S.C. di Cass. Pen., sez. III, sentenze n. 32947 del 8-9-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA e regime sanzionatorio
di romolo balasso architetto

Con la sentenza in commento il Supremo Consesso ha ritenuto fondato il ricorso dell'imputato secondo il quale "l'ordinamento non prevede l'applicazione di sanzioni penali nell'ipotesi di difformità parziale dalla DIA ritualmente presentata".

Secondo la S.C. la DIA prevista dal 3° comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, "non è istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato dai due commi precedenti e differisce da esso soltanto in relazione agli interventi assoggettabili (alternativamente) alla procedura".

Questa annotazione della S.C. sembra contrastare con il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa in merito alla DIA/SCIA (ved. commento).

Diverso è, invece, il regime sanzionatorio poichè:

a) nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001, la DIA si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire), per cui la mancanza della denunzia di inizio dell'attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l'applicazione di sanzioni penalei ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa ... dovendo pure ritenersi, però, che sia comunque punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001 - pure se preceduta da rituale denuncia d'inizio - l'esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi;

b) nei casi previsti dal 3° comma dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001, invece, la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire, per cui l'assenza sia del permesso di costruire che della denunzia di inizio dell'attività ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b), e non trova comunque sanzione penale la difformità parziale.

data documento:
21-09-2010
file:
fonte:
Lexambiente.it