Il carattere temporaneo della sospensione non salva il blocco indiscriminato dei procedimenti
La sentenza dichiara illegittima la disposizione sarda che impediva di proseguire le istanze già presentate e di depositarne di nuove nelle aree non comprese tra quelle idonee, salvo autoconsumo e comunità energetiche.
L’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 31/2025 subordinava la ripresa delle autorizzazioni nelle aree non idonee all’adozione, entro novanta giorni, di un regolamento regionale. Nelle more bloccava sia i procedimenti pendenti sia la presentazione di nuove domande. La Corte ha ritenuto la misura incompatibile con i principi fondamentali della materia energetica, che vincolano anche le autonomie speciali.
La qualificazione di un’area come non idonea non equivale a un divieto assoluto e aprioristico: fuori dalle aree idonee restano applicabili i procedimenti ordinari, con le necessarie valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali. La Regione conserva competenze pianificatorie e localizzative, ma non può arrestare automaticamente l’attività amministrativa per un’intera categoria di interventi.
Il blocco è stato giudicato anche irragionevole perché trattava allo stesso modo istanze appena presentate e procedimenti già istruiti o prossimi alla conclusione, senza considerare stato dell’iter, investimenti sostenuti o caratteristiche del progetto. Il termine previsto per il regolamento non rende proporzionata una sospensione immediata e generalizzata.
- nelle aree non idonee la domanda FER deve poter essere presentata e valutata secondo il procedimento ordinario, senza automatismi preclusivi;
- progettisti e amministrazioni devono distinguere l’assenza delle semplificazioni proprie delle aree idonee dal divieto di localizzazione;
- la valutazione deve restare riferita al caso concreto e coordinare interessi energetici, ambientali, paesaggistici e territoriali;
- eventuali discipline regionali transitorie non possono paralizzare indiscriminatamente istanze pendenti e nuove domande;
- nel ricostruire il quadro applicabile occorre considerare la successione normativa, ma il parametro interposto resta quello vigente quando la legge regionale è stata adottata.
Fonte ufficiale consultata il 31 luglio 2026: Corte costituzionale, sentenza n. 144/2026, testo integrale e dispositivo.