Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancora sul rapporto tra SCIA e patrimonio culturale: esclusione - vanificata l'autorizzazione paesaggistica semplificata?
di romolo balasso architetto

Il dibattito sulla SCIA diventa ogni giorno più incandescente rendendo sempre più netta la suddivisione tra sostenitorii e detrattori circa la sua applicazione in edilizia.

Che l'istituto di semplificazione generale abbia cambiato nome, non ci sono dubbi; così come non sembrano sussistano particolari dubbi sul fatto che tale mutamento di nome abbia sostituito tutte le declinazioni DIA che esistevano nella normativa nazionale e regionale (quindi anche comunale, per quanto riguarda l'edlizia in considerazione dei contenuti del regolamento edilizio), e ciò per espressa previsione legislativa (cfr. co. 4-ter).

Altra prescrizione che non sembra lasciare margini interpretativi riguarda l'esclusione del campo di applicazione della SCIA: "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ..."; l'esclusione riguarda verosimilmente una condizione d'ambito e non un atto di assenso specifico.

In altri termini la formulazione della disposizione escluderebbe la sostituzione di qualsiasi atto di consenso/assenso nei casi in cui sussistano tali tipi di vincolo.

Consegue pertanto che per gli interventi edilizi di "lieve entità" di cui al d.p.r. 9.7.2010 n. 139 (in G.U. n. 199 del 26.8.2010 e in vigore dal 10.9.2010) è preclusa la SCIA se questa ha sostituito la DIA nella "sostanza" piuttosto che nella "forma".

Se risultasse confermato il parere dell'ufficio legislativo del Ministro della Semplificazione (ved. commento), secondo il quale la SCIA si applica alla DIA ordinaria prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 22 testo unico edilizia, e non si applica al permesso di costruire e alla DIA alternativa di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo del testo unico edilizia, potrebbe sorgere un paradosso:

gli interventi di lieve entità beneficianti del procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono esclusi dalla SCIA, quale procedimento semplificato in materia edilizia, per cui il loro procedimento edilizio "ordinario" dovrà essere, necessariamente, quello del permesso di costruire.

diversamente il regime semplificato edilizio si "limiterebbe" alla DIA alternativa il quale, invece, è pressochè escluso dal beneficio procedimentale paesaggistico del dpr 139 (eccetto l'ampliamento - che è "nuova costruzione" e qualche altro intervento).

Come dire che per i medesimi interventi di "lieve entità" la semplificazione sussiste solo in ambito paesaggistico ma non anche in quello edilizio o viceversa, salvo qualche eccezione (forse); se così fosse sarebbe proprio un bel pasticcio di coerenza o di concerto tra ministeri!!!

Difficile pensare che una circolare ministeriale (quella attesa) possa derimere tutti i dubbi che potranno sorgere in seno all'applicazione della SCIA in edilizia, ciò per le svariate interconessioni dei procedimenti esistenti e facenti capo alla congerie di tutele parallele o concorrenti degli interessi pubblici o di rilevanza pubblica.

Unica possibilità di "semplificazione" resterebbe la conferma della "discplina" vigente nell'ambito del testo unico edilizia con il solo cambio di nome.

La "ratio" di tale intepretazione? Beh ... più il fatto che il d.p.r. 139, ancorchè datato 9 luglio sia stato pubblicato il 26 agosto ed entrato in vigore il 10 settembre, si ritiene che l'sitituto di semplificazione procedimentale in materia edilizia conservi quella autonomia che sempre ha avuto rispetto all'istituto generale.

data documento:
20-09-2010
file:
fonte:
Tecnojus