Commento su: decreto legge 22-13-2008 n. 200 c.d. taglia leggi  

 

Con il decreto legge in commento il legislatore si propone di abolire:

  • la legge n. 1815/1939 relativa alla regolamentazione delle associazioni professionali;
  • la legge n. 897/1938 relativa a norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;
  • il d.l.l. n. 382/1944 relativo a Norme relative ai consigli degli ordini e collegi e consigli nazionali.

Rimangono in vigore le leggi di regolamentazione delle professioni (es. la legge n. 1395/1923 e R.D. n. 2537/1925 per quanto riguarda le professioni di architetto e di ingegnere), ed altre norme che impongono, sempre ad esempio, l'obbligo di iscrizione all'albo per poter esercitare talune attività (cfr. art. 90, comma 7 del codice dei contratti pubblici per quanto riguarda gli incarichi esterni di progettazione e di direzione lavori).

Il rischio caos è dunque alle porte (si pensi, ad esempio, che la cancellazione dell'obbligo di iscrizione all'Albo porta seri scompensi sul piano previdenziale, essendo obbligatoria l'iscrizione alla Cassa per gli iscritti all'Albo !!!!).

Si ritiene utile ripercorrere la vicenda per quanto concerne Architetti ed Ingegneri.

  1. con la legge n. 1325/1923:
    1. viene stabilito a chi spetta il titolo di ingegnere e di architetto (art. 1 e art. 12);
    2. viene istituito l'ORDINE con relativo ALBO degli iscritti (art. 2);
    3. viene prescritto chi deve iscriversi all'ALBO (art. 3)
    4. viene reso obbligatorio il ricorso a professionisti iscritti all'Albo per taluni incarichi (art. 4);
    5. viene stabilito che gli iscritti all'Albo eleggono il proprio Consiglio (art. 5).
  2. con il r.d. n. 2537/1925 si dettano disposizioni di attuazione della legge per quanto riguarda:
    1. l'istituzione dell'Ordine su base provinciale e suo funzionamento (art. 1, 2, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, ... fino a 50 fatta eccezione degli artt. 30, 31, 32, 33, 34 per i quali si è ritenuta l'abrogazione implicita a norma del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944);
    2. l'Albo e sua formazione (art. 3, 4, 5, 6, 7);
    3. l'oggetto e i limiti della professione di ingegnere e di architetto (artt. 51, ... fino a 58).
  3. con la legge n. 897/1938 (art. 1) si prescrive che i professionisti ivi elencati (architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, periti industriali, ..) non possono esercitare la professione se non sono iscritti all'albo [disposizione che sembra già contenuta nella legge 1395/23].
  4. il d.l.l. n. 382/1944:
    1. stabilisce che "le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di .... sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio..", fatto che già sembra risultare dalla legge 1395/23 e r.d. 2357/25 (?);
    2. si dettano norme istitutive dei Consigli Nazionali presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il fatto che la il R.D. 2537/25 elenchi le materie o attività riservate alle professioni di architetto e di ingegnere pare ponga la c.d. riserva di legge nel senso di conferire competenza esclusiva a queste professioni per l'esercizio di tali attività.

L'articolo 12 della legge 1395/23 sembra che prescriva l'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione, verosimilmente nelle materie riservate a queste professione a norma degli artt. 51 e 52 del regolamento n. 2537/25.

Per cui l'abrogazione della legge 897/38 non pare cancelli Albi e Ordini provinciali come l'esclusiva dell'esercizio delle attività di cui agli articoli 51 e 52 da parte degli iscritti all'Albo. Infatti la "ratio" è che la legge e relativo regolamento abbia inteso tutelare la fede pubblica nel riservare determinate attività soltanto a professionisti che abbiano acquisito i titoli formativi necessari e siano abilitati all'esercizio della professione (quale requisito necessario per l'iscrizione all'Albo). Per determinate attività, però, non è sufficiente l'acquisizione del titolo e il superamento dell'esame di Stato di abilitazione professionale per esercitare talune attività bensì anche l'iscrizione all'Albo: è il caso delle perizie e gli altri incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria ovvero la progettazione e direzione lavori di opere pubbliche ai sensi (oggi) del codice dei contratti pubblici (art. 90, comma 7), limitatamente ai soggetti non dipendenti delle stazioni appaltanti.

Ne consegue che gli eventi di maggior rilievo potrebbero essere rappresentati:

  • dalla verosimile cancellazione dei Consigli Nazionali;
  • dal fatto che ogni Ordine Provinciale si debba dotare di regolamento interno per l'elezione del Consiglio e del Presidente.

Occorre comunque attendere l'evolversi della situazione.

Dell'intera vicenda rimane da rimarcare l'importanza di avere organismi a tutela della professione quale tutela e garanzia per la fede pubblica, laddove il ruolo principale fosse quello della qualificazione degli iscritti e della loro "correttezza" deontologica, stante i rilevanti interessi pubblici o generali che la regolamentazione della professione tutela più o meno direttamente.

Romolo Balasso architetto

  data documento
  21-01-2009