L’autorizzazione caso per caso richiede caratterizzazione completa, parere ambientale vincolante e verifica dei rischi
Il documento non introduce nuovi codici EER nel regolamento: stabilisce un metodo per valutare singoli flussi, senza consentire miscelazioni dirette ad aggirare le esclusioni normative.
Il gruppo di lavoro MASE, ISPRA e Istituto superiore di sanità ha definito una metodologia uniforme per i flussi di rifiuti non inclusi nella tabella 1 dell’allegato 1 al d.m. n. 127/2024, quando l’aggregato recuperato sia destinato a uno degli impieghi elencati nell’allegato 2. Restano necessarie l’autorizzazione caso per caso e l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell’agenzia ambientale competente.
L’istruttoria deve considerare caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, comportamento alla lisciviazione, pericolosità ed effetti sulla salute e sull’ambiente. La valutazione deve integrare analisi chimiche ed ecotossicologiche con l’esame del rischio connesso allo specifico impiego previsto.
L’elenco dei rifiuti ammessi dal regolamento resta tassativo. Non è possibile estenderlo mediante miscelazione di flussi esclusi con rifiuti ammessi, né recuperare con un’autorizzazione di livello inferiore un flusso vietato da una disposizione sovraordinata. Il documento va quindi letto come guida istruttoria, non come ampliamento generalizzato del campo di applicazione.
- verificare preliminarmente che il codice EER non rientri nella tabella 1 e che l’impiego previsto sia compreso nell’allegato 2 del d.m. n. 127/2024;
- predisporre un piano di caratterizzazione rappresentativo del processo produttivo e del singolo flusso da autorizzare;
- documentare l’assenza di effetti complessivamente negativi sulla salute e sull’ambiente mediante valutazioni integrate e riferite all’uso finale;
- coinvolgere tempestivamente ISPRA o l’agenzia regionale competente, considerato il carattere vincolante del relativo parere;
- non utilizzare miscelazioni o classificazioni formali per eludere esclusioni espresse dal regolamento o da fonti sovraordinate.
Fonte ufficiale consultata il 24 luglio 2026: MASE, Relazione tecnica conclusiva sui flussi non disciplinati dal d.m. n. 127/2024.