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Notizie operative

Selezione Radar · 23–24 luglio 2026
Sezione Notizie operative

Documento istituzionale selezionato per le conseguenze sulle autorizzazioni End of Waste e sull’impiego di aggregati recuperati da rifiuti da costruzione e demolizione.

Rifiuti da costruzione e demolizione · aggregati recuperati · autorizzazioni

End of Waste degli inerti: criteri MASE per i flussi non disciplinati dal d.m. n. 127/2024

La relazione tecnica definisce l’istruttoria per i rifiuti esclusi dall’elenco ministeriale ma destinati agli impieghi già previsti per gli aggregati recuperati.

01MASEEnd of WasteAggregati recuperati

L’autorizzazione caso per caso richiede caratterizzazione completa, parere ambientale vincolante e verifica dei rischi

Il documento non introduce nuovi codici EER nel regolamento: stabilisce un metodo per valutare singoli flussi, senza consentire miscelazioni dirette ad aggirare le esclusioni normative.

DocumentoMASE, Relazione tecnica conclusiva del 30 giugno 2026, approvata con decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile 2 luglio 2026, n. 139
PubblicazioneDocumento istituzionale reso pubblicamente reperibile il 23 luglio 2026 e rilevato dal Radar il 24 luglio
StatoIndirizzo tecnico-amministrativo operativo · nessuna modifica del d.m. n. 127/2024

Il gruppo di lavoro MASE, ISPRA e Istituto superiore di sanità ha definito una metodologia uniforme per i flussi di rifiuti non inclusi nella tabella 1 dell’allegato 1 al d.m. n. 127/2024, quando l’aggregato recuperato sia destinato a uno degli impieghi elencati nell’allegato 2. Restano necessarie l’autorizzazione caso per caso e l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell’agenzia ambientale competente.

L’istruttoria deve considerare caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, comportamento alla lisciviazione, pericolosità ed effetti sulla salute e sull’ambiente. La valutazione deve integrare analisi chimiche ed ecotossicologiche con l’esame del rischio connesso allo specifico impiego previsto.

L’elenco dei rifiuti ammessi dal regolamento resta tassativo. Non è possibile estenderlo mediante miscelazione di flussi esclusi con rifiuti ammessi, né recuperare con un’autorizzazione di livello inferiore un flusso vietato da una disposizione sovraordinata. Il documento va quindi letto come guida istruttoria, non come ampliamento generalizzato del campo di applicazione.

Ricadute operative
  • verificare preliminarmente che il codice EER non rientri nella tabella 1 e che l’impiego previsto sia compreso nell’allegato 2 del d.m. n. 127/2024;
  • predisporre un piano di caratterizzazione rappresentativo del processo produttivo e del singolo flusso da autorizzare;
  • documentare l’assenza di effetti complessivamente negativi sulla salute e sull’ambiente mediante valutazioni integrate e riferite all’uso finale;
  • coinvolgere tempestivamente ISPRA o l’agenzia regionale competente, considerato il carattere vincolante del relativo parere;
  • non utilizzare miscelazioni o classificazioni formali per eludere esclusioni espresse dal regolamento o da fonti sovraordinate.

Fonte ufficiale consultata il 24 luglio 2026: MASE, Relazione tecnica conclusiva sui flussi non disciplinati dal d.m. n. 127/2024.