ripartizione del rischio a parità di prestazione (oggetto).

Sotto il profilo strettamente giuridico i rapporti giuridici che possono stabilirsi in concreto (quindi oltre il nomen iuris che le parti possono attribuire al loro rapporto) per la realizzazione di opere edili possono essere classificati in relazione al tipo di lavoro prestato:

All'interno della locatio operis sono presenti diversi istituti contrattuali, tra i quali, per quanto di interesse in questa sede, rilevano:

Il dossier intende approfondire le questioni attinenti le due principali tipologie contrattuali, l'appalto e il contratto d'opera (manuale), sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e comunitari, ed è svolto in collaborazione con:

Definizione "legale" di (contratto d')Appalto

Il codice civile definisce l'appalto come "il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso il corrispettivo in danaro" (art. 1655).

Definizione "legale" di contratto d'opera

L'art. 2222 del Codice Civile definisce contratto d'opera "Quando una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo (ndr: capo, del titolo III del libro V - del lavoro), salvo che per il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".

Il libro IV è riferito alle obbligazioni (art. 1173), ai contratti in generale (art. 1321), e all'appalto (art. 1655), per quanto di interesse in questa sede.

Definizione "legale" di lavoro subordinato

Il riferimento è l'art. 2094 del Codice Civile, rubricato "prestatore di lavoro subordinato": "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

E' imprenditore chi esercita profesionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082). L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipnedono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 2086).

Sono invece piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083).

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