Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - titolo IV - cantieri edili

 

 

 

 

 

 

definzioni

 

 

 

 

 

obblighi

 

 

 

 


 

 

Le questioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sulla verifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sull'esecuzione
in economia e idoneità

 

 

 

 

 

 

 

Esecutori di lavori edili - di romolo balasso architetto

Il decreto legislativo 81/2008 ha introdotto la definizione di impresa affidataria per distinguerla da quella esecutrice (o da quelle esecutrici, ovvero subappaltatrici), introducendo un obbligo generico di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, oltre che un obbligo specifico di verifica dell'idoneità tecnico-professionale, non solo in caso di soggetti intervenenti in cantieri subordinati a PSC e fascicolo, bensì anche nel caso di affidamento da parte di una unica impresa.

impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione delll'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonchè disponibilitò di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
....
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
...

Le questioni relative agli "esecutori" di lavori, si ritengono doversi riferire ai seguenti interrogativi:

  • la verifica dell'idoneità tecnico-professionale posta in capo al committente o al responsabile dei lavori (obbligo sanzionato penalmente con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro), può ritenersi evasa con la trasmissione in Comune della documentazione che imprese e lavoratori autonomi sono obbligati ad esibire, oppure deve sostanziarsi in un giudizio di merito debitamente formalizzato?
  • per i lavori in economia realizzati direttamente dal committente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto si prescinde dal possesso dell'idoneità tecnico-professionale richiesta per le imprese e i lavoratori autonomi, visto che sussiste l''obbligo di trasmissione nelle modalità indicate?
  • risultano ammessi lavori in economia diretta del committente o dei propri familiari in assenza delle idoneità tecnico-professionali, sia per la realizzazione dell'intera opera edilizia (con esclusione degli impianti per i quali sussiste l'obbligo di esecuzione da parte di soggetti in possesso dei prescritti requisiti) oppure in "apporto/supporto" ad imprese e/o lavoratori autonomi limitatamente ad alcune singole lavorazioni?

Con il riferimento alla verifica, si ritiene che quella in capo al committente o al responsabile dei lavori, consista nella formalizzazione di una valutazione, sulla base della documentazione esibita dalle imprese e dai lavoratori autonomi, in ordine al possesso delle pretese capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Certo è che si tratta di una verifica alquanto complessa e difficile al fine di evitare la c.d. culpa in eligendo, considerato che iscrizioni camerali ed altri documenti non pare siano destinati a provare la "capacità" e "competenza" dell'esecutore, sia esso impresa o lavoratore autonomo.

Con l'appalto, così come definito nel codice civile (art. 1655), l'appaltatore si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio conforme alle condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte (art. 1662) esente da vizi e difetti (artt. 1667 e 1669). Si profila dunque un possibile problema di ingerenza del committente nell'organizzazione del cantiere, il cui limite può travolgere la natura giuridica (civilistica) dell'appalto.

Forse è possibile ritenere sufficiente una specifica dichiarazione dell'appaltatore, sia esso impresa o lavoratore autonomo, di avere l'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza rispetto ai lavori da eseguire, così come documentata nei documenti da allegare e descritti nell'allegato XVII.

Se la finalità del legislatore è quello di garantire livelli di sicurezza e salute adeguati ai lavori attraverso un sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi, sembrerebbe una contraddizione quella di consentire al committente e ai propri dipendenti di eseguire lavori in assenza dell'idoneità tecnico-professionale.

Per cui in tali casi potrebbe costituire idoneità tecnico-professionale la redazione di un PSC e/o POS, al fine di valutare preventivamente i rischi e le misure necessarie a prevenirli o ridurli, oltre alla documentazione di una specifica attività di formazione/informazione.

La stesso criterio potrebbe essere seguito per il committente privato che intedesse eseguire in prorprio l'opera o contribuire all'esecuzione della stessa con singole lavorazioni, semprechè il committente non possa qualificarsi come lavoratore autonomo in possesso della prescritta idoneità tecnico-professionale.

L'intervento diretto del committente in cantiere, anche in orari esterni a quelli dell'impresa/lavoratori autonomi, diventa particolarmente significativo in quanto lo stesso potrebbe utilizzare macchinari e attrezzature di altri senza averne la competenza, così come potrebbe modificare le condizioni di sicurezza presenti, facendo insorgere inattese condizioni di rischio o pericolo.

ved. anche Responsabile dei lavori e Committente

data documento:
27-10-2008
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