Commento Tecnojus ordinanza Cass. Civ. SS.UU. n. 7446/2008
 

Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori nell'appalto pubblica - natura delle prestazioni - giurisdizione competente in materia di responsabilità

Con l'ordinanza in oggetto, le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (ex plurimis Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781, Cass. n. 340 del 2003; Cass. S.U. 5 aprile 1993, n. 4060, Cass. 11 aprile 1994, n. 3358; Cass. 24 luglio 2000, n. 515);
  • Con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nella esecuzione dell'incarico, il predetto soggetto è, dunque, sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
  • Il rapporto tra progettista (o il calcolatore) e l'amministrazione conferente è di natura meramente privatistica e deriva da un contratto d'opera professionale, che non importa l'inserimento del soggetto nell'organizzazione della amministrazione (cfr. Cass. 188/99);
  • Si afferma costantemente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del progettista di un'opera pubblica, in quanto non è ravvisabile un rapporto di servizio tra la stazione appaltante e tale progettista, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione (CAss. S.U. 23.3.2004 n. 5781; Cass. n. 340/2003; Corte de Conti 23.6.1999 n. 182);
  • progettista e direttore dei lavori: allorchè si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto, va osservato che il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e direttore dei lavori nello stesso soggetto dà luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l'attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva, allorchè il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività.
  • I doveri di verifica del progetto, prorpi del direttore dei lavori, sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista, allorchè si tratti dello stesso soggetto che cumula i due incarichi e la domanda risarcitoria dell'amminsitraizone investa la complessiva attività posta in essere dall'unico professionista incaricato.
  • in questo caso va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla complessiva domanda risarcitoria posta nei confronti del soggetto dal comune sia come direttore dei lavori che di progettista.