La valutazione tecnica resta affidata all’amministrazione; HVO, mezzi puliti e refusi vanno esaminati secondo la disciplina di gara e la sostanza dell’offerta
La decisione coordina i limiti del sindacato giudiziale con l’applicazione dei CAM per i veicoli, chiarendo quando le contestazioni riguardano l’ammissibilità dell’offerta e quando, invece, appartengono alla fase esecutiva.
Quando la valutazione dell’offerta tecnica risulta illegittima, il giudice amministrativo può annullare gli atti e imporre una nuova valutazione, ma non può attribuire direttamente il punteggio sostituendosi alla commissione. Il limite conserva rilievo anche quando la controversia investe l’applicazione di criteri tecnici o ambientali.
Per i veicoli leggeri delle categorie M1 e N1, i CAM applicabili non richiedono necessariamente mezzi esclusivamente elettrici: possono essere considerati puliti anche veicoli che rispettino i limiti emissivi previsti. Per i veicoli pesanti, l’impiego di combustibili alternativi, compreso l’HVO, può concorrere alla qualificazione ambientale; la verifica dell’acquisto e dell’effettivo utilizzo del combustibile dichiarato attiene normalmente all’esecuzione, se l’offerta era conforme al momento della presentazione.
La sentenza esclude inoltre che un errore materiale riconoscibile nella parte descrittiva determini automaticamente l’azzeramento del punteggio, quando tabelle e contenuto sostanziale rendono univoca la proposta. Non è però ammessa una correzione che modifichi o integri l’offerta dopo la scadenza.
- separare nei documenti di gara i requisiti verificabili alla presentazione dell’offerta dagli obblighi da controllare durante l’esecuzione;
- indicare con precisione categorie dei veicoli, soglie emissive, combustibili ammessi e documentazione probatoria richiesta;
- prevedere controlli contrattuali sull’effettivo impiego dei mezzi e dei combustibili dichiarati, comprese le conseguenze dell’inadempimento;
- valutare i refusi riconoscibili senza automatismi, verificando che la correzione non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta;
- in caso di annullamento, rimettere la valutazione tecnica all’amministrazione senza sostituirla con una quantificazione giudiziale.
Fonte ufficiale consultata il 24 luglio 2026: Giustizia Amministrativa, focus sulla sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5470/2026.