📖 Dossier

Il professionista del XXI secolo

Saperi tecnici, conoscenza qualificata, interesse pubblico, mercato e trasformazioni delle professioni regolamentate. Una riflessione tecnico-giuridica sul futuro della funzione professionale, oltre la contrapposizione tra riserva e liberalizzazione.

Scheda operativa

Il dossier propone una lettura sistematica delle trasformazioni che interessano le professioni regolamentate: non una posizione favorevole o contraria al sistema ordinistico, né una valutazione politica sulle riforme in itinere, ma una ricostruzione dei nodi giuridici che emergono quando si passa dal modello della riserva professionale al modello della conoscenza qualificata.

⚡ Sintesi operativa

Oggetto

Il futuro delle professioni regolamentate viene esaminato attraverso il rapporto tra abilitazione, competenza, responsabilità, mercato, affidamento e interesse pubblico.

Nodo centrale

La professione non può essere letta soltanto come esercizio di attività riservate, ma anche come produzione di conoscenza qualificata destinata a incidere su decisioni pubbliche e private.

Questione aperta

Occorre distinguere tra attività libere, attività professionali attribuite o qualificate e attività riservate in ragione di interessi pubblici primari.

Mercato

Il mercato può selezionare reputazione e qualità, ma non sempre è sufficiente a garantire affidamento, imparzialità, responsabilità e tutela degli interessi collettivi.

Ordini

Gli Ordini professionali potrebbero essere chiamati a evolvere da enti prevalentemente amministrativi a istituzioni capaci di produrre, validare e diffondere conoscenza professionale.

AI

L’intelligenza artificiale renderà meno scarso l’accesso alle informazioni, ma più preziosi metodo, verifica delle fonti, interpretazione e assunzione di responsabilità.

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Avvertenza metodologica Il presente dossier non assume una posizione favorevole o contraria alle liberalizzazioni, alle riserve professionali o agli Ordini. L’obiettivo è ricostruire le questioni giuridiche e culturali che attraversano il sistema delle professioni regolamentate, offrendo strumenti di lettura e non conclusioni precostituite.
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Premessa metodologica

Il dibattito sulle professioni regolamentate viene spesso ricondotto a un’alternativa semplificata: da un lato la difesa delle riserve professionali, dall’altro l’apertura del mercato. Questa contrapposizione, pur cogliendo una parte reale del problema, rischia di non descrivere più adeguatamente l’evoluzione dell’ordinamento contemporaneo.

Negli ultimi decenni, infatti, il legislatore ha progressivamente affidato ai professionisti funzioni che non si esauriscono nella prestazione resa al cliente. Il professionista assevera, attesta, certifica, verifica, valuta, ricostruisce stati di fatto e stati di diritto, produce relazioni tecniche destinate a pubbliche amministrazioni, giudici, notai, imprese, istituti di credito e cittadini. In molti settori, la prestazione professionale diventa il presupposto conoscitivo sul quale altri soggetti assumono decisioni giuridicamente rilevanti.

Da qui nasce la necessità di spostare l’attenzione dalla sola domanda “quali attività sono riservate?” a una domanda più ampia: quale funzione svolge oggi la professione regolamentata? La questione non riguarda soltanto il perimetro degli Ordini, ma il rapporto tra conoscenza tecnica, responsabilità, affidamento dei terzi e interesse pubblico.

Il presente dossier adotta quindi un metodo ricostruttivo. Non intende difendere né superare un modello istituzionale, ma individuare le trasformazioni in atto e le domande che esse pongono al legislatore, agli Ordini, alle comunità professionali e al mercato.

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Dal controllo dell’accesso alla qualità della conoscenza

Il modello storico delle professioni intellettuali regolamentate si è costruito attorno ad alcuni elementi essenziali: titolo di studio, esame di Stato, iscrizione all’albo, controllo ordinistico, responsabilità disciplinare e riserva di determinate attività. Tale modello rispondeva a una precisa esigenza: impedire che attività considerate socialmente rilevanti fossero svolte da soggetti privi di adeguata preparazione e non sottoposti a controllo.

La Costituzione ha dato continuità a questa impostazione, prevedendo l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale. Il sistema ordinistico, nella sua configurazione tradizionale, si è quindi presentato come una forma di garanzia pubblica: la professione non è soltanto un’attività economica, ma un’attività per la quale l’ordinamento richiede requisiti di competenza e responsabilità.

Oggi, tuttavia, il baricentro sembra spostarsi. Non viene meno il problema dell’accesso, ma emerge con forza il problema della qualità della conoscenza prodotta. In un ordinamento ad alta complessità tecnica e normativa, il valore della prestazione professionale non consiste soltanto nell’esecuzione di un atto, ma nella capacità di costruire una conoscenza affidabile, verificabile e spendibile nei rapporti giuridici.

Un progetto edilizio, una relazione di conformità, una stima immobiliare, una consulenza tecnica, un’asseverazione, un collaudo o una valutazione paesaggistica non sono mere prestazioni materiali o intellettuali isolate. Sono documenti e attività che generano affidamento e che possono orientare decisioni amministrative, contrattuali, giudiziarie ed economiche. In questo senso, il professionista del XXI secolo non è solo un prestatore d’opera intellettuale: è un produttore di conoscenza qualificata.

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Interesse pubblico e affidamento

La professione regolamentata non può essere compresa se viene letta esclusivamente come rapporto bilaterale tra professionista e cliente. Molte attività professionali incidono su interessi che eccedono la sfera privata: sicurezza delle costruzioni, tutela del territorio, governo dell’edilizia, protezione del paesaggio, corretta gestione dei procedimenti amministrativi, certezza dei traffici immobiliari, tutela della salute e dell’incolumità nei luoghi di lavoro.

In tali ambiti, la prestazione professionale produce un affidamento che non riguarda soltanto il committente. La pubblica amministrazione si affida alle dichiarazioni, alle relazioni e alle asseverazioni dei professionisti. Il giudice si avvale di consulenze tecniche. Il notaio, l’acquirente e l’istituto di credito possono fondare decisioni rilevanti sulla ricostruzione tecnica dello stato di un immobile. L’impresa organizza investimenti sulla base di verifiche progettuali e autorizzative.

Questa dimensione spiega perché la questione delle professioni non possa essere risolta soltanto con criteri di efficienza concorrenziale. Il mercato può valutare il prezzo e, nel tempo, anche la reputazione. Ma l’affidamento giuridico richiede qualcosa di ulteriore: responsabilità, tracciabilità, standard di comportamento, controllo deontologico, formazione permanente, assicurazione, possibilità di sanzione e riconoscibilità del soggetto che assume la prestazione.

Il nodo non è dunque contrapporre mercato e interesse pubblico, ma comprendere quali attività richiedano una particolare garanzia ordinamentale e quali possano invece essere affidate alla libera dinamica concorrenziale senza pregiudicare l’affidamento dei cittadini e delle istituzioni.

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Riserva, competenza e attività attribuite

Una delle difficoltà principali nel dibattito sulle professioni deriva dall’uso non sempre distinto di tre concetti: riserva, competenza e attribuzione. La riserva individua attività che l’ordinamento sottrae alla libera esecuzione da parte di chiunque e affida a soggetti abilitati. La competenza descrive il sapere tecnico-professionale che caratterizza una determinata figura. L’attribuzione indica il riconoscimento normativo di attività rientranti nell’oggetto di una professione, anche quando non siano formulate come riserva esclusiva.

La distinzione è decisiva. Un sistema fondato soltanto sulla riserva legale espressa tende a proteggere esclusivamente il nucleo minimo di attività formalmente sottratte al mercato. Un sistema che valorizza anche le competenze attribuite riconosce invece che la professione è composta da attività caratteristiche, saperi specialistici e funzioni di affidamento che non sempre coincidono con un monopolio legale assoluto.

La giurisprudenza penale sull’art. 348 c.p., con particolare riferimento alle Sezioni Unite n. 11545/2012, ha affrontato proprio questo problema, distinguendo tra atti attribuiti in via esclusiva, attività di specifica competenza della professione e competenze formulate in modo generico. Tale ricostruzione dimostra che il confine dell’esercizio abusivo non può essere tracciato sulla base di mere formule astratte: occorre verificare se l’attività sia puntualmente individuata dall’ordinamento professionale, se sia svolta con modalità tali da creare apparenza di esercizio professionale e se sia idonea a generare affidamento nei terzi.

Il punto merita attenzione anche al di fuori del diritto penale. Se l’ordinamento dovesse ridurre la rilevanza giuridica della professione alle sole attività espressamente riservate, rischierebbe di indebolire la categoria delle competenze professionali qualificate. Se, al contrario, ogni competenza fosse trattata come riserva, si produrrebbe una indebita compressione della libertà di iniziativa economica e del lavoro autonomo. Il problema sistematico consiste nel trovare un equilibrio coerente tra libertà del mercato e tutela dell’affidamento.

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Spunto di attualità Le recenti proposte di riforma degli ordinamenti professionali, comprese quelle collegate al disegno di legge A.S. 1663, rendono attuale la distinzione tra attività libere, attività attribuite e attività riservate. Il tema non va letto in chiave corporativa, ma come questione di sistema: quali attività richiedono una garanzia pubblicistica e quali possono essere affidate alla sola dinamica del mercato?
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Mercato, autoregolazione e comunità professionali

Il mercato non è un soggetto passivo. In molti ambiti esso è capace di selezionare qualità, specializzazione e reputazione con maggiore rapidità delle istituzioni pubbliche. Professionisti competenti, aggiornati e capaci di produrre risultati affidabili tendono a essere riconosciuti, mentre prestazioni inadeguate possono essere progressivamente espulse dalla dinamica concorrenziale.

Tuttavia, l’autoregolazione del mercato non è sempre sufficiente. Essa opera soprattutto ex post, attraverso reputazione, responsabilità contrattuale e perdita di fiducia. Le professioni regolamentate, invece, intervengono anche ex ante, richiedendo requisiti di accesso, obblighi di comportamento, formazione permanente, assicurazione e controllo disciplinare. La differenza è rilevante quando l’attività professionale incide su interessi pubblici o su terzi che non hanno partecipato alla scelta del professionista.

In altri ordinamenti esistono modelli nei quali associazioni private o volontarie svolgono una funzione culturale e reputazionale molto forte. Organizzazioni professionali come il Royal Institute of British Architects o l’American Institute of Architects non coincidono con l’autorità pubblica di abilitazione, ma producono standard, formazione, pubblicazioni, ricerca, linee guida e identità professionale. La loro autorevolezza deriva dalla qualità della conoscenza prodotta e dalla fiducia che il mercato e la comunità professionale riconoscono nel tempo.

Questo modello non è automaticamente trasferibile all’ordinamento italiano, che conserva una tradizione pubblicistica più marcata. Tuttavia indica una direzione possibile: accanto agli Ordini, o anche in dialogo con essi, possono crescere comunità scientifiche, centri studi, fondazioni, associazioni professionali e reti di competenza capaci di produrre conoscenza specializzata e di contribuire alla qualità dell’esercizio professionale.

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Ordini professionali e istituzioni della conoscenza

Gli Ordini professionali sono stati storicamente concepiti come enti di tenuta dell’albo, controllo dell’accesso, vigilanza deontologica e disciplina dell’esercizio professionale. Questa funzione resta centrale, ma potrebbe non essere più sufficiente a descrivere il ruolo che le istituzioni professionali sono chiamate a svolgere in un contesto caratterizzato da elevata complessità normativa, tecnica e tecnologica.

Il professionista contemporaneo non ha bisogno soltanto di un albo al quale essere iscritto. Ha bisogno di orientamento interpretativo, aggiornamento qualificato, standard metodologici, strumenti di verifica, formazione specialistica, confronto interdisciplinare e ricostruzione sistematica delle fonti. In altri termini, ha bisogno di istituzioni capaci di produrre conoscenza professionale affidabile.

Da questo punto di vista, gli Ordini potrebbero evolvere da enti prevalentemente amministrativi a soggetti capaci di promuovere ricerca, formazione, cultura tecnica e standard di qualità. Tale evoluzione non implicherebbe l’abbandono della funzione pubblicistica, ma il suo aggiornamento: la tutela dell’affidamento non passa soltanto dal controllo dell’albo, ma anche dalla capacità di elevare stabilmente la qualità della prestazione professionale.

In questa prospettiva, anche i centri studi e le realtà scientifiche private possono assumere un ruolo complementare. Non sostituiscono gli Ordini e non esercitano poteri pubblici, ma possono contribuire alla produzione, alla verifica e alla diffusione di conoscenza tecnico-giuridica. In un sistema sempre più complesso, l’autorevolezza non deriva soltanto dalla posizione istituzionale, ma anche dalla qualità del metodo e dalla continuità della ricerca.

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Intelligenza artificiale e responsabilità professionale

L’intelligenza artificiale rende ancora più evidente la trasformazione in atto. L’accesso alle informazioni diventerà sempre più rapido, diffuso ed economico. Norme, sentenze, formulari, modelli di relazione e basi documentali saranno sempre più facilmente interrogabili. Ciò non significa, tuttavia, che la professione perda valore. Significa piuttosto che cambia il luogo in cui il valore si forma.

Se l’informazione diventa abbondante, la risorsa scarsa diventa la capacità di selezionarla, verificarla, interpretarla, contestualizzarla e assumersene la responsabilità. L’intelligenza artificiale può assistere nella ricerca, nella redazione, nella comparazione e nell’organizzazione dei dati, ma non sostituisce il giudizio professionale quando occorre stabilire quali fonti siano pertinenti, quale interpretazione sia sostenibile e quale responsabilità derivi dall’atto prodotto.

Questo passaggio può rafforzare, anziché indebolire, la figura del professionista. Ma la rafforza soltanto se il professionista accetta di collocarsi su un piano più alto rispetto alla mera disponibilità dell’informazione. Il valore professionale non sarà nel possedere dati, ma nel costruire conoscenza qualificata a partire da dati verificati.

In tale scenario, la responsabilità professionale assumerà un ruolo ancora più rilevante. L’uso di strumenti digitali e di sistemi di intelligenza artificiale non elimina la necessità di controllo umano, né attenua il dovere di diligenza, competenza e verifica. Al contrario, potrebbe rendere ancora più importante la capacità del professionista di documentare il metodo seguito, le fonti utilizzate, le verifiche effettuate e i limiti delle conclusioni raggiunte.

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Evidenze operative

La riserva non esaurisce la professione

Le attività riservate rappresentano solo una parte della funzione professionale. Occorre considerare anche competenze, responsabilità, affidamento e conoscenza prodotta.

La conoscenza diventa bene professionale

Relazioni, asseverazioni, consulenze, stime e verifiche producono conoscenza giuridicamente rilevante, non semplici elaborati tecnici.

Il mercato seleziona ma non garantisce tutto

Reputazione e concorrenza sono importanti, ma non sempre sostituiscono garanzie ex ante, controllo disciplinare e responsabilità ordinamentale.

Gli Ordini possono evolvere

La funzione ordinistica può spostarsi progressivamente dalla sola amministrazione dell’albo alla produzione di cultura, formazione e standard professionali.

L’AI cambia il valore professionale

L’informazione sarà più accessibile; aumenterà il valore di metodo, verifica, interpretazione e responsabilità.

Tecnojus come laboratorio

Un centro studi può contribuire alla qualità del sistema professionale producendo ricerca, sistematizzazione, modelli di analisi e formazione tecnico-giuridica.

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Domande guida per il dibattito

Domande sul ruolo della professione

  • Funzione: la professione regolamentata è ancora definibile principalmente attraverso le attività riservate oppure attraverso la conoscenza qualificata che produce?
  • Affidamento: quali prestazioni professionali generano affidamento oltre il rapporto con il cliente?
  • Responsabilità: quali attività richiedono una responsabilità qualificata e tracciabile anche quando non siano riservate in via esclusiva?

Domande sul sistema ordinistico

  • Ordini: gli Ordini professionali devono restare prevalentemente enti di controllo o diventare anche istituzioni della conoscenza professionale?
  • Formazione: quale ruolo dovrebbero assumere formazione specialistica, ricerca applicata e standard metodologici?
  • Comunità scientifiche: quale spazio possono avere centri studi, fondazioni e associazioni professionali nella crescita culturale delle professioni?

Domande sul mercato e sull’innovazione

  • Mercato: quali attività possono essere affidate alla sola autoregolazione reputazionale e quali richiedono garanzie pubblicistiche?
  • Intelligenza artificiale: come cambiano diligenza, verifica delle fonti e responsabilità professionale nell’uso di strumenti digitali avanzati?
  • Autorevolezza: nel futuro delle professioni, conterà di più l’iscrizione formale o la capacità dimostrata di produrre conoscenza affidabile?

Fonti e riferimenti

1
Costituzione, art. 33, quinto comma — Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.
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Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 — Fonti storiche dell’ordinamento professionale di ingegneri e architetti.
3
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 — Riforma dell’accesso agli albi professionali e articolazione delle professioni tecniche.
4
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 — Riforma degli ordinamenti professionali: formazione continua, assicurazione, pubblicità informativa e disciplina.
5
Direttiva (UE) 2018/958 e D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142 — Test di proporzionalità prima dell’adozione di nuove regolamentazioni professionali.
6
Art. 348 c.p. e Cass. pen., Sez. Unite, 23 marzo 2012, n. 11545 — Esercizio abusivo di professione e distinzione tra atti riservati, attività di specifica competenza e competenze generiche.
7
Disegno di legge A.S. 1663 — Riferimento di attualità sul dibattito relativo alla riforma delle professioni regolamentate, da verificare sul testo ufficiale e sui successivi sviluppi parlamentari.

Changelog

v1.0
25/06/2026 — Prima versione del dossier: costruzione del quadro sistematico su professioni regolamentate, conoscenza qualificata, interesse pubblico, mercato, Ordini professionali e intelligenza artificiale.
professioni regolamentate conoscenza qualificata sistema ordinistico attività riservate competenze professionali affidamento mercato professionale intelligenza artificiale art. 348 c.p. DDL A.S. 1663