Skip to: Site menu | Main content


Contratto d'opera

Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità, relativamente alla contrattualizzazione per l'esecuzione delle opere.

Il contratto d'opera

Come già ricordato nell'itroduzione, l'art. 2222 del Codice Civile definisce contratto d'opera "Quando una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo (ndr: capo, del titolo III del libro V - del lavoro), salvo che per il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".

Il libro IV è riferito alle obbligazioni (art. 1173), ai contratti in generale (art. 1321), e all'appalto (art. 1655).

Per quanto di interesse in questa sede, il contratto d'opera rientra tra i contratti sinallagmatici, quindi ha natura corrispettiva.

Il prestatore d'opera si obbliga dunque di eseguire il compimento dell'opera o del servizio in modo corrispondente a quanto pattuito nel rispetto del dovere di correttezza e di buona fede.

Quando il prestatore d'opera accetti di eseguire una prestazione non rientranti nelle sue normali attività, deve eseguire con diligenza la prestazione dovuta fermo restando che risponde dei danni derivanti dall'imperfetta esecuzione di essa, nonostante abbia preventivamente avvisato il committente della propria incompetenza.

Come per l'appalto anche il contratto d'opera si caratterizza per l'autonomia dell'esecutore rispetto al committente e l'assunzione del rischio, essendo l'obbligazione di risultato.

Differenze con il contratto d'appalto

Rispetto all’appalto, va considerato che nel contratto d’opera è centrale il requisito del “lavoro prevalentemente proprio”. In giurisprudenza, la distinzione si basa in sostanza sulle dimensioni dell’impresa dell’obbligato: se si tratta di impresa con vasta organizzazione di mezzi (‘’in primis’’ le società commerciali) si ha appalto; se l’obbligato (artigiano, professionista) non dispone di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, si applica la disciplina del contratto d’opera.

Rispetto al contratto di lavoro subordinato: la distinzione sta nell’assenza del vincolo di subordinazione e nell’obbligo di realizzare un’opera o un servizio. Nella pratica è tuttavia frequente la dissimulazione di un contratto di lavoro mediante la conclusione di un contratto d’opera (es. di un contratto di lavoro a progetto).

Caratteristiche del contratto d'opera

Il prestatore d'opera deve procedere all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte.

Nel caso in cui ciò non avvenisse il committente può fissare un congruo termine entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi alle condizioni contrattuali.

Trascorso inutilmente il termine fissato il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto del risarcimento dei danni.

Qualora il corrispettivo non fosse convenuto dalle parti e non potesse essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

Area di servizio e interattività:

Versione cartacea dell'intera sezione
Schema concettuale della sezione
Bibliografia relativa alla sezione