Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perchè la SCIA non sostituisce anche il permesso di costruire?
di romolo balasso architetto

Sembra una convinzione comune, e scontata, il fatto che la nuova SCIA non sostituisce il permesso di costruire. Se dubbio ci deve essere questo deve essere limitato alla DIA.

La ragione principale adotta per tale convincimento, pare la seguente:

a prescindere dall'enunciato dell'articolo 19 novellato, il comma 4-ter indica chiaramente che la disciplina della SCIA si sostituisce a quella della DIA e, quindi, si dovrà intendere sostitutiva dei soli atti di assenso che già erano stati sostituiti dalla DIA, e non anche di altri, aggiuntivi.

In altri termini la SCIA non ha comportato un'estensione del campo di applicazione rispetto al regime della DIA previgente.

Per quanto concerne l'edilizia, consegue che la SCIA avrebbe sostituito la sola disciplina della previgente DIA, peraltro limitatamente a quella prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 22 testo unico edilizia, e non anche il permesso di costruire (secondo il noto parere ministeriale).

Abbiamo ricordato in altro commento che la DIA edilizia ha sostanzialmente sostituito un atto di assenso edilizio diverso dalla concessione edilizia, espressamente esclusa, ciò in quanto, verosimilmente, a quel titolo abilitativo sono state riconosciute le caratteristiche richieste dalla legge per essere sostituito (cfr. art. 19 della l. 241/90 così come sostituito dalla legge 537/93).

Il riferimento all'autorizzazione edilizia è immediato come anche all'allora vigente relazione asseveratrice di opere interne (ex art. 26 della legge 47/85).

Appare ragionevole ritenere, pertanto, che gli interventi originariamente subordinati ad autorizzazione edilizia e quelli che strada facendo si sono aggiunti alla disciplina della DIA, differiscono dagli interventi subordinati a concessione edilizia ovvero a permesso di costruire.

Logica vuole che la differenza sarebbe da individuare nelle caratteristiche dell'atto di assenso sostituito (e legittimamente sostituibile) racchiuse negli enunciati seguenti:

  • legge 537/93: "il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tenciche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi";
  • legge 80/05: "il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi".

Evidente la diversità delle due disposizioni: la novella del 2005 espunta le valutazioni tecniche discrezionali ed aggiunge gli atti amministrativi a contenuto generale e gli specifici strumenti di programmazione settoriale.

Sembra altrettanto ragionevole ritenere che per il legislatore gli interventi edilizi ammessi a DIA (già autorizzazione edilizia) rispetto a quelli subordinati a permesso di costruire (già concessione edilizia) si caratterizzano per l'assenza di valutazioni tecniche discrezionali, assenza di limiti o contingenti, mero accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale.

Il riferimento agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia è immediato, così come immediato è il dover intendere l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge, fondamentalmente, all'accertamento della conformità degli interventi alle previsioni contenute nei predetti strumenti, regolamenti e discipline.

Ma la prescritta conformità alle suddette previsioni è il medesimo requisito e presupposto richiesto per il rilascio del permesso di costruire (cfr. art. 12, primo comma, e 13, primo comma del TUED) oltre che per dar corso alla c.d. attività edilizia libera (così come nel novellato art. 6 del TUED).

Se con la formulazione dell'art. 19 data dalla legge 537/93 si poteva pensare che la valutazione della conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente fosse caratterizzata dalla presenza di valutazioni tecniche discrezionali (appartenenti al genus della discrezionalità amministrativa), dopo il doppio espunto compiuto dalla legge 80/2005 (e cioè l'esclusione espressa delle concessioni edilizie e l'assenza delle valutazioni tecniche discrezionali) verrebbe meno questo fondamentale elemento distintivo.

Pertanto, a rigore di logica, tutti gli atti di assenso edilizi richiedenti la mera conformità alle citate previsioni dovrebbero essere stati sostituiti dalla DIA, fatto che non si è verificato in quanto l'interprete ha dato ampio significato al contenuto del comma 4 della legge 80/2005: "Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti".

Con tale enunciato, infatti, si è ritenuta impregiudicata la disciplina edilizia contenuta nel testo unico di cui al d.p.r. 380/2001 anche se il tenore letterale si limita ai termini e non alla disciplina contenuta in disposizioni di leggi vigenti.

Ma questa formula di "salvaguardia" è stata a sua volta espunta dalla disciplina della SCIA, per cui gli interrogativi sono d'obbligo: è sufficiente la disposizione del comma 4-ter per ritenere inapplicabile la SCIA anche al permesso di costruire? Se semplificazione deve essere che semplificazione sia, senza contorsionismi e sofismi di sorta!

data documento:
22-09-2010
file:
fonte:
Tecnojus