Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanti regimi edilizi esistono altre alla SCIA?
di romolo balasso architetto

In questa data ci arriva via email un documento su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Semplificazione Normativa, Ufficio legislativo, a firma del Cons. Giuseppe Chinè (capo di tale ufficio), ed indirizzato all'assessore regionale della Lombardia e per conoscenza agli uffici legislativi dei Ministeri dell'economica e delle finanze, per la pubblica amministrazione e innovazione e delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività. Articolo 49 commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010.

Il documento asserisce l'applicabilità della SCIA in solo luogo della DIA ordinaria (ex art. 22, commi 1 e 2, del testo unico edilizia), e non anche in sostituzione del permesso di costruire, della DIA alternativa e delle altre DIA eventualmente richieste dalle normative regionali in alternativa al permesso di costruire.

Secondo questo "parere ministeriale" (il documento ricevuto, peraltro, non reca date o protocolli, fatto alquanto insolito per un documento amministrativo con i crismi dell'ufficialità), con una disamina articolata, porta a ritenere che in edilizia, a seguito della legge 122/2010, si hanno i seguenti regimi:

  • Permesso di costruire;
  • SCIA per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del testo unico edilizia, per i quali è possibile iniziare i lavori alla data di presentazione della segnalazione e l'amministrazione ha 60 giorni di tempo per le verifiche e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
  • DIA alternativa al permesso di costruire:
    • ai sensi dell'art. 22, comma 3, del testo unico edilizia;
    • ai sensi delle regionali che hanno dato applicazione alle previsioni del comma 4 del medesimo art. 22.

A questi "regimi" dobbiamo aggiungere:

  • l'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, del testo unico edilizia (novellato con legge 73/2010);
  • l'attività edilizia libera subordinata a comunicazione ai sensi del medesimo articolo 6, comma 2, con quanto richiesto nei successivi commi:
    • comma 3: allegando alla comunicazione le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, ecc..
    • comma 4: allegando anche una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, ecc..

Se le cose stessero effettivamente così, diventa difficile pensare che il fine perseguito dal legislatore sia quello della semplificazione, se per semplificazione si deve intendere anche la riduzione di procedimenti.

In altri termini, se tale documento trovasse conferma, per il ministero della semplificazione la legge 122/2010 è chiara: la SCIA si applica in edilizia ma non integralmente, bensì soltanto per la "vecchia" DIA, che nel testo unico si chiama ancora Denuncia di inizio attività e non Dichiarazione di inizio attività, purchè non alternativa al permesso di costruire, anche quando l'alternatività è stabilita dalle leggi regionali.

Nel documento "ministeriale", però, non sarebbero stati chiariti i seguenti interrogativi:

  • andrebbe chiarito se per gli immobili considerati nel d.lgs. 42/2004 si continua ad applicare la DIA del testo unico edilizia, visto che il recentissimo d.p.r. 139/2010 (entrato in vigore il 10 settembre u.s.) relativo al procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevede specifiche procedure in caso di DIA, mentre la SCIA esclude la sua applicazione sui beni vincolati;
  • andrebbe chiarito se il procedimento della SCIA si deve attenere alla legge 122 anche in seguito all'accertamento comunale, ovvero sarebbe utile capire se il comune deve notificare il provvedimento motivato di non prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, contenente, ove ciò sia possibile, l'invito all'interessato a provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetto entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni (procedimento che porta a ritenere un sopralluogo del comune per accertare l'avvenuto inizio attività ovvero il suo compimento, una valutazione circa la possibilità di emendare l'attività per renderla conforme, nonostante l'asseverazione progettuale, l'invito di conformazione entro un termine, e ciò senza applicazione di sanzioni, eccetto nel caso di mancata conformazione);
  • andrebbe chiarito in cosa potrà cosistere la determinazione in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90 (la SCIA sarà un titolo abilitativo tacito oppure un atto del privato?);
  • andrebbe altresì chiarito se e in quali limiti troverà applicazione la vigilanza su predetta attività in ragione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 37 del testo unico.

Il documento ricevuto, però, contiene degli spunti interessanti meritevoli di ulteriori commenti, sia con riferimento alla diatriba SCIA/DIA in edilizia sia riguardo alla natura giuridica della/delle DIA.

data documento:
17-09-2010
file:
fonte:
riservata