Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - titolo IV - cantieri edili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le questioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dei lavori: nuova definizione
di romolo balasso architetto

Il decreto legislativo 106/2009 ha ridefinito la figura del responsabile dei lavori nel modo seguente:

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Il decreto legislativo correttivo ha dunque risolto le questioni emerse circa il coinvolgimento del progettista e del direttore dei lavori.

La novellata definizione del responsabile dei lavori, però, differisce da quella contenuta nella direttiva cantieri (89/57/CEE del 24-6-1992): qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente.

Secondo una certa linea di pensiero il legislatore europeo avrebbe identificato il "responsabile dei lavori" come una figura "addetta ai lavori", ovvero in possesso di requisiti professionali legati alla progettazione e/o all'esecuzione e/o al controllo dell'esecuzione, correlazione che non si riscontra più nella definizione operata con il d.lgs. 106/09 (com'era invece nel d.lgs. 494/06 e d.lgs. 81/08 prima versione).

In altri termini, sempre secondo questa linea di pensiero, il legislatore avrebbe creato la figura del "responsabile dei lavori" non per offrire al committente una mera opportunità di trasferire in capo ad altri le proprie responsabilità, bensì come possibilità del committente stesso di delegare i propri compiti a persone tecnicamente esperte (del settore) quando egli non possiede idonea professionalità.

La tesi suddetta avrebbe la sua "ratio" nel principio contenuto all'art. 16 del d.lgs. 81/08: la delega di funzioni, oltre all'atto scritto recante data certa, richiede che il delgato sia in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Una ulteriore conferma sarebbe data dal fatto che il committente, in caso di delega, rimarebbe in ogni modo responsabile per la sussistenza della c.d. culpa in eligendo e culpa in vigilando: la delega non esonera il committente di verificare che i delegati compiano le funzioni loro trasferite.

vedi anche: committente e esecutori

data documento:
22-10-2009
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