TAR VENETO Ricorso n. 761/2006     Sent 3674/06
 

salva
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Umberto Zuballi  Presidente

Claudio Rovis   Consigliere

Mauro Springolo  Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso  proposto da GASPAROTTO STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avv.to Livio Danni Lago, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Lusiana in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del diniego di permesso a costruire prot. n. 391 del 12.1.2006.

    Visto il ricorso, notificato il 20.3.2006 e depositato presso la Segreteria il 13.4.2006, con i relativi allegati;

    Visti gli atti tutti di causa;

    Udito alla camera di consiglio del 2 novembre 2006, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Mauro Springolo - l’avv. Danni Lago per la ricorrente;

    Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

    Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

1) che il diniego del permesso a costruire, oggetto del presente gravame, risulta non essere stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10 bis, L. 7.8.1990 n. 241;

2) che questo Collegio ritiene, innanzitutto, che il carattere vincolante dell’adozione dell’atto di diniego non appare sussistente, attesa la complessità delle fattispecie, che, tra l’altro, come risulta “per tabulas”, ha richiesto lo svolgimento di una specifica istruttoria;

3) che, in ogni caso, questa Sezione ha più volte ribadito come non vada attribuito carattere dirimente, rispetto all’obbligo di comunicazione ex art. 10 bis, L. 241/90, sopra citato, all’eventuale natura di atto vincolato del diniego;

4) che risulta pertanto fondato il 1° motivo di gravame.

    Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

    P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

    Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 novembre 2006.

Il Presidente       L’Estensore 

  Il Segretario