La potestà legislativa regionale in edilizia resta vincolata dalle norme statali fondamentali
La Regione, anche quando dispone di competenza primaria in materia edilizia e urbanistica, non può introdurre discipline difformi rispetto alle norme statali che presidiano categorie di intervento, sanatorie, tutela paesaggistica e interessi unitari di rilievo nazionale.
La Corte costituzionale interviene sulla legge regionale Sardegna n. 18/2025, dichiarando l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni in materia edilizia e urbanistica. La decisione ribadisce che la competenza legislativa regionale, anche primaria, deve esercitarsi entro il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli ambiti riservati alla legislazione statale.
Il punto operativo centrale è che il Testo Unico Edilizia non può essere considerato un semplice riferimento derogabile in sede regionale. Alcune sue disposizioni, in ragione della funzione ordinatrice che svolgono sull’intero territorio nazionale, vincolano anche le autonomie speciali, in particolare quando incidono su categorie di intervento, accertamento di conformità, distanze, sicurezza, standard e tutela del paesaggio.
- le norme regionali edilizie devono essere sempre verificate rispetto ai limiti statali inderogabili e ai principi fondamentali in materia di governo del territorio;
- il tecnico non può fondare la qualificazione dell’intervento sulla sola disciplina regionale quando questa incide su categorie edilizie, sanatorie o regimi derogatori;
- gli uffici comunali devono valutare con cautela le disposizioni regionali che ampliano possibilità edificatorie, tolleranze, deroghe o sanatorie rispetto al quadro statale;
- la pronuncia può costituire base per un focus sistematico sui rapporti tra legislazione regionale, Testo Unico Edilizia e tutela paesaggistica.
Fonte consultata: Corte costituzionale, sentenza n. 86/2026 .