Commento Tecnojus TAR Lazio, sez. III quater, 22 ottobre 2008, n. 9057
 

Illegittimo il bando di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che preveda la valutazione di elementi soggettivi riferiti ai proponenti.

In base al diritto comunitario l’aggiudicazione deve essere sempre attribuita “all’offerta che sembra la migliore in relazione all’appalto stesso”, e non “all’offerta presentata dal candidato che ha maggior esperienza o più peso finanziario degli altri” (così il “Libro Verde sugli appalti pubblici del 1996 della Commissione Europea”. In tale scia la Corte di giustizia delle Comunità (Sezione VI decisione 19 giugno 2003, causa: c-315/2001 e, analogamente, Corte di Giustizia 17 settembre 2002, causa C-513/99) ha ritenuto, per l’ipotesi di offerta economicamente vantaggiosa, doversi denegare la possibilità di far luogo alla retribuzione, in termini di punteggio sia di un elemento identicamente già richiesto per l’ammissione e sia di meri elenchi di prestazioni. In particolare, la ricordata decisione della Corte di giustizia delle comunità concerneva il caso specifico di un bando di gara che assegnava il 20% dei punti alla lista dei precedenti contraenti (cfr. punto 2.1 della decisione nella causa: c-315/2001).
Naturalmente, come la Sezione ha avuto modo di specificare (cfr. sent. 25/07/2006, n. 6325) ciò non vuol dire, che la Corte di Giustizia abbia affermato, in termini assoluti, la sussistenza di un principio di assoluta separazione tra requisiti di ammissione e gli elementi di valutazione: quello che è inibito è solamente la attribuzione di un punteggio ai fini dell’aggiudicazione, dell’identico elemento già richiesto per l’ammissione, e non esclude in via di principio la retribuibilità degli elementi ulteriori di capacità operativo-gestionale posseduti in misura o qualità superiore al minimo richiesto per l’ammissione (es. numero e titoli accademici degli operatori disponibili, potenza del server offerto in misura superiore a quello minimo necessaria, se esponenziali di una maggiore professionalità dell’impresa; analogamente ad un concorso ad un pubblico impiego nel quale se la laurea è necessaria per l’ammissione non può essere considerata con un punteggio, ma può farsi luogo alla previsione di un punteggio maggior per i voti di laurea più alti).
Nel caso di specie invece l’Amministrazione ha stabilito di attribuire per il punteggio tecnico un totale di 60 punti (sui 100 complessivi) alle “Caratteristiche Qualitative, metodologiche e tecniche” con particolare riferimento:
1) alle referenze positive della ditta (punti 30) per servizi di gestione del personale aventi analogo contenuto a quello richiesto […]
2) alla descrizione del piano operativo […]
Al riguardo è evidente come la stessa ripartizione dei punteggi che pone sullo stesso piano, ed attribuisce pari rilievo, al punteggio per il progetto operativo del servizio (cioè alla la vera offerta tecnica) ed alle referenze aziendali appare una diretta violazione del principio della necessaria distinzione tra requisiti di ammissione tecnico economica e dei requisiti di valutazione dell’offerta sempre affermata dalla giurisprudenza (cfr. infra multa C.d.S., Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194; idem 8 settembre 2001, n. 4683 ecc.).
[…]
Qui la stazione appaltante ha fatto luogo alla previsione di un criterio in grado di remunerare realmente non un elemento direttamente esponenziale di maggiore qualità dell’offerta ma indirettamente rivelatore delle pregresse esperienze. I curricula aziendali sono infatti un elemento semplicemente indiziario delle reali capacità operative di un’impresa di servizi (in quanto le risorse umane e professionali che le avevano prodotte potrebbero nel frattempo essersi disperse).
[…]
È dunque evidente la violazione dei principi di obiettività e di trasparenza “necessari per consentire a ciascun concorrente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità di individuazione per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa” (così il secondo paragrafo del 46° considerando della Dir. CE/18/2004).
In conclusione del tutto illegittimamente si è fatto dunque luogo all’attribuzione di punteggi per attività pregresse e non per la individuazione di prestazioni future quali sono quelle considerate dall’offerta.