Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve excursus normativo sulla DIA, in partico-lare della DIA edilizia e loro caratteristiche peculiari
di romolo balasso architetto

La denuncia di inizio attività nasce, come istituto di semplificazione, con la legge 241/90, articolo 19, istituto diverso da quello del silenzio assenso disciplinato dal successivo articolo 20, sempre della medesima legge.

Nel 1990 la DIA poteva sostituire l'atto di consenso soltanto per l'esecizio delle attività individuate da regolamenti, i quali dovevano anche decidere i casi in cui dette attività potevano darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine prefissato dall'amministrazione competente alle verifiche d'ufficio.

Con la novella del 1993 (legge 537 del 24 dicembre) la DIA si intendeva sostituita agli atti di consenso comunque denominati, aventi determinate caratteristiche (il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento ecc..), fatta esclusione per concessioni edilizie e delle atutorizzazioni ex legge 1089/39, 1497/39 e 431/85.

Siccome in materia edilizia esisteva la concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia (cfr. art. 48 legge 457/78 ed art. 7 legge 94/82), si potrebbe presumere che la DIA potesse essere alternativa alla alla sola autorizzazione edilizia (senza ulteriori intermediazioni normative).

Ma nella materia edilizia la DIA è stata specificatamente ammessa con il decreto legge n. 468 del 26.7.1994 (a cui sono seguiti altri 14 provvedimenti per mancata conversione in legge entro i termini), per trovare "definitiva" sistemazione con la legge 662/96 (entrata in vigore 1.1.97 - essendo la legge finanziaria), il cui art. 2, comma 60, ha sostituito l'art. 4 della legge 493/93.

La DIA in edilizia introdotta con la legge 662/96 si caratterizzava e distingueva dall'istituto generale disciplinato nella legge 241/90 (come novellato dalla legge 537/93) in quanto:

  • era facoltativa agli atti di assenso previsti per gli interventi ammessi a denuncia, specificatamente elencati (8 tipologie);
  • non era applicabile sugli immobili vincolati ex lege 1089/39, 1497/39, 394/91 e 431/85, 183/89 e negli immobili compresi nelle zone A oltre che sugli immobili vincolati dagli strumenti urbanistici;
  • l'attività poteva essere iniziata trascorsi 20 giorni dalla presentazione;
  • l'amministrazione aveva un compito preventivo: entro lo stesso termine di 20 gg. doveva ordinare all'interessato di non effettuare l'intervento, senza compiere alcuna valutazione circa la possibilità di conformare l'intervento stesso alla normativa vigente e richiedere tale adempimento entro un termine dalla stessa prefissato;
  • la DIA era a tempo (efficacia di tre anni), alla stregua del titolo abilitativo espresso, al fine di garantire la collettività dall'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistico-edilizie;
  • la DIA era corredata da un'asseverazione del progettista abilitato che assumeva la qualifica di cui all'art. 359 del c.p. (persona esercente un servizio di pubblica necessità) e le responsabilità penali dell'art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati);
  • la DIA doveva concludersi con comunicazione obbligatoria di fine lavori da parte dell'interessato, corredata da un collaudo redatto dallo stesso progettista.

Nel 2001/2002 il testo unico edilizia non ha modificato sostanzialmente l'ìstituto della DIA edilizia, per quanto concerne questa sua "parziale" autonomia rispetto alla DIA generale della legge 241/90. Le modifiche principali dell'istituto, entrate in vigore nel luglio 2003, sono:

  • DIA come "procedura" ordinaria per gli interventi "residuali" (comma 1), non costituenti attività edilizia libera (art. 6) e non subordinati a permesso di costruire, e per le varianti di un certo tipo ai permessi di costruire (comma 2), fatta salva la facoltà dell'interessato di ricorrere al permesso di costruire (comma 7);
  • DIA alternativa al permesso di costruire nei casi prescritti (commi 3 e 4);
  • inizio attività possibile solo dopo 30 giorni dalla presentazione della denuncia, termine entro il quale la P.A. poteva adottare lìordine motivato di non effettuare l'intervento;
  • DIA possibile anche sugli immobili vincolati a condizione dell'ottenimento preventivo della prescritta autorizzazione o parere;
  • collaudo finale a firma del progettista abilitato o di altro tecnico abilitato.

La parziale autonomia della DIA edilizia rispetto alla DIA generale si è mantenuta anche dopo le novelle legislative di quest'ultima da parte delle leggi 15/2005 e 80/2005.

Per quanto concerne la DIA edilizia è nota la divisione esistente sia in giurisprudenza che in dottrina per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'istituto, ovvero se la DIA è un titolo abilitativo tacito decorsi i 30 gg, oppure un mero atto del privato.

Sembra che la seconda tesi sia la prevalente nonostante le disposizioni innovative dell'istituto generale, laddove asserisce che "è fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ...".

Appare ragionevole che i poteri di autotutela possono essere esercitati dalla P.A. solo nel caso in cui l'atto rappresenti una propria volontà, la quale, con accertamenti a posteriori, risulta viziata nella legittimità, fatto che non sembra possa riscontrarsi qualora l'atto sia del privato.

La DIA ordinaria, però, da come si deduce dal parere rilasciato dall'IUfficio legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa (a firma del Cons. Giuseppe Chinè), differisce dalla DIA alternativa: quest'ultima sembra qualificarsi come un titolo abilitativo tacito per le previsioni contenute negli artt. 38, comma 2-bis, e 39, comma 5-bis, del testo unico edilizia, secondo i quali, rispettivamente:

  • la DIA alternativa può essere annullata in autotutela dalla stessa P.A. "in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo", provvedimento con il quale l'amministrazione, qualora la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria;
  • la DIA alternativa può essere annullata dalla Regione entro 10 anni dalla sua "adozione" (rectius efficacia) nel caso di interventi "non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione".

Come già ricordato in altri commenti tecnojus in questo sito, trascorso il periodo di controllo preventivo da parte della P.A. per inibire l'intervento, a questa non rimaneva che il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia specificatamente disciplinata dalla normativa di settore.

data documento:
21-09-2010
file:
fonte:
Tecnojus